L.R. Umbria 1/2015
Testo unico Governo del territorio e materie correlate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRaccoglie e coordina la disciplina umbra su pianificazione territoriale, paesaggio, PRG, perequazione, edilizia, titoli abilitativi, controlli, sostenibilità ambientale, viabilità, inquinamento acustico, sismica, VAS ed espropriazioni. Include molte norme procedurali e transitorie; parte delle disposizioni riguarda regimi ormai superati o termini già decorsi.
Testo unico regionale sul governo del territorio, edilizia, paesaggio e materie correlate
Testo unico Governo del territorio e materie correlate
La legge regionale disciplina in modo organico il governo del territorio in Umbria, integrando urbanistica, edilizia, paesaggio, sostenibilità ambientale, viabilità, tutela dal rumore, normativa sismica, espropriazioni e strumenti di controllo. Il provvedimento sostituisce numerose leggi regionali previgenti e detta una disciplina complessiva per Regione, province e comuni.
Oggetto, finalità e principi generali
Il testo unico definisce il governo del territorio come insieme coordinato di attività conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e programmazione, anche della spesa, riferite a tutela, valorizzazione e uso del territorio per lo sviluppo sostenibile. Le materie correlate, per gli strumenti urbanistici e i titoli edilizi, comprendono VAS e tutela dall’inquinamento acustico.
La Regione persegue il contenimento del consumo di suolo, il riuso del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione urbana, la valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali, nonché norme di sostenibilità ambientale per gli strumenti di governo del territorio e gli interventi edilizi. È riconosciuto a chiunque il diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente, del paesaggio e della pianificazione, con rilascio dei documenti al solo costo di riproduzione. Le amministrazioni devono evitare nuovi adempimenti non compensati da riduzioni equivalenti e scegliere la soluzione meno afflittiva per imprese e cittadini.
Programmazione e pianificazione territoriale
La pianificazione è configurata come modalità generale di governo del territorio e si articola in tre dimensioni: strategica-programmatica, regolativa e conformativa. Gli strumenti principali sono il Programma Strategico Territoriale (PST), il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il PRG comunale, articolato in parte strutturale e parte operativa, e i piani di settore.
La pianificazione si fonda sulla cooperazione istituzionale, con accordi, intese e conferenze di copianificazione e di servizio, nonché sulla partecipazione dei soggetti economico-sociali e dei cittadini. La Regione e gli enti locali devono rendere disponibili dati e documenti anche online, con uso di servizi telematici e dati aperti.
Programma Strategico Territoriale (PST)
Il PST è lo strumento regionale di riferimento per integrare politiche settoriali e scelte di sviluppo sostenibile del territorio, raccordando la dimensione politico-programmatica con il governo del territorio. Individua la rete delle infrastrutture lineari e puntuali, l’area di sedime dell’aeroporto regionale e le azioni per mitigare i rischi territoriali e ambientali, risanare l’ecosistema e valorizzare le specificità paesaggistiche e storico-tipologiche dell’Umbria.
Il procedimento prevede preadozione della Giunta, pubblicazione per osservazioni, adozione della Giunta, trasmissione all’Assemblea legislativa e approvazione finale. Il PST approvato è efficace dalla pubblicazione nel BUR e guida la pianificazione degli enti locali, ferma restando la prevalenza del PPR.
Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Il PPR è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio umbro e opera in coordinamento con il PST e con la pianificazione delle regioni contermini. Mira a mantenere i caratteri identitari del paesaggio umbro, individuare il paesaggio a valenza regionale e i relativi rischi, definire strategie e prescrizioni di tutela e riqualificazione e garantire la valorizzazione dei beni paesaggistici.
I contenuti comprendono rappresentazione del paesaggio regionale, perimetrazione dei paesaggi d’area vasta, individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, aree da sottoporre a salvaguardia e misure per l’inserimento paesaggistico degli interventi. Il piano è elaborato con il concorso degli enti locali e congiuntamente al Ministero per i beni culturali per i beni paesaggistici interessati.
Le previsioni del PPR sono cogenti per gli strumenti urbanistici locali, prevalenti sulle disposizioni difformi ove espressamente indicato, vincolanti per gli interventi settoriali e immediatamente efficaci dopo la pubblicazione, con misure di salvaguardia già dall’adozione sugli immobili e sulle aree tutelate. Il piano ha durata di norma quinquennale.
