Cassazione Civile, Ordinanza n. 37537/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un fondo confinante conveniva la società costruttrice deducendo che, nella realizzazione di due edifici plurifamiliari sul fondo vicino, essa aveva modificato il piano di campagna con muri di contenimento e terrapieni, sconfinato nella sua proprietà e costruito porzioni di edificio a distanza inferiore a 5 metri dal confine. Chiedeva l’accertamento del confine, la rimozione o l’arretramento dei muri di contenimento e l’eliminazione delle parti di edificio asseritamente troppo vicine al confine, oltre al risarcimento dei danni per la distruzione di piante e per la lesione del diritto alle distanze. In appello la corte territoriale aveva invece ritenuto legittima la costruzione del muro di contenimento alla luce del regolamento regionale umbro, aveva escluso la violazione delle distanze per sporti di gronda e ballatoi, aveva negato il danno per difetto di prova, e aveva anche rideterminato il confine valorizzando mappe catastali e testimonianze. In cassazione il ricorrente deduceva: tardività e quindi inammissibilità dell’appello incidentale della società per tardiva costituzione; omesso esame di fatti decisivi in punto di confine e sconfinamento; violazione delle norme regionali sulle distanze; violazione degli artt. 873 e 878 c.c. per il carattere di costruzione del muro di contenimento; omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per il periodo anteriore allo ius superveniens; motivazione solo apparente o assente sul capo risarcitorio; e erronea condanna alle spese in favore del promissario acquirente intervenuto
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo tardiva la costituzione della società ai fini della proposizione dell’appello incidentale, perché il differimento dell’udienza era stato disposto dal Presidente della Corte d’appello e non dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. Ha poi accolto il quarto motivo, affermando che la disciplina regionale invocata non poteva derogare validamente alla disciplina statale delle distanze in assenza dei presupposti costituzionali richiesti, e che i muri di contenimento di terrapieni artificiali, quando assolvono anche funzione di sostegno di un dislivello creato dall’uomo, vanno considerati costruzioni soggette alle distanze legali. Il secondo motivo è stato assorbito dal primo; il terzo e gli altri motivi sono stati assorbiti dall’accoglimento del quarto. È stata invece respinta l’istanza della società volta a ottenere in cassazione la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, perché tale statuizione spettava al giudice di merito e non era stata ritualmente devoluta in appello. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio
Norme richiamate
La tempestività della costituzione e la possibilità di proporre appello incidentale vanno valutate in relazione alla data di udienza rilevante secondo il sistema codicistico; il semplice rinvio d’ufficio non riapre i termini se non nei casi previsti dalla norma.
È richiamato insieme agli artt. 166 e 343 c.p.c. per affermare il sistema delle decadenze connesse alla costituzione e alle domande riconvenzionali/appello incidentale.
Solo il differimento disposto dal giudice istruttore nei casi previsti dal quinto comma incide sul termine utile; il rinvio disposto dal Presidente della Corte d’appello non produce tale effetto.
L’appello incidentale deve essere proposto nei termini collegati alla costituzione in giudizio; se la costituzione è tardiva, l’impugnazione incidentale è inammissibile.
È il parametro usato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso, in particolare sulle distanze e sulle norme processuali.
È richiamato per le censure di omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.
È invocato per l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
La disciplina delle distanze tra costruzioni è richiamata come parametro civilistico potenzialmente prevalente rispetto alla normativa regionale non conforme.
È evocato dal ricorrente per sostenere che il muro di contenimento, se qualificabile come costruzione, soggiace alle distanze legali.
Il confine tra fondi non può essere ricostruito sulla sola base delle mappe catastali, che hanno valore sussidiario.
La domanda di responsabilità aggravata è stata ritenuta infondata per mancanza di prova della mala fede o colpa grave della parte avversa.
Le spese possono essere poste a carico della parte soccombente; la censura del ricorrente riguardava la condanna alle spese anche in favore del terzo intervenuto.
È richiamato nel motivo sulle spese per contestare la posizione processuale del soggetto intervenuto.
