Cassazione Civile, Ordinanza n. 22766/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva determinato sinteticamente il reddito Irpef della contribuente per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, applicando il redditometro e irrogando le sanzioni conseguenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo illegittimi gli avvisi, sul presupposto che fosse stata provata l'effettiva esistenza e il sostenimento delle spese contestate. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 perché la CTR avrebbe errato nel ritenere sufficiente la prova delle spese, mentre il contribuente doveva dimostrare che esse erano state finanziate con redditi esenti, già tassati o con patrimonio; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR escluso il reddito sintetico nonostante la mancanza di prova idonea; 3) motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 perché la CTR non avrebbe indicato mezzi finanziari, importi e prove; 4) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per avere applicato il c.d. nuovo redditometro a periodi d'imposta anteriori; 5) motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per non aver spiegato perché l'uso del nuovo redditometro rendesse illegittimi gli accertamenti. La Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo, richiamando la disciplina intertemporale che limita l'applicabilità del nuovo redditometro ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78/2010, quindi dal periodo d'imposta 2009; ha poi accolto anche il primo, il secondo e il terzo motivo, osservando che la CTR aveva errato nel considerare sufficiente la prova dell'avvenuto sostenimento delle spese, quando invece la prova contraria nel redditometro riguarda le fonti di finanziamento e la loro natura reddituale, oltre che il possibile dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. La motivazione della CTR è stata ritenuta meramente apparente perché avulsa dalla vera contestazione, che non era sulla veridicità della spesa ma sulle risorse impiegate per sostenerla.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito aveva applicato erroneamente il nuovo redditometro a annualità anteriori al 2009 e aveva pure motivato in modo apparente sull'idoneità della prova offerta dalla contribuente in relazione alla presunzione di maggior reddito.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma; quinto comma; sesto comma
Nel testo vigente ratione temporis consente l'accertamento sintetico sulla base di indici di capacità contributiva e delle spese per incrementi patrimoniali, salvo prova contraria del contribuente circa la provenienza delle somme da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o comunque la dimostrazione che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010
Le modifiche al redditometro si applicano solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, dunque dal periodo d'imposta 2009.
art. 5 d.m. 24 dicembre 2012
Le disposizioni del decreto si applicano alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009, in coerenza con la disciplina transitoria di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare il vizio di motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza di merito deve contenere una motivazione effettiva; una motivazione meramente apparente è censurabile in cassazione.
Massime di principio
- Nel redditometro, la prova contraria del contribuente non consiste soltanto nel dimostrare di avere sostenuto determinate spese, ma nel provare che quelle spese sono state finanziate con redditi esenti, già tassati o con altre risorse patrimoniali, oppure nel dimostrare l'insussistenza o la minore entità del reddito presunto.
- La disciplina del nuovo redditometro non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori al 2009, perché la normativa transitoria individua in modo espresso il limite temporale di operatività delle modifiche.
- In materia di accertamento sintetico, il giudice di merito non può arrestarsi a formule generiche sull'adeguatezza della documentazione prodotta, ma deve confrontarsi con la specifica contestazione dell'Ufficio, che riguarda la provenienza delle somme utilizzate e non la mera esistenza della spesa.
- La motivazione è apparente quando non chiarisce quali elementi di fatto abbiano condotto alla decisione e non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
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