Cassazione Civile, Ordinanza n. 22752/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro in relazione alla compravendita di un terreno edificabile sito in Civitavecchia. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che il bene fosse in realtà demaniale e gravato da uso civico, quindi inalienabile e privo di valore commerciale; che la nullità della compravendita impedisse di tassare una mera occupazione di fatto; che un giudicato formato in altra controversia avente ad oggetto un diverso atto di compravendita dello stesso comprensorio avesse già riconosciuto la demanialità; e, infine, che la sentenza d'appello fosse nulla per omessa pronuncia su ulteriori motivi. Nel corso del giudizio di cassazione i ricorrenti hanno poi depositato memoria deducendo che la sentenza impugnata era stata revocata e che, nel giudizio rescissorio, l'avviso di rettifica e liquidazione era stato annullato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché, a seguito della revocazione della sentenza d'appello impugnata, era venuto meno l'oggetto stesso dell'impugnazione e, quindi, l'interesse attuale e concreto a ricorrere. La revocazione aveva infatti caducato le statuizioni della decisione di merito e le aveva sostituite con quelle rese nel giudizio rescissorio, che avevano annullato l'avviso di rettifica e liquidazione. La Corte ha compensato integralmente le spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per sopravvenuto difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 823 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inalienabilità dei beni demaniali e la conseguente nullità dell'atto di compravendita
art. 825 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di diritti reali e regime dei beni gravati da uso civico
art. 1418 c.c.
richiamato dai ricorrenti per dedurre la nullità del contratto avente ad oggetto beni inalienabili
art. 1421 c.c.
richiamato dai ricorrenti per affermare la rilevabilità d'ufficio della nullità
art. 1423 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti della nullità negoziale
art. 51 d.P.R. n. 131/1986
richiamato dai ricorrenti per contestare la rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro in assenza di valore commerciale del bene
art. 52 d.P.R. n. 131/1986
richiamato dai ricorrenti per censurare il criterio di determinazione del valore imponibile adottato dall'Ufficio
art. 2909 c.c.
richiamato dai ricorrenti per invocare l'efficacia del giudicato formatosi in altra controversia sul medesimo comprensorio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 112 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per omessa pronuncia su motivi di appello
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base processuale del motivo di nullità della sentenza
art. 83, terzo comma, c.p.c.
citato nella parte introduttiva in relazione al conferimento della procura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere, in caso di sopravvenuto difetto di interesse, il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Se