La Corte territoriale è censurata per omessa pronuncia su una domanda risarcitoria relativa al periodo anteriore allo ius superveniens.
È invocato con l’art. 111 Cost. e l’art. 118 disp. att. c.p.c. per denunciare motivazione mancante o apparente.
È richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
È evocato come parametro del dovere di motivazione della decisione.
art. 24, comma 2, lett. e), Reg. Regione Umbria n. 9/2008
La Corte di cassazione ritiene che la previsione regolamentare non possa validamente derogare alla disciplina statale delle distanze in assenza di una conformazione urbanistica complessiva e di gruppi di edifici con previsioni planovolumetriche.
art. 24, comma 2, lett. b), Reg. Regione Umbria n. 9/2008
È richiamato dal ricorrente per sostenere che, comunque, doveva essere rispettata una distanza minima dal confine.
art. 24, comma 6, Reg. Regione Umbria n. 9/2008
La Corte d’appello lo aveva applicato per escludere la violazione delle distanze in relazione a strutture a sbalzo non chiuse.
art. 41 del Reg. Ed. del Comune di Corciano
È richiamato dal ricorrente per sostenere che, nel periodo anteriore allo ius superveniens, il terrapieno fosse abusivo rispetto alle distanze.
art. 117 Cost.
art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; art. 117, terzo comma, Cost.
La disciplina delle distanze tra costruzioni rientra nell’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato; le Regioni possono derogare solo nei limiti del governo del territorio e con strumenti urbanistici idonei.
art. 2-bis del d.P.R. n. 380/2001
È richiamato come recepimento dell’orientamento costituzionale sulla derogabilità delle distanze solo tramite strumenti urbanistici idonei a conformare l’assetto complessivo del territorio.
art. 9, ultimo comma, d.m. n. 1444/1968
Costituisce il punto di equilibrio tra competenza statale e regionale; le deroghe alle distanze sono legittime solo per gruppi di edifici inseriti in strumenti urbanistici con previsioni planovolumetriche.
art. 41-quinquies L. n. 1150/1942
È richiamato quale base del rinvio al d.m. n. 1444/1968 e alla vincolatività delle distanze legali.
art. 245 L.R. Umbria n. 1/2015
È menzionato in rapporto al sistema sopravvenuto, che riproduce la disciplina precedente sulle esenzioni per i muri di contenimento.
Massime di principio
- Il rinvio d’ufficio dell’udienza disposto dal Presidente del giudice d’appello non equivale al differimento previsto dall’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.; pertanto non riapre i termini per la costituzione dell’appellato né per la proposizione dell’appello incidentale, che resta soggetto alla data originariamente fissata nell’atto introduttivo, salvo la specifica ipotesi codicistica del differimento disposto dal giudice istruttore.
- Nel regolamento del confine tra fondi, le mappe catastali hanno valore solo sussidiario e non possono prevalere in presenza di altri elementi istruttori idonei a ricostruire il confine reale; la verifica del confine richiede un accertamento complessivo della situazione di fatto.
- I muri di contenimento di terrapieni artificiali, quando assolvono in modo stabile anche alla funzione di sostegno di un dislivello creato dall’uomo, devono essere considerati costruzioni in senso tecnico-giuridico e sono soggetti al rispetto delle distanze legali tra edifici e confini.
- Le Regioni possono introdurre deroghe alla disciplina statale delle distanze solo entro i limiti dell’ordinamento civile e del governo del territorio: la deroga è legittima soltanto se inserita in strumenti urbanistici che conformino in modo unitario un’area o un gruppo di edifici, con previsioni planovolumetriche; non è invece consentita una deroga riferita a singole costruzioni isolate.
- Quando la norma regionale o regolamentare non rispetta tali limiti costituzionali, il giudice deve disapplicarla in quanto incompatibile con la disciplina statale inderogabile sulle distanze.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede una prova adeguata della mala fede o colpa grave della parte che abbia agito o resistito in giudizio senza base plausibile.
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