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Sentenza

Sentenza del 04/07/2025 n. 18215 - Corte di Cassazione

Rimborso credito imposta dividendi - Convenzione Italia - Regno Unito

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sulla domanda di rimborso della metà del credito d’imposta relativo ai dividendi distribuiti dalla controllata italiana negli anni 2002 e 2003, invocando l’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito. Dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR dell’Abruzzo aveva respinto la domanda, ritenendo non provato che i dividendi fossero effettivamente assoggettati a imposta nel Regno Unito. In Cassazione, ECO-BAT ha contestato, tra l’altro, l’inosservanza del principio di diritto fissato nel precedente giudizio e l’erronea interpretazione della condizione di assoggettamento a imposta: a suo avviso, è sufficiente che dividendi e credito concorrano alla formazione della base imponibile, senza che occorra dimostrare un’imposta effettivamente pagata. Ha inoltre dedotto vizi motivazionali e violazioni processuali e l’omesso esame di prove e fatti; questi ultimi motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia perché notificato tardivamente. Ha accolto il primo e il secondo motivo della società: l’esenzione italiana dalla ritenuta prevista dall’art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973 non esclude necessariamente la doppia imposizione economica o la violazione della neutralità fiscale e non impedisce alla società madre di avvalersi successivamente del credito d’imposta convenzionale. La condizione di assoggettamento a imposta nel Regno Unito va intesa come potenziale assoggettamento illimitato, senza necessità di provare un prelievo effettivo; nel caso concreto era sufficiente la certificazione dell’Amministrazione fiscale britannica. I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso di ECO-BAT. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 10, par. 4, lett. b), della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, ratificata con legge n. 329/1990

    è consentito alla società' madre, che originariamente non abbia subito in Italia ritenute sui dividendi ricevuti ex art. 27-bis D.P.R. cit., di optare successivamente per l'applicazione dell'art. 10, par. 4 lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, ratificata con L. n. 329 del 1990, chiedendo un credito di imposta, che deve però subire una ritenuta del 5 per cento sull'ammontare dei dividendi ricevuti e un'ulteriore ritenuta del 5 per cento sull'importo del credito di imposta

    L’esenzione dalla ritenuta sui dividendi prevista dalla disciplina interna non preclude in assoluto l’opzione successiva per il credito d’imposta convenzionale. L’opzione comporta le ritenute del 5% sui dividendi e del 5% sul credito d’imposta.

  • Art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973 e direttiva madre-figlia n. 453/1990/CE, attuata con d.lgs. n. 136/1993

    l'esenzione integrale da imposta sui dividendi riconosciuta in Italia ai sensi dell' art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, che ha attuato la direttiva madre-figlia n. 453/1990/CE, non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica né di violazione del principio di neutralità' fiscale

    L’esenzione italiana dalla ritenuta non garantisce di per sé che sia eliminata la doppia imposizione economica o che sia rispettata la neutralità fiscale; occorre coordinare in concreto il beneficio interno con quello convenzionale.

  • Art. 14 del d.P.R. n. 917/1986, nella versione applicabile ratione temporis

    La disposizione è citata tra le norme invocate dalla ricorrente, ma la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione né la applica come fondamento della statuizione.

  • Artt. 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sono richiamati tra le norme invocate dalla ricorrente; la decisione fonda l’esito sui principi di neutralità fiscale e sull’interpretazione della direttiva madre-figlia della Corte di giustizia, senza formulare una distinta interpretazione di questi articoli.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Ha costituito la base processuale dei motivi di ricorso per cassazione: i primi due motivi, relativi a violazione di legge, sono stati accolti; gli altri sono rimasti assorbiti.

Massime di principio

  • L’esenzione dalla ritenuta sui dividendi riconosciuta in attuazione della direttiva madre-figlia non è necessariamente alternativa, in modo assoluto, al credito d’imposta previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni: può essere possibile optare successivamente per il beneficio convenzionale.
  • Per la condizione convenzionale di assoggettamento a imposta, può bastare la potenziale soggezione illimitata a imposizione nello Stato di residenza e l’inclusione dei dividendi nella base imponibile; non occorre dimostrare che, al termine del calcolo, sia stata effettivamente pagata un’imposta.
  • Il coordinamento dei benefici deve assicurare la neutralità fiscale ed evitare che la società madre subisca un trattamento deteriore rispetto a quello applicabile in una situazione interna comparabile. Nel caso deciso, l’opzione convenzionale comportava ritenute del 5% sui dividendi e del 5% sul credito d’imposta.
  • Quando la qualità di beneficiario effettivo è coperta da giudicato interno e la documentazione fiscale estera è sufficiente secondo i principi applicabili, la Cassazione può decidere direttamente nel merito senza rinviare per ulteriori accertamenti.

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