Sentenza del 04/07/2025 n. 125 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento n. ------/2024, notificato via PEC l’8 marzo 2024 e relativo al 2017. L’Ufficio aveva contestato costi indeducibili per € 95.588,00 e IVA indetraibile per € 21.029,00, recuperando, al lordo degli interessi indicati al 10 maggio 2024, € 27.647,62 di IRES, € 4.492,65 di IRAP, € 25.560,00 di IVA e € 30.971,70 di sanzioni. La ricorrente ha dedotto: decadenza quinquennale dall’accertamento; deducibilità dei costi di noleggio; deducibilità delle spese di incremento beni merce/conto acquisti; deducibilità delle spese pubblicitarie; applicabilità della presunzione prevista dall’art. 90 della legge n. 289/2002 alle sponsorizzazioni di associazioni sportive dilettantistiche. In subordine, ha chiesto di qualificare le spese della fattura n. 42 come spese di rappresentanza e riconoscere la detrazione dell’IVA.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni, con decisione del 19 maggio 2025, ha accolto il ricorso solo in parte. Ha respinto il motivo di decadenza: la sospensione emergenziale di 85 giorni prevista dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020 si applicava «a cascata» soltanto alle annualità accertabili nel 2020, e non determinava la decadenza nel caso in esame. Ha inoltre respinto le contestazioni relative ai costi di noleggio e alle spese di incremento beni merce/conto acquisti, rilevando che fatture generiche non bastano e che il contribuente deve documentare l’esistenza e l’inerenza dei costi; per le fatture pubblicitarie nn. 42 e 56 ha confermato il recupero, perché mancavano indicazioni sulle modalità della pubblicità e non erano possibili i controlli dell’Ufficio. Ha invece accolto le doglianze relative alle fatture nn. 9, 12, 15, 19, 36, 38, 47 e 48 emesse da Associazione_1 A.S.D.: le operazioni erano documentate e le obiezioni dell’Ufficio riguardavano soprattutto la convenienza e l’entità della spesa, non la sua inerenza all’attività d’impresa. Ha quindi rideterminato l’accertamento annullandolo, per le imposte, le sanzioni, gli interessi e gli accessori riferibili a € 68.948,77 di costi e a € 15.168,73 di IVA relativi a quelle fatture. Spese di giudizio interamente compensate. Il testo non indica un importo complessivo finale rideterminato.
Norme richiamate
La recente evoluzione giurisprudenziale sul tema ha condotto quindi a considerare i termini di decadenza dell'azione dell'Amministrazione Finanziaria, che rilevano nel caso specifico, sospesi per 85 giorni "a cascata" relativamente però alle sole annualità accertabili nel 2020.
La sospensione emergenziale dei termini per le attività degli uffici si traduce in un prolungamento dei termini di decadenza di 85 giorni per le annualità accertabili nel 2020; non comporta invece un differimento generalizzato per ogni annualità.
Art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 159/2015
In tal senso depone l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione ... dei termini di prescrizione e decadenza ...
La sospensione dei termini di versamento collegata a eventi eccezionali comporta, per lo stesso periodo e con riferimento alle medesime entrate, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972
La sentenza richiama la regola secondo cui una fattura conforme può costituire elemento idoneo a legittimare la deduzione e a far presumere la verità delle indicazioni, ma precisa che una descrizione generica non è sufficiente quando impedisce di verificare natura, qualità, quantità e concreta esistenza delle prestazioni.
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
È detraibile l’IVA assolta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione; la detrazione presuppone che l’operazione sia comprovata e riferibile all’attività.
Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992
Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni" non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
La norma attribuisce all’Amministrazione l’onere di provare le violazioni contestate, ma, secondo la sentenza, non introduce un regime probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti; la decisione deve basarsi sulle prove emerse nel giudizio.
Art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
In particolare, la norma sarebbe orientata ad evitare che un'impresa che fruisca di agevolazioni parziali nella tassazione del reddito possa godere dell'ulteriore agevolazione consistente nella possibilità di dedurre i componenti negativi del reddito che concorrono alla formazione del reddito fruente di agevolazione.
La disposizione limita la deduzione dei componenti negativi riferibili a proventi esclusi o esenti, ripartendo i costi comuni secondo il rapporto previsto dalla norma. La sentenza distingue tale regola dal principio generale di inerenza, che collega il costo all’attività d’impresa.
Art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002
La sentenza ritiene rispettati, per le spese documentate relative alle fatture dell’associazione sportiva dilettantistica, i parametri della disposizione. Tale previsione concorre a sostenere il riconoscimento dei costi, ma non viene formulata come presunzione assoluta applicabile automaticamente a ogni sponsorizzazione.
Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza richiama le memorie illustrative depositate dalla contribuente ai sensi di questa disposizione come documentazione che ha ridimensionato le contestazioni dell’Ufficio sulle operazioni con l’associazione sportiva.
Massime di principio
- La sospensione emergenziale dei termini di accertamento va verificata in relazione all’annualità concreta: secondo la decisione, il prolungamento di 85 giorni riguarda le annualità accertabili nel 2020, non indistintamente tutti i periodi d’imposta.
- La fattura è un elemento probatorio importante, ma una descrizione generica non dimostra da sola l’effettività e l’inerenza del costo né consente la detrazione IVA. È opportuno conservare documenti che specifichino prestazioni, quantità, modalità e collegamento con l’attività d’impresa.
- L’inerenza riguarda il collegamento qualitativo del costo con l’attività d’impresa, anche potenziale o futura; non richiede che la spesa produca effettivamente ricavi o che si riveli una scelta commercialmente conveniente.
- La mera sproporzione o scarsa redditività di una spesa non basta, da sola, a renderla indeducibile se l’operazione è reale e la documentazione ne dimostra il collegamento con l’impresa. Resta però necessario provare l’effettività e la natura del costo.
- Per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, la documentazione dell’operazione e il rispetto dei parametri normativi possono sostenere la deduzione; l’esito dipende però dalle circostanze e non discende automaticamente dal solo fatto che il beneficiario sia un’associazione sportiva.
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