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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00873/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la ripetizione di somme corrisposte da un datore di lavoro a un dipendente in esecuzione di una precedente sentenza di condanna, poi riformata/cassata. La società, dopo aver versato importi collegati al rapporto di lavoro, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme che assumeva dovute in misura lorda; il lavoratore ha proposto opposizione. La Corte d'appello ha accolto solo in parte la domanda datoriale, revocando il decreto ingiuntivo e ritenendo ripetibili soltanto le somme effettivamente nette percepite dal lavoratore, non anche gli importi lordi comprensivi di ritenute fiscali. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 336 c.p.c., sostenendo che la fattispecie non dovesse essere ricondotta all'indebito oggettivo e che fosse dovuta la restituzione dell'importo lordo; 2) violazione dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973 e dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR, contestando l'applicazione della disciplina del rimborso fiscale e affermando che l'art. 38 D.P.R. 602/1973 opererebbe solo in caso di errore del solvens, non quando il pagamento sia stato eseguito in base a una sentenza poi riformata. La ricorrente ha anche prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 D.P.R. 602/1973 in relazione al termine decadenziale di 48 mesi, ma la questione è stata ritenuta non rilevante nel giudizio tra privati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di condanna del datore di lavoro, il datore ha diritto di ripetere solo quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito, e quindi non può pretendere la restituzione di somme lorde mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. La Corte ha inoltre osservato che il versamento fiscale eseguito dal datore quale sostituto d'imposta, pur essendo inizialmente dovuto in base alla sentenza provvisoriamente esecutiva, diventa ex tunc privo di titolo a seguito della riforma/cassazione; ciò ricade nell'ambito dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973, che consente il rimborso anche nei casi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Tuttavia, la questione di legittimità costituzionale prospettata è stata dichiarata irrilevante nel presente giudizio perché la controversia era tra datore di lavoro e lavoratore, non tra datore di lavoro e fisco. Sono state inoltre poste le spese a carico della ricorrente e disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La Corte esclude che la fattispecie debba essere ricondotta in modo esclusivo e decisivo all'indebito oggettivo per ottenere la restituzione delle somme lorde; comunque, il lavoratore può essere tenuto a restituire solo quanto effettivamente percepito.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma o cassazione della sentenza da cui è scaturito il pagamento incide retroattivamente sul titolo del versamento, facendo venir meno ex tunc l'obbligo che lo sorreggeva.

  • art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973

    Si applica non solo ai casi di errore materiale o duplicazione, ma anche ai casi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo tributario, incluso il pagamento eseguito dal sostituto d'imposta in base a sentenza poi riformata.

  • art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR (D.P.R. 917/1986)

    La Corte non accoglie la tesi della ricorrente che pretendeva di escludere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 38 D.P.R. 602/1973 in favore di quella del TUIR.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale attraverso cui sono stati dedotti i vizi di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di somme al dipendente, la ripetizione deve essere limitata a quanto il lavoratore abbia realmente incassato, non potendosi pretendere la restituzione di somme lorde mai entrate nel suo patrimonio.
  • Il pagamento effettuato dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non è originariamente frutto di errore, ma diventa privo di titolo ex tunc quando il titolo giudiziale viene riformato o cassato.
  • L'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973 non si applica soltanto ai pagamenti eseguiti per errore materiale o duplicazione, ma anche ai versamenti relativi a un obbligo poi risultato inesistente, totalmente o parzialmente, per effetto retroattivo della riforma della sentenza.
  • La questione di legittimità costituzionale di una norma tributaria relativa al rimborso non è rilevante in un giudizio di ripetizione tra soggetti privati se la norma censurata disciplina il rapporto con l'amministrazione finanziaria e non direttamente le pretese tra le parti del rapporto civile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoRetribuzione e TFR
RamiObbligazioniBancario e finanziarioLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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