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Sentenza

Sentenza del 04/07/2025 n. 18252 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 28 del D.Lgs. 346/1990 per l’errata individuazione dei soggetti passivi dell’imposta di successione. A.A. e B.B., figli di E.E., contestavano l’avviso di liquidazione notificato loro come eredi di E.E., a sua volta chiamato all’eredità della sorella C.C. Sostenevano che E.E., morto il giorno successivo a C.C. senza accettare l’eredità, non ne fosse divenuto erede e che a loro fosse stato trasmesso soltanto il diritto di accettare, sicché avrebbero dovuto essere considerati eredi diretti di C.C. La controversia riguarda quindi se, ai fini dell’imposta di successione, rilevi la chiamata all’eredità oppure la sua accettazione e se la delazione trasmessa ai figli comporti tassazione anche per la successione precedente.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR del Veneto n. 150/04/2022, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso dei contribuenti disposto dalla CTP di Venezia con sentenza n. 867/2019, e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che, per l’imposta di successione, il presupposto è la chiamata e non l’accettazione: quando al chiamato deceduto prima di accettare succedono i suoi eredi, la delazione trasmessa ai sensi dell’art. 479 c.c. rileva anche rispetto alla successione apertasi in precedenza. Nel caso concreto vi sono state due delazioni e, quindi, una doppia tassazione, ferma la limitazione ai beni posseduti prevista dalla legge. La deduzione di A.A. secondo cui l’imposta sarebbe già stata liquidata e pagata non è stata ritenuta decisiva, poiché formulata senza adeguata dimostrazione. La Corte non ha liquidato le spese, demandandone la regolamentazione al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 4, D.Lgs. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni)

    l'art. 7, comma 4, citato stabilisce, in modo chiaro ed univoco, che fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato

    Ai fini della determinazione dell’imposta, la legge considera eredi i chiamati che non abbiano rinunciato, anche prima dell’accettazione dell’eredità. La chiamata costituisce dunque il presupposto tributario rilevante nella fase precedente all’accettazione.

  • Art. 28, commi 2 e 5, D.Lgs. 346/1990

    l'art. 28, dispone che anche il chiamato è, in linea generale e salve le eccezioni previste nello stesso articolo (comma 5), tenuto a presentare la dichiarazione di successione.

    L’obbligo dichiarativo grava in via generale sui chiamati all’eredità. L’esonero opera nelle ipotesi previste dal comma 5, tra cui la rinuncia effettuata prima della scadenza del termine e comunicata all’ufficio secondo le modalità prescritte.

  • Art. 36, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 346/1990

    L'art. 36 prevede, infine, che il chiamato è responsabile del pagamento dell'imposta, se in possesso dei beni ereditari e nel limite del valore di questi ultimi.

    Prima dell’accettazione, i chiamati e gli altri soggetti obbligati rispondono solidalmente dell’imposta entro il limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. La doppia delazione rileva quindi ai fini dell’imposizione, ma la responsabilità del chiamato non supera tale limite.

  • Art. 479 c.c.

    allorché la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell' art. 479 c.c.

    Il diritto di accettare l’eredità trasmesso agli eredi del chiamato deceduto prima dell’accettazione rileva, ai fini dell’imposta di successione, anche per la successione originaria. Ne deriva che la trasmissione della delazione può comportare l’imposizione con riferimento a entrambe le successioni.

Massime di principio

  • Per l’imposta di successione, il presupposto dell’imposizione è la chiamata all’eredità, non la sua accettazione civilistica; il chiamato che non abbia rinunciato può quindi essere considerato ai fini fiscali anche prima di accettare.
  • Se il chiamato muore senza avere accettato, la trasmissione ai suoi eredi del diritto di accettare può determinare rilevanza fiscale sia per la successione originaria sia per quella del chiamato, secondo l’art. 479 c.c.
  • La responsabilità del chiamato prima dell’accettazione è soggetta al limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 346/1990.
  • La rinuncia può escludere gli obblighi dichiarativi nei termini e alle condizioni previste dall’art. 28, comma 5, del D.Lgs. 346/1990; la sola mancata accettazione non equivale invece a rinuncia.
  • La contestazione secondo cui l’imposta sarebbe già stata pagata non è sufficiente, da sola, a rendere irrilevante la controversia: occorre fornire adeguata dimostrazione del pagamento e della sua pertinenza.

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