Adeguamento di province e comuni al PPR
Le province e i soggetti gestori delle aree naturali protette devono adeguarsi al PPR entro termini non superiori a un anno dall’approvazione; i comuni entro due anni. Decorso inutilmente il termine, è preclusa l’adozione di atti di pianificazione non coerenti, salvo quelli di adeguamento al PPR e l’approvazione di opere e servizi pubblici, sempre nel rispetto del piano.
La Regione coadiuva gli enti locali con studi e indagini necessarie. I paesaggi d’area vasta sono definiti nel PTCP secondo le indicazioni del PPR e costituiscono riferimento per i paesaggi locali.
Pianificazione provinciale di area vasta
Il PTCP è obbligatorio e definisce una disciplina coerente con PST e PPR. Promuove il raccordo tra piani sovracomunali, fornisce basi conoscitive ai comuni, coordina le pianificazioni comunali con effetti sovracomunali e realizza perequazione territoriale e compartecipazione tra comuni ai costi e ai proventi delle trasformazioni intercomunali.
Il piano è elaborato con documento programmatico, pubblicazione per osservazioni, adozione provinciale, conferenza istituzionale di copianificazione con la Regione e approvazione finale. Ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione e durata quinquennale. Le varianti seguono la stessa procedura, con semplificazioni e tempi ridotti per adeguamenti normativi, correzioni materiali o recepimenti di accordi definitivi.
Piano Regolatore Generale comunale: struttura e contenuti
Il PRG è lo strumento di pianificazione dell’intero territorio comunale, articolato in parte strutturale e parte operativa. La parte strutturale individua le componenti territoriali strategiche, paesaggistiche e infrastrutturali, disciplina tutela e valorizzazione e definisce criteri per conservazione, riqualificazione, struttura urbana minima e nuovi insediamenti in contiguità con quelli esistenti. La parte operativa delimita i tessuti insediativi, disciplina conservazione, trasformazione e uso, individua aree degradate, infrastrutture, servizi, ambiti di nuovo insediamento e prevede la struttura urbana minima da garantire in caso di sisma.
Le previsioni strutturali e operative hanno, nei casi previsti, valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà. Il PRG non può contenere norme edilizie proprie del regolamento comunale per l’attività edilizia.
Formazione, approvazione e varianti del PRG
La formazione del PRG si basa su quadro conoscitivo, bilancio urbanistico-ambientale e rapporto preliminare VAS. Il comune approva il documento programmatico, lo pubblica per osservazioni e può convocare conferenze di copianificazione con Regione, provincia, comuni e province limitrofi. L’eventuale accordo preliminare viene ratificato dagli enti e recepito nel piano.
L’adozione della parte strutturale avviene entro 120 giorni dalla ratifica dell’accordo o dalla conclusione della conferenza. Seguono deposito, osservazioni, repliche, verifiche tecniche, conferenza istituzionale con la Regione e approvazione finale del consiglio comunale. La parte operativa è adottata e approvata con procedimento analogo, anche contestualmente alla parte strutturale.
Le varianti possono essere ordinarie o semplificate per recepimenti di accordi, varianti di adeguamento normativo, opere pubbliche, programmi negoziati, interventi connessi a SUAPE, correzione di errori materiali e altre ipotesi tipizzate. In molti casi i tempi procedurali sono ridotti della metà.
Perequazione, premialità e compensazioni
Il Capo disciplina perequazione, premialità e compensazioni per garantire equo trattamento della proprietà e partecipazione della proprietà valorizzata agli oneri delle trasformazioni urbane. Le quantità edificatorie possono essere trasferite, commerciate e iscritte in un registro comunale.
La perequazione distribuisce in modo equo costi e benefici degli ambiti di trasformazione; la premialità attribuisce quantità edificatorie aggiuntive a fronte di impegni migliorativi, anche per edilizia residenziale sociale, eliminazione di detrattori ambientali, qualità edilizia e riduzione della vulnerabilità sismica; la compensazione sostituisce oneri o indennità con quantità edificatorie. Il PRG fissa limiti e ambiti di applicazione; le quantità sono utilizzabili in loco o a distanza secondo le previsioni urbanistiche.
