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Sentenza

Sentenza del 04/07/2025 n. 18254 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la sentenza n. 802/17/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, contestando l’applicazione dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 346/1990, in combinato disposto con gli artt. 769 ss. c.p.c. e 192 disp. att. c.p.c. Secondo l’Ufficio, l’inventario notarile prodotto dal contribuente non rispettava integralmente il modello legale, in particolare perché non riportava passività, partecipazioni, crediti e gli elementi previsti dall’art. 775 c.p.c.; inoltre, il notaio avrebbe dovuto accedere anche agli immobili della de cuius locati o concessi in comodato a terzi e interrogare chi li deteneva, per verificare l’eventuale presenza di altri beni mobili. L’Agenzia sosteneva quindi che l’inventario non fosse idoneo a superare la presunzione fiscale del 10% relativa a denaro, gioielli e mobilia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che le contestazioni dirette a rivalutare il contenuto dell’inventario e le prove sulla presenza di beni negli immobili investissero accertamenti di fatto e non potessero essere proposte come violazioni di legge. Nel merito, ha chiarito che l’inventario previsto dall’art. 9, comma 2, TUS serve a provare la consistenza di denaro, gioielli e mobilia e che le formalità processuali vanno interpretate in relazione a tale finalità: non occorre inventariare passività, partecipazioni societarie e crediti, né riportare elementi documentali estranei a quei beni. Ha inoltre confermato che, una volta accertato dai giudici di merito che negli immobili locati o concessi in comodato non era presente mobilia appartenente alla defunta, non sussisteva l’obbligo del notaio di accedervi e interrogare i terzi. Resta quindi ferma la decisione di merito, che aveva confermato l’imposta di successione dovuta da A.A. in Euro 1.545.780,00, riformata in primo grado soltanto quanto alle spese. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione: Euro 7.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 2, D.Lgs. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni)

    L'obbligo di inventario ex art. 9, comma 2, TUS assume la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia.

    La presunzione del 10% riguarda denaro, gioielli e mobilia, beni mobili suscettibili di occultamento. Un inventario analitico può dimostrare che la loro consistenza è diversa; l’inventario non deve invece comprendere passività, partecipazioni societarie e crediti, che sono beni di natura diversa.

  • Art. 769 c.c. e artt. 769 ss. c.p.c., in materia di formazione dell’inventario

    La previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui all' art. 769 c.c., conseguentemente, va letta non in modo eccessivamente formalistico ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%.

    Il rinvio alle regole sull’inventario va applicato considerando la funzione fiscale dell’atto: le formalità rilevano per documentare la consistenza dei beni coperti dalla presunzione e non impongono adempimenti estranei a tale finalità.

  • Art. 192 disp. att. c.p.c.

    Al contempo, come osservato dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte, la sentenza appare corretta nella parte in cui ha escluso la dedotta violazione dell'art. 9 cit. in relazione all' art. 192 disp. att. cod. proc. civ., per il mancato accesso del notaio presso gli immobili locali o concessi in comodato dalla de cuius, avendo i giudici di merito accertato, nella riscontrata insussistenza di elementi di segno, che in detti immobili - siti in T, B e M - "non era comunque allocata alcuna mobilia appartenente alla defunta".

    L’obbligo di verificare la presenza di ulteriori beni presso immobili detenuti da terzi non comporta, nel caso deciso, un accesso o interrogatorio quando il giudice di merito abbia accertato che in quegli immobili non si trovava mobilia della de cuius.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Risulta, dunque, chiaro che nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dalle ricorrenti deve, piuttosto, individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dai giudici territoriali del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti.

    Il motivo per violazione di legge non consente di contestare una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti. Quando la critica investe l’accertamento concreto, non è sufficiente richiamare formalmente l’art. 360, n. 3, c.p.c.

Massime di principio

  • La presunzione fiscale del 10% prevista per la successione riguarda specificamente denaro, gioielli e mobilia; un inventario analitico può superarla dimostrando una consistenza diversa di tali beni.
  • Il contenuto e le formalità dell’inventario vanno valutati in relazione alla funzione probatoria fiscale: non è necessario includervi passività, crediti o partecipazioni societarie, né elementi documentali che non riguardano denaro, gioielli e mobilia.
  • La contestazione della valutazione delle prove e dell’accertamento della presenza di beni è una questione di fatto: non può essere trasformata in un motivo di violazione di legge in cassazione mediante il solo richiamo formale a una norma.
  • L’obbligo di verificare l’eventuale presenza di beni presso immobili locati o concessi in comodato va considerato alla luce delle circostanze accertate; nel caso deciso, l’assenza di mobilia della defunta in tali immobili escludeva la necessità dell’accesso notarile e dell’interrogatorio dei terzi.

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