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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00877/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna della società a risarcire il danno subito da un dipendente per la sospensione dal lavoro e la contestuale collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), ritenute illegittime dalla Corte territoriale. La società ha impugnato la decisione con diciannove motivi, sostenendo in sintesi: omessa pronuncia e ultrapetizione per avere i giudici di merito esteso il thema decidendum oltre le censure effettivamente mosse; prescrizione quinquennale del credito e asserita perdita del diritto per inerzia/acquiescenza del lavoratore; insussistenza dell’obbligo di costituzione in mora; corretta formulazione dei criteri di scelta e di rotazione nei verbali sindacali; erronea applicazione dell’art. 1, comma 7, l. n. 223/1991 e delle norme successive in tema di CIGS; errata ripartizione dell’onere della prova; mancato riconoscimento dell’abbattimento del risarcimento per effetto della pretesa rotazione o di un periodo di sospensione comunque legittimamente riferibile al lavoratore; omessa considerazione dell’art. 1227 c.c. La società contestava, inoltre, la valutazione di genericità dei criteri di selezione dei lavoratori da sospendere e la conseguente quantificazione del danno. Il lavoratore ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno pari alla differenza tra la retribuzione dovuta e l’integrazione salariale percepita nel periodo indicato. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse correttamente individuato il vizio centrale nella assoluta genericità dei criteri di scelta adottati negli accordi sindacali per la sospensione in CIGS, con conseguente illegittimità della sospensione stessa. Ha escluso l’omessa pronuncia e l’extrapetizione, ha ritenuto inammissibili varie censure perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito o precluse dalla doppia conforme, e ha confermato che il credito azionato dal lavoratore era soggetto alla prescrizione ordinaria decennale in quanto derivante da inadempimento contrattuale. Ha inoltre ribadito che la mera inerzia del lavoratore non implica rinuncia al diritto e che, una volta accertata l’illegittimità della collocazione in CIGS, incombeva alla società dimostrare i presupposti di un eventuale ridimensionamento del danno, prova che non è stata fornita. Spese del giudizio poste a carico della ricorrente e dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per escludere che nel caso vi fosse omessa pronuncia o ultrapetizione; il giudice di merito ha ritenuto la domanda esaminata entro i suoi confini.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per motivazione apparente/nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    utilizzato per veicolare i diversi motivi di ricorso; molte censure sono state dichiarate inammissibili perché tendevano a una rivalutazione del merito.

  • artt. 112 e 114 c.p.c.

    richiamati nelle doglianze di ultrapetizione e di decisione oltre il petitum.

  • art. 2948 c.c.

    la Corte ha escluso la prescrizione quinquennale, qualificando il credito come da inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione ordinaria decennale.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    la mera inerzia del lavoratore non integra perdita del diritto né rinuncia implicita, in assenza di un comportamento univoco abdicativo.

  • art. 1219, primo comma, c.c.

    la questione della costituzione in mora è stata ritenuta non decisiva; in caso di illegittima sospensione in CIGS il lavoratore non è tenuto a offrire la prestazione.

  • art. 1, comma 7, l. n. 223 del 1991

    la genericità dei criteri di scelta adottati negli accordi si riflette sulla violazione degli obblighi imposti dalla norma e rende illegittima la sospensione.

  • art. 1, comma 8, l. n. 223 del 1991

    richiamato in relazione ai criteri alternativi quando non operi il meccanismo di rotazione per ragioni tecniche e organizzative.

  • art. 24, comma 2, l. n. 148 del 2015

    citato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la censura rispetto alla ratio fondata sulla genericità dei criteri.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha escluso che l’onere probatorio gravasse nei termini prospettati dalla società; una volta accertata l’illegittimità, era la società a dover provare i presupposti del preteso abbattimento del risarcimento.

  • art. 1227 c.c.

    la riduzione del risarcimento per fatto del creditore è stata esclusa in coerenza con il principio per cui la mera inerzia non basta a integrare una condotta concausale o abdicativa.

  • art. 1218 c.c.

    il giudizio è ricondotto alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligazione retributiva conseguente alla sospensione illegittima.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di CIGS, la mancata indicazione o la formulazione generica dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere determina l’illegittimità della sospensione e fonda la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per l’inadempimento dell’obbligazione retributiva.
  • Il credito del lavoratore che chieda il risarcimento per illegittima sospensione in CIGS ha natura di credito da inadempimento contrattuale e soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale.
  • La mera inerzia del creditore-lavoratore, anche se protratta nel tempo, non equivale a rinuncia al diritto né consente di ridurre automaticamente il risarcimento; occorre un comportamento concludente, univoco e incompatibile con la volontà di conservare il diritto.
  • Quando il provvedimento di sospensione è illegittimo, il lavoratore non è tenuto a costituire in mora il datore né a offrire la prestazione, poiché la sospensione stessa realizza il rifiuto datoriale della prestazione.
  • In sede di legittimità, le censure che mirano a ottenere una diversa lettura degli accordi sindacali, dei documenti o dei fatti di causa sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi o se richiedono una nuova valutazione del merito.
  • Per ottenere una riduzione del risarcimento assumendo che il lavoratore sarebbe comunque ricaduto in CIGS per un periodo minore, il datore di lavoro deve allegare e provare in modo specifico i presupposti e l’effettiva quantificazione del dedotto abbattimento.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, di regola, rispetto a questioni processuali; l’extrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto, non quando interpreta la domanda o il materiale probatorio entro i suoi confini.
  • La preclusione derivante dalla doppia conforme limita il sindacato di legittimità sui fatti decisivi non esaminabili ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo la deduzione di una effettiva diversità delle rationes di fatto dei due gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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