Cassazione Civile, Ordinanza n. 00875/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di rivalutazione della contribuzione previdenziale per esposizione all'amianto proposta da un assicurato nei confronti dell'INPS. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza prevista dall'art. 47 del D.L. n. 269/2003; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando, ai fini del computo del termine decadenziale, l'istanza amministrativa presentata il 14 febbraio 2002 e non quella del 1 dicembre 1999, e ritenendo comunque decorso il termine di tre anni e trecento giorni dalla proposizione del ricorso giudiziario del 26 febbraio 2007. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 47, comma 5, del D.L. n. 269/2003, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina previgente perché la domanda amministrativa era stata proposta prima del 2 ottobre 2003; 2) la violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, assumendo che la decadenza riguarderebbe solo i ratei pensionistici pregressi e presupporrebbe un provvedimento formale dell'INPS; 3) e 4) la violazione dell'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992, con riferimento al riconoscimento dei benefici per esposizione ultradecennale all'amianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la disciplina previgente a quella introdotta dall'art. 47 del D.L. n. 269/2003 si applica a chi, alla data del 2 ottobre 2003, avesse già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto. Poiché la corte territoriale aveva dato atto della domanda amministrativa del 14 febbraio 2002 ma aveva comunque applicato la decadenza introdotta dalla normativa sopravvenuta, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà verificare in fatto le condizioni per applicare il principio di diritto enunciato. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 47 D.L. n. 269/2003
la disciplina decadenziale ivi prevista non si applica a chi, al 2 ottobre 2003, avesse già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto ai benefici amianto
art. 47 D.P.R. n. 639/1970
invocato dal ricorrente per sostenere che la decadenza riguarderebbe i ratei pensionistici pregressi; la Corte non accoglie tale tesi, perché risolve la controversia sulla base della disciplina transitoria
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
richiamato dal ricorrente quale base normativa per i benefici contributivi da esposizione qualificata all'amianto, ma i motivi relativi restano assorbiti
Massime di principio
- In materia di benefici previdenziali per esposizione all'amianto, la disciplina decadenziale introdotta dall'art. 47 del D.L. n. 269/2003 non si applica alle domande per le quali, alla data del 2 ottobre 2003, fosse già stato avviato un procedimento amministrativo o giudiziario volto all'accertamento del diritto.
- Quando il giudice di merito applica la decadenza sopravvenuta nonostante risulti che l'interessato aveva già presentato domanda amministrativa prima della data discriminante, la decisione è censurabile in cassazione per violazione della disciplina transitoria.
- L'accoglimento del motivo fondato su una questione assorbente di applicazione della normativa transitoria comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso che investano il merito del diritto ai benefici contributivi.
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