Premialità nei centri storici e negli ARP
Nei centri storici e negli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP) i comuni possono approvare programmi urbanistici, piani attuativi e titoli abilitativi condizionati per restauri, risanamenti, manutenzione straordinaria, ristrutturazioni edilizie e urbanistiche. Le quantità premiali sono commisurate al costo degli interventi e, nei limiti previsti, possono superare o essere ridotte in base al degrado o alla presenza di dotazioni pubbliche eccedenti gli obblighi di legge.
La SUC premiale è determinata dividendo il costo degli interventi per il costo regionale di riferimento dell’edilizia residenziale pubblica ridotto del 30%. Può essere utilizzata per nuove costruzioni o ampliamenti nei limiti del PRG e, nei centri storici, anche per ampliamenti di edifici esistenti. Le quantità sono iscritte nel registro comunale e trasferibili dopo la realizzazione degli interventi.
Sostenibilità ambientale degli edifici
La certificazione di sostenibilità ambientale si applica a tutti gli edifici, è obbligatoria per gli edifici pubblici regionali, degli enti locali e dell’ATER regionale, ed è facoltativa per i privati. La Regione approva un disciplinare tecnico con requisiti, punteggi e classi di sostenibilità. La certificazione riguarda qualità dell’ambiente esterno e interno, risparmio delle risorse, riduzione dei consumi energetici e dei carichi ambientali.
Per gli edifici nuovi in classe A o B è previsto un incremento della potenzialità edificatoria del 25% o del 15%; per gli edifici esistenti, gli incrementi si applicano alla SUC interessata. Sono previsti un attestato preliminare di conformità, effetti premiali prevalenti sugli strumenti urbanistici e riduzioni del contributo di costruzione, oltre a possibili incentivi comunali. La certificazione ha validità decennale.
Pianificazione attuativa e strumenti di attuazione del PRG
Il PRG si attua mediante piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista. I piani possono essere necessari per specifiche previsioni o sostituiti da attuazione diretta condizionata a convenzione o atto d’obbligo. Il piano attuativo contiene delimitazione degli spazi collettivi, localizzazione degli interventi, proprietà interessate, indagini conoscitive e dichiarazioni di conformità.
L’istruttoria passa dal SUAPE, che acquisisce pareri, autorizzazioni e nulla osta, anche tramite conferenza di servizi. Sono previsti termini di adozione, deposito, osservazioni, repliche, approvazione e pubblicazione nel BUR. I piani conformi possono essere adottati e approvati dalla giunta comunale; quelli che costituiscono variante seguono la procedura per le varianti al PRG. La validità ordinaria dei piani è di norma decennale per attuazione e urbanizzazioni.
Centri storici e ambiti di rivitalizzazione prioritaria
La disciplina mira alla rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici. I comuni possono definire un quadro strategico di valorizzazione, obbligatorio per i comuni sopra soglie dimensionali indicate, e promuovere attività economiche compatibili, anche multisettoriali. All’interno dei centri storici sono consentiti, senza piano attuativo, alcuni interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione senza aumento di SUC, cambi di destinazione d’uso compatibili, prevenzione sismica, interventi su edifici e infrastrutture.
Gli ARP possono essere delimitati anche mediante programmi urbanistici, piani complessi o titoli abilitativi convenzionati. La Regione finanzia la redazione dei quadri strategici e le azioni strategiche di valorizzazione. In ambito storico sono previste premialità specifiche per il recupero edilizio e urbanistico.
Programmi urbani complessi e programmi urbanistici
I programmi urbani complessi sono strumenti operativi di programmazione economica, urbanistica e paesaggistico-ambientale per aree degradate o bisognose di integrazione con infrastrutture, servizi e dotazioni. Possono essere promossi dal comune o da soggetti pubblici o privati e comprendono un programma preliminare e uno definitivo.
La Regione finanzia tali programmi con fondi regionali, contributi in conto interessi, fondi UE, statali, locali, ATER e risorse private. Per l’attuazione degli interventi può essere promosso un accordo di programma. I programmi urbanistici sono invece insiemi di interventi integrati per la riqualificazione urbana, anche con incremento premiale della SUC fuori dai centri storici.
Edilizia residenziale sociale
I comuni che non dispongono dei piani ex legge n. 167/1962 possono individuare nel PRG le aree per i programmi di edilizia residenziale sociale, anche su proposta di operatori. Le aree sono acquisite tramite esproprio o modalità compensative e successivamente cedute, mediante procedure di evidenza pubblica, ai soggetti attuatori.
La disciplina prevede convenzione con l’acquirente, che regola modalità di attuazione, oneri e sanzioni. I programmi sono finalizzati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Riqualificazione urbana e rigenerazione degli insediamenti
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia finalizzati alla riqualificazione complessiva e alla rigenerazione degli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi sono consentiti anche in deroga a specifiche limitazioni settoriali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e tutela storica, culturale e ambientale. La Regione attribuisce priorità finanziaria a tali interventi, al recupero di aree industriali dismesse e ai quartieri ecosostenibili.
È possibile utilizzare aree contigue al lotto, entro il 15% della superficie, per adeguamenti igienico-sanitari e dotazioni minime, senza variante, se non vi sono aree a rischio frana o fascia A idraulica.
Interventi sugli edifici esistenti: ampliamenti, demolizioni e recupero
Il testo unico contiene una disciplina articolata per gli edifici esistenti, con attenzione al patrimonio residenziale, produttivo e rurale. Sono previsti ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, riqualificazioni e interventi di prevenzione sismica, con limiti percentuali, condizioni di sostenibilità e, in alcuni casi, richiesta di convenzione o atto d’obbligo.
Per gli edifici residenziali esistenti sono ammessi ampliamenti entro il 25% della SUC, con limiti massimi e minimi; per gli interventi di demolizione e ricostruzione sono previsti incrementi fino al 25% o al 35% nei casi di intervento unitario su almeno tre edifici e ulteriori incrementi per funzioni socio-culturali. Per gli edifici produttivi e per servizi sono previsti ampliamenti fino al 30%, con ulteriori incrementi in caso di fotovoltaico o rimozione di amianto.
Destinazioni d’uso e mutamenti di destinazione
La legge distingue tra mutamenti di destinazione d’uso rilevanti e non rilevanti. I cambi rilevanti sono quelli che comportano passaggio tra categorie funzionali diverse; il titolo richiesto varia tra SCIA e permesso di costruire, a seconda che il mutamento sia senza opere o con opere. I cambi interni alla stessa categoria non sono rilevanti, se conformi a strumenti urbanistici e norme edilizie e soggetti a comunicazione.
Per attività agrituristiche, connesse all’attività agricola e vendita diretta dei prodotti agricoli vi sono regole speciali: in diversi casi non costituiscono mutamento di destinazione d’uso. Sono previste anche norme speciali per l’uso di vani in sottotetto, terreno e seminterrato, nonché per la riorganizzazione interna di edifici esistenti.
Spazio rurale e zone agricole
La legge disciplina in modo dettagliato lo spazio rurale, gli edifici esistenti, l’impresa agricola, i piani aziendali e le nuove costruzioni in area agricola. Le nuove abitazioni agricole sono ammesse con indice massimo di 2 mq di SUC per ettaro; per edifici produttivi agricoli l’indice è più elevato, con ulteriori possibilità in presenza di piano aziendale convenzionato e produzioni di qualità.
Gli edifici esistenti nel territorio agricolo possono essere ampliati, ristrutturati o, in specifici casi, delocalizzati e riutilizzati per funzioni residenziali o agrituristiche. Sono previste regole puntuali per vincoli di asservimento, distanze, limiti dimensionali, aree di particolare interesse agricolo, oliveti, allevamenti e tutela dei beni sparsi di valore storico-culturale.
Sistema ambientale, rete ecologica, aree boscate e Natura 2000
Il testo unico tutela la rete ecologica regionale, le zone a elevata diversità floristico-vegetazionale, le aree naturalisticamente rilevanti, i siti Natura 2000, le aree boscate, i beni geologici e le aree naturali protette. Nei corridoi ecologici e nei frammenti sono previste regole di salvaguardia, limitazioni alla trasformazione e misure di riambientazione.
Le aree boscate sono disciplinate dal PPR e sono in linea generale soggette a divieto di nuovi interventi edilizi, salvo eccezioni. Nei siti Natura 2000 e nelle aree di particolare interesse naturalistico e geologico operano specifiche tutele e limiti all’intervento. Sono previsti censimenti, perimetrazioni e catasti regionali per singolarità geologiche.
Ambiti urbani, insediamenti e limiti di consumo di suolo
La pianificazione territoriale deve contenere il consumo di suolo agricolo entro il limite del 10% delle previsioni esistenti nello strumento vigente al 13 novembre 1997, con possibili riduzioni per riequilibri demografici. I nuovi insediamenti devono essere contigui a quelli esistenti, garantire accessibilità, reti tecnologiche, tutela del paesaggio e assenza di rischio idraulico o di frana.
La Regione disciplina gli ambiti urbani, la localizzazione di nuovi insediamenti e la protezione delle immagini paesaggistiche. Nei comuni è vietata l’installazione di fonti luminose rivolte esclusivamente verso l’alto e devono essere rispettate distanze minime da allevamenti e attività a rischio.
Viabilità, infrastrutture, rete escursionistica e trasporti
La Regione classifica la rete stradale di interesse regionale e detta criteri tecnico-funzionali, tutelando strade, ferrovie, aeroporto regionale, aviosuperfici, campi di volo ed elisuperfici. Sono previste fasce di rispetto e limiti edificatori lungo strade e ferrovie, nonché norme per la delocalizzazione di fabbricati interferenti con l’ambito aeroportuale.
La rete escursionistica di interesse interregionale e regionale comprende dorsale appenninica, viabilità storica, percorsi fluviali e lacuali, ex tracciati ferroviari e itinerari della fede. La legge disciplina progettazione, realizzazione, segnaletica, limiti alla circolazione motorizzata e possibilità di finanziamento regionale.
Titoli abilitativi edilizi, SUAPE e procedimento
I titoli abilitativi sono permesso di costruire e SCIA. Il SUAPE è il punto unico di accesso per edilizia e attività produttive, cura i rapporti con il privato e con le altre amministrazioni, acquisisce pareri, nulla osta e autorizzazioni, rilascia certificazioni preventive sui vincoli e gestisce gli atti di assenso anche tramite conferenza di servizi.
Il permesso di costruire e la SCIA hanno procedimenti dettagliati, con controlli formali, istruttoria, termini per sospensione o richiesta integrazioni, eventuale silenzio-assenso, decadenza e obbligo di cartello di cantiere. L’inizio lavori è subordinato agli adempimenti in materia di contributo di costruzione, sicurezza, sismica e, quando necessario, autorizzazione paesaggistica.
Agibilità
L’agibilità attesta la conformità dell’opera al progetto assentito e la presenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e sicurezza degli impianti. Per nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie/urbanistiche e cambi di destinazione d’uso si applica il procedimento con deposito di documentazione al SUAPE entro 90 giorni dalla fine lavori.
Per altri interventi è prevista una dichiarazione sostitutiva di agibilità, con possibilità di sanzione in caso di omissione. Il procedimento richiede documentazione catastale, asseverazioni, collaudi, certificazioni impiantistiche, antincendio, sismiche, acustiche, energetiche e, nei casi previsti, certificazione di sostenibilità ambientale.
Contributo di costruzione, oneri e convenzioni
Il contributo di costruzione comprende oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. La Regione detta criteri per il calcolo, i comuni li applicano e li aggiornano almeno ogni cinque anni. Sono previste riduzioni ed esoneri per molte tipologie di intervento, fra cui opere in zona agricola per l’impresa agricola, manutenzione straordinaria, eliminazione barriere architettoniche, interventi di sostenibilità ambientale, recuperi nei centri storici e interventi liberi.
Le convenzioni urbanistiche regolano i rapporti tra comuni e proprietari, indicando obblighi, cronoprogrammi, ripartizione di quantità edificatorie, oneri aggiuntivi, cessioni e modalità di utilizzazione delle premialità. Le violazioni o i ritardi nel pagamento comportano maggiorazioni e riscossione coattiva.
Controlli, vigilanza, responsabilità e sanzioni edilizie
Il comune esercita vigilanza sull’attività edilizia e urbanistico-edilizia, anche tramite nuclei di controllo, verifica le dichiarazioni e i documenti del procedimento e può sospendere i lavori, disporre demolizioni, ordini di ripristino, acquisizioni gratuite e sanzioni pecuniarie. Le province e la Regione intervengono con poteri sostitutivi e controlli in caso di inerzia comunale.
Sono disciplinate le responsabilità di titolare, proprietario, committente, costruttore, direttore dei lavori e progettista. Il testo unico stabilisce vari livelli di sanzioni per abusi totali, parziali, in difformità, mutamenti d’uso non autorizzati, tolleranze, mancata comunicazione e abusi in aree vincolate.
Normativa tecnica, acustica e certificazione di sostenibilità
La legge contiene norme tecniche su altezza, distanza, volumetria, mutamenti d’uso, strutture, impianti, risparmio energetico, ventilazione, uso dei vani e prevenzione sismica. La Regione disciplina con regolamenti e atti di indirizzo gli standard edilizi, il calcolo di superfici e altezze, gli elaborati minimi, il regolamento viario, il disciplinare di sostenibilità ambientale e le modalità operative del SUAPE.
Per l’inquinamento acustico sono previste classificazione acustica, piani comunali e regionali di risanamento, valutazioni di clima e impatto acustico, controlli ARPA e sanzioni. La disciplina sismica stabilisce funzioni regionali e provinciali, autorizzazione preventiva, preavviso e deposito dei progetti, controlli a campione, collaudo statico e procedure per le sanatorie in zona sismica.
Espropriazioni per pubblica utilità
Il testo unico disciplina in modo completo procedimenti, competenze, vincoli preordinati all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, occupazione d’urgenza, indennità, cessione volontaria, commissione per la determinazione dell’indennità definitiva e modalità di pagamento. Si prevedono regole particolari per aree edificabili, non edificabili, indennità aggiuntive, frutti pendenti, retrocessione e infrastrutture energetiche.
La Regione, le province e i comuni possono essere autorità esproprianti, con possibilità di delega ai concessionari o ad altri enti. È previsto l’obbligo di pubblicità degli atti, di partecipazione dei proprietari e di aggiornamento dei registri e degli elenchi.
VAS e valutazioni ambientali
La VAS è integrata nella disciplina del testo unico per PST, PTCP, PPR, PRG, piani attuativi, programmi urbanistici e piani acustici. In diversi casi è prevista una verifica di assoggettabilità, anche semplificata, con esclusione dei piani e programmi che costituiscono mera attuazione di previsioni già sottoposte a VAS.
L’autorità competente è individuata, secondo i casi, nella Regione, nella provincia o nei comuni, anche con affidamento a forme associative. Le valutazioni ambientali si svolgono nell’ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione dei piani.
Informazione, monitoraggio e osservatori
La Regione istituisce il Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT), quale riferimento conoscitivo fondamentale per governo del territorio e verifica degli effetti delle decisioni. Il SIAT raccoglie dati, cartografie, valutazioni e informazioni su VAS, VIA, AIA e VIncA, pubblicando dati aperti e cartografia regionale.
Sono istituiti anche l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e l’Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio, con banche dati e rapporti periodici. I comuni e gli altri enti devono trasmettere deliberazioni, atti urbanistici, dati sui titoli edilizi e rendicontazioni periodiche alla Regione.
Norme transitorie, abrogazioni e clausole finali
La legge abroga numerose leggi regionali precedenti in materia di cartografia, viabilità minore, aree naturali, riqualificazione urbana, edilizia, pianificazione urbanistica, sostenibilità ambientale, sismica, espropriazioni e VAS, oltre a regolamenti correlati. Restano però alcune discipline transitorie per PTCP, PRG, piani attuativi, interventi edilizi già avviati, ricostruzione post-sisma e procedimenti pendenti.
Sono previste norme specifiche per il recupero delle aree terremotate del 1997 e per gli interventi post-sisma 2016, nonché clausole finanziarie e una clausola valutativa con relazione biennale della Giunta all’Assemblea legislativa.
Deprecazione pratica dell’atto
L’atto resta formalmente un testo unico vigente, ma molte disposizioni iniziali, transitorie e finanziarie sono ormai storicizzate; inoltre il testo contiene numerosi rinvii a termini già decorsi, a procedure superate da successivi interventi legislativi e a regimi riferiti a eventi conclusi. Per l’uso pratico occorre verificare attentamente le modifiche successive e l’attualità dei singoli istituti.
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