Sentenza del 04/07/2025 n. 18250 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato, con un unico motivo, la sentenza della CTR Campania n. 6861/2021, depositata il 27 settembre 2021, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione relativo alla dichiarazione di successione di C.C. Hanno denunciato la violazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 27 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, nonché la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa: la CTR aveva accolto la richiesta di trattazione in pubblica udienza e fissato l’udienza al 23 settembre 2021, ma aveva poi deciso in camera di consiglio senza consentire al difensore di partecipare da remoto né disporre la trattazione scritta. I contribuenti avevano chiesto che, se non fosse stata possibile la discussione in presenza, la causa fosse rinviata o trattata da remoto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Esaminati gli atti, ha accertato che la parte aveva chiesto la discussione e che, pur essendo stata fissata la pubblica udienza, la causa era stata trattata in camera di consiglio da remoto senza consentire la partecipazione del difensore; non risultava neppure attestata l’impossibilità del collegamento né era stata disposta la trattazione scritta con i relativi termini. La sentenza della CTR è stata quindi dichiarata nulla e cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto del pieno contraddittorio e per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa nel merito la controversia sulla legittimità dell’avviso di liquidazione.
Norme richiamate
Art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.
La richiesta rituale di una parte esclude che la controversia sia trattata semplicemente in camera di consiglio e impone la discussione in pubblica udienza, secondo le modalità consentite dalla normativa emergenziale applicabile.
In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.
Se una parte insiste per la discussione, la decisione allo stato degli atti non è consentita. Quando il collegamento da remoto non è possibile, la discussione deve essere sostituita dalla trattazione scritta, concedendo i termini previsti; se neppure questi possono essere rispettati, la causa va rinviata.
Art. 3 del Decreto direttoriale RR 46 dell’11 novembre 2020
La partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
L’udienza da remoto deve assicurare una partecipazione effettiva e reciproca e il contraddittorio; la sola celebrazione della camera di consiglio tramite una piattaforma informatica, senza rendere possibile il collegamento del difensore, non soddisfa tali requisiti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se una parte chiede ritualmente la discussione in pubblica udienza, il giudice non può decidere la causa in camera di consiglio senza assicurare una modalità alternativa conforme alla disciplina applicabile.
- In regime emergenziale, la discussione può svolgersi da remoto; se ciò non è possibile, e la parte insiste per discutere, occorre disporre la trattazione scritta con i termini previsti oppure rinviare la causa. Non è sufficiente decidere sulla base degli atti senza dar conto dell’impossibilità del collegamento.
- La partecipazione da remoto deve essere effettivamente resa possibile al difensore; la mancata possibilità di collegarsi, in presenza di una richiesta di discussione, lede il contraddittorio e può determinare la nullità della sentenza.
- La cassazione per violazione delle regole di trattazione non determina di per sé l’accoglimento nel merito della contestazione tributaria: la causa viene rinviata al giudice di merito perché la riesamini garantendo il contraddittorio.
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