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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22754/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento presso terzi notificato a un contribuente per il mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto l’opposizione, ritenendo inesistente la notificazione delle cartelle presupposte. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che si trattasse di opposizione agli atti esecutivi da proporre davanti al giudice ordinario. L’erede del contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo di violazione di legge e di norme sulla giurisdizione, sostenendo che l’opposizione al pignoramento per omessa o invalida notificazione delle cartelle rientra nella giurisdizione tributaria. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre a eccepire la cessazione della materia del contendere per l’annullamento o sgravio di alcune cartelle, ha resistito. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, quando il contribuente contesta il pignoramento deducendo che non gli siano state notificate le cartelle o gli atti prodromici, la controversia appartiene al giudice tributario; ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di rituale notificazione. Il ricorso è stato accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per l’esame del merito e per le spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha ritenuto infondata l’eccezione di cessata materia del contendere, osservando che l’annullamento o sgravio aveva riguardato solo parte delle cartelle impugnate. Sul piano decisivo, ha accolto il ricorso perché, in tema di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione al pignoramento fondata sull’omessa o invalida notificazione delle cartelle presupposte appartiene alla giurisdizione tributaria e non a quella ordinaria. Conseguentemente ha cassato la sentenza della CTR che aveva declinato la giurisdizione e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché decida sul merito della controversia e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso

    La disciplina del controricorso, nel nuovo testo, si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato successivamente al 1° gennaio 2023; nel caso concreto, il controricorso era inammissibile per mancata notificazione previa alla controparte.

  • art. 374 c.p.c.

    Le sezioni semplici possono trattare questioni di giurisdizione quando sulla regola di riparto si siano già pronunciate le Sezioni Unite.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    Attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie tributarie, escludendo solo gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento o dell’avviso equipollente.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario è suscettibile di interpretazione estensiva; il pignoramento che rappresenta il primo atto con cui si manifesta la pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario.

  • art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    L’espropriazione forzata tributaria è regolata dalle norme ordinarie in quanto compatibili e non derogate dalla disciplina speciale.

  • art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973

    Le opposizioni ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo non sono ammesse davanti al giudice ordinario; la norma è letta come divieto di accesso al giudice ordinario, non come negazione assoluta di tutela.

  • art. 9, comma 2, c.p.c.

    Attribuisce al tribunale la competenza residuale in materia di imposte e tasse, rilevante nel riparto tra giudice ordinario e giudice tributario.

  • art. 615 c.p.c.

    Le opposizioni all’esecuzione riguardanti la pignorabilità dei beni spettano al giudice ordinario.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi è il veicolo per contestare vizi dell’atto di pignoramento, ma nel settore tributario, quando il vizio dedotto è la mancata notificazione della cartella presupposta, la controversia resta devoluta al giudice tributario.

  • art. 619 c.p.c.

    Le opposizioni di terzo all’esecuzione appartengono al giudice ordinario.

  • art. 100 c.p.c.

    Il pignoramento non preceduto dalla notificazione della cartella è il primo atto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire.

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato come norma che disciplina il pignoramento presso terzi in materia di riscossione coattiva tributaria.

  • art. 4, comma 5, d.l. n. 41/2021

    Richiamato solo come base dell’annullamento di alcune cartelle; la Corte lo considera irrilevante ai fini della giurisdizione.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018

    Richiamato solo come base dell’annullamento di altre cartelle; non incide sulla decisione sulla giurisdizione.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per il motivo di ricorso relativo alla giurisdizione e alla violazione di legge.

Massime di principio

  • Nella riscossione coattiva di crediti tributari, l’opposizione al pignoramento fondata sull’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico appartiene alla giurisdizione tributaria quando il vizio dedotto investe la mancata conoscenza del titolo esecutivo e del primo atto con cui si manifesta la pretesa tributaria.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione non conta la prova concreta dell’avvenuta notificazione della cartella, perché tale profilo attiene al merito della contestazione; ciò che rileva è il vizio dedotto dalla parte e la funzione dell’atto impugnato nel procedimento di riscossione.
  • L’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 va letto come divieto di proporre davanti al giudice ordinario le opposizioni esecutive ivi indicate, non come negazione di tutela in assoluto: la tutela può essere esercitata davanti al giudice tributario quando la contestazione riguarda la fase anteriore alla notificazione del titolo.
  • Il pignoramento non preceduto dalla notificazione della cartella, in quanto primo atto con cui il contribuente apprende la volontà dell’ente di riscuotere un credito tributario determinato, è impugnabile davanti al giudice tributario in base all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, interpretato estensivamente.
  • L’eventuale annullamento o sgravio di alcune sole cartelle impugnate non determina di per sé la cessazione della materia del contendere quando permangano altre pretese esecutive oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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