Sentenza del 04/07/2025 n. 18210 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell’Abruzzo che, in sede di rinvio, aveva annullato tutte le riprese a tassazione IRES e IRAP relative all’esercizio luglio 1999-giugno 2000. L’accertamento, fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza, riguardava costi ritenuti non certi o non inerenti, ricavi da cessioni per le quali erano state emesse note di credito, contributi associativi, quote di produzione di tabacco e rimanenze finali non fatturate. Con sei motivi l’Agenzia ha contestato, in particolare, la qualificazione come attività istituzionale della cessione delle quote di produzione; il trattamento dei contributi associativi; la decisione sulla sottofatturazione dei corrispettivi per la cura del tabacco; la giustificazione delle note di credito; la valutazione di inerenza e deducibilità di varie spese e interessi passivi; e la motivazione sulle riprese relative al premio AIMA di lire 15 milioni, agli ammortamenti e alle spese di aratura.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo. Ha stabilito che il trasferimento delle quote di produzione di tabacco è una prestazione di servizi soggetta al regime ordinario IVA, anche quando effettuato da un’associazione per conto dei soci e senza utile; che le note di variazione devono indicare una causale riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 26 del d.P.R. 633/1972, requisito che non è soddisfatto dal semplice richiamo alla marginalità o normalità degli importi; e che le spese dedotte richiedono prova documentale dell’esistenza, natura, giustificazione e concreta destinazione all’attività d’impresa. Ha inoltre ritenuto apparente o apodittica la motivazione della CTR su varie spese, sugli interessi passivi, sul premio AIMA, sugli ammortamenti e sulle spese di aratura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la norma speciale effettivamente applicata dalla CTR; il terzo perché non contestava l’ulteriore ragione della decisione, ossia la genericità del motivo d’appello. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la controversia sulle riprese: il giudice di rinvio dovrà riesaminarle e motivare adeguatamente.
Norme richiamate
Art. 4, commi 2 e 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
pertanto, con riferimento alle Associazioni, vige il principio di assoggettamento all'IVA delle operazioni relative a prestazioni di servizi, tra cui rientrano i trasferimenti di beni immateriali e tale disciplina È applicabile anche quando non via sia un utile;
Le prestazioni di servizi rese da associazioni, comprese quelle consistenti nel trasferimento di diritti immateriali, sono soggette a IVA anche se effettuate per gli associati e senza conseguire un utile, salvo le eccezioni previste dalla legge quando ne ricorrano i presupposti.
Art. 26, commi 2 e 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il ricorso alla procedura di cui all' art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 impone che sia specificata, nelle note di variazione, una causale tale da fornire elementi per ricondurre la variazione dell'importo originariamente fatturato tra le ipotesi contemplate dal secondo comma del citato art. 26
La nota di variazione è legittima solo se la causale specifica consente di ricondurre la variazione a uno dei presupposti previsti dalla norma, come il venir meno o la riduzione dell’operazione per le cause contemplate dalla legge. La marginalità dell’importo o la sua normalità rispetto ai ricavi non dimostrano da sole tali presupposti.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Con il mezzo non si evidenza, infatti, l'omesso esame di un fatto storico nella sua accezione fenomenologica quanto piuttosto si contesta la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello
Il motivo relativo all’omesso esame deve riferirsi a un fatto storico decisivo non esaminato; non è sufficiente usarlo per contestare la valutazione con cui il giudice ha dichiarato inammissibile un motivo d’appello.
La censura, ammissibile non incorrendo nella sanzione di cui all' art. 348 ter c.p.c. per essere stato l'atto di appello notificato in data anteriore all'entrata in vigore della norma, è inammissibile sotto diverso profilo.
La preclusione prevista dall’art. 348-ter non si applica agli atti di appello notificati prima dell’entrata in vigore della norma; resta possibile dichiarare il motivo inammissibile per ragioni diverse.
Principio di inerenza dei costi deducibili, ricavato dalla nozione di reddito d’impresa
il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed a documentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.
La deducibilità richiede che il contribuente documenti il costo e ne dimostri il collegamento qualitativo con l’attività imprenditoriale. L’onere probatorio comprende l’esistenza e la natura della spesa, i fatti che la giustificano e la sua concreta destinazione alla produzione; una motivazione generica del giudice non è sufficiente a riconoscere l’inerenza.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La disposizione è richiamata per i motivi di ricorso che denunciano violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ne esamina l’ammissibilità e la fondatezza in relazione alle specifiche censure formulate.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La disposizione è invocata per la censura relativa alla motivazione sulla sottofatturazione, ma la Corte la dichiara inammissibile perché la doglianza non individua l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non contesta una distinta ragione della decisione.
Massime di principio
- Il trasferimento di quote o diritti immateriali connessi alla produzione agricola può integrare una prestazione di servizi soggetta a IVA; il fatto che l’operazione sia gestita da un’associazione per conto dei soci o senza margine di utile non basta a escludere l’imposizione.
- Le note di credito non possono fondarsi su valutazioni generiche: occorre indicare una causale concreta e verificabile riconducibile ai presupposti legali di variazione dell’operazione originariamente fatturata.
- Chi deduce un costo d’impresa deve provarne esistenza, natura, giustificazione e collegamento con l’attività produttiva. Il giudice deve valutare le singole spese e confrontarsi con le contestazioni dell’Amministrazione, senza motivazioni meramente generiche o apparenti.
- Un motivo di ricorso per omesso esame deve indicare un fatto storico decisivo non esaminato; non sostituisce la censura specifica contro una dichiarazione di inammissibilità né consente di lasciare incontestata una ratio autonoma della decisione.
- Quando una sentenza tributaria di merito viene cassata con rinvio, l’accoglimento del ricorso non definisce necessariamente tutte le riprese fiscali: il giudice di rinvio deve riesaminare i punti cassati e provvedere sulle spese.
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