Cassazione Civile, Ordinanza n. 00878/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un lavoratore aveva prestato attività con ripetuti contratti a tempo determinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico fino al 1984; dopo un periodo di detenzione, nel 1998 aveva chiesto invano di essere riassunto o reintegrato, assumendo di non essere mai stato formalmente licenziato. In seguito era stato nuovamente assunto con delibera del 2003 e invocava anche un accordo sindacale del 19 dicembre 2003 che, secondo la sua prospettazione, avrebbe dovuto condurre all'assunzione a tempo indeterminato nel 2004 degli operai idraulici forestali impiegati a termine nel 2003. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo nullo l'eventuale impegno sindacale di stabilizzazione perché un ente pubblico non economico deve assumere solo mediante concorso. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 97, comma 4, Cost., 16 l. n. 56/1987, 35 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 2941, 2942 e 2948 n. 4 c.c., sostenendo che, per le qualifiche inferiori, sarebbe stato possibile l'avviamento al lavoro ex art. 16 l. n. 56/1987 senza concorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura non si confrontava realmente con la ratio della sentenza impugnata, centrata sull'impossibilità per l'ente pubblico non economico di assumere impegni sindacali di stabilizzazione in violazione della regola concorsuale. Inoltre ha ritenuto il motivo carente di specificità e completezza ex art. 366 c.p.c., perché non spiegava in modo adeguato il contenuto dell'accordo sindacale invocato, né dimostrava l'utilità concreta del principio sull'avviamento al lavoro, né chiariva se il ricorrente fosse iscritto alle liste di collocamento o di mobilità. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui, nelle procedure ex art. 16 l. n. 56/1987, la costituzione del rapporto non è automatica e, se l'obbligo datoriale resta inadempiuto, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno e non all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., salvo diversa previsione di legge. Condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 97, comma 4, Cost.
viene richiamato come fondamento del principio concorsuale per l'accesso ai pubblici impieghi
prevede l'avviamento al lavoro per alcune qualifiche, ma non esonera automaticamente dal rispetto della regola concorsuale nel caso concreto né rende automatica la costituzione del rapporto
richiamato a sostegno della regola di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni mediante procedure selettive/concorso
richiamato nel motivo di ricorso senza che la Corte ne sviluppi una specifica applicazione
richiamato nel motivo di ricorso senza che la Corte ne sviluppi una specifica applicazione
richiamato nel motivo di ricorso senza che la Corte ne sviluppi una specifica applicazione
il ricorso deve contenere un'esposizione dei fatti completa e specifica, idonea a consentire alla Corte di apprezzare l'utilità del motivo e, se del caso, decidere senza rinvio
richiamato per evidenziare il potere/dovere della Corte di definire il giudizio senza rinvio quando la prosecuzione sarebbe inutile
non è esperibile per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro quando l'obbligo di assunzione derivante da procedura selettiva non sia adempiuto, salvo specifica previsione di legge
regola la condanna alle spese secondo la soccombenza
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
consente di dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego non privatizzato, l'eventuale impegno all'assunzione o alla stabilizzazione del personale deve confrontarsi con il vincolo del concorso previsto dalla legge e dall'art. 97 Cost.; un accordo sindacale non può derogare a tale regola.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione dei fatti completa e autosufficiente, tale da rendere comprensibile la decisività del motivo e l'utilità concreta dell'eventuale cassazione; la mancanza di tali elementi può condurre all'inammissibilità.
- Quando si invoca in cassazione una disciplina speciale che consentirebbe l'avviamento al lavoro per qualifiche meno elevate, occorre indicare con precisione come essa si applichi alla concreta vicenda e quali elementi fattuali la rendano decisiva, altrimenti la censura è priva di specificità.
- All'esito delle procedure di avviamento ex art. 16 l. n. 56/1987 la costituzione del rapporto di lavoro non è automatica, perché resta necessario l'accordo delle parti sui suoi elementi essenziali; in caso di inadempimento, il rimedio ordinario è il risarcimento del danno, non l'esecuzione in forma specifica, salvo diversa previsione legislativa.
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