Cassazione Civile, Ordinanza n. 00876/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente comunale che, dopo essere stata vice comandante della polizia municipale, lamentava un progressivo svuotamento delle mansioni a seguito dell’insediamento di un nuovo comandante, oltre a conseguenze disciplinari e retributive asseritamente collegate alle sue denunce. In primo grado la lavoratrice aveva ottenuto l’accoglimento della domanda; la corte d’appello aveva confermato. Il Comune, soccombente nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che non vi sarebbe demansionamento se le nuove mansioni restano nella medesima area professionale e che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare rilevante la soppressione della figura del vicecomandante, nonostante la lavoratrice fosse stata assegnata a un diverso servizio con dipendenza dal comandante; con il secondo ha censurato la statuizione sull’importo di euro 9.569,39 riconosciuto alla lavoratrice, deducendo violazione di norme di diritto e della contrattazione collettiva. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto una richiesta di rivalutazione del merito, in presenza di una motivazione fondata su documenti e testimonianze e, inoltre, inammissibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la preclusione derivante dalla doppia conforme; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato il credito come risarcitorio. La soccombenza del Comune ha comportato la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il ricorso del Comune è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non scrutinabile il primo motivo perché diretto a ottenere una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e perché, essendovi doppia conforme, il vizio di omesso esame non era deducibile nei termini proposti; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per mancata specifica censura della ratio decidendi fondata sulla natura risarcitoria del credito riconosciuto alla lavoratrice. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità e alla previsione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente per sostenere che, dopo le modifiche del 2009, rileverebbe l’equivalenza delle mansioni nell’ambito della stessa area professionale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è inammissibile.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009
indicato dal ricorrente come norma che avrebbe modificato il criterio di verifica dell’equivalenza delle mansioni; la doglianza è però respinta in rito.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, non è proponibile in cassazione la censura di omesso esame di fatti decisivi nei termini dedotti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo, perché proposta nonostante la doppia conforme.
fondamento della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
giustifica l’obbligo della parte ricorrente di versare un importo pari al contributo unificato già corrisposto, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, opera la preclusione della c.d. doppia conforme, che impedisce di dedurre in cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti prospettati.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non aggredisce la ragione decisiva posta a base della decisione, il motivo è inammissibile.
- La qualificazione del credito operata dal giudice di merito, se fondata sulla natura risarcitoria della pretesa, deve essere specificamente contestata nel ricorso; in difetto, la doglianza sulle norme applicate o sull’ammontare riconosciuto non è scrutinabile.
- In materia di demansionamento, l’accertamento del concreto svuotamento delle mansioni e dell’eventuale subordinazione gerarchica è tipicamente valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo entro i limiti del vizio motivazionale ammissibile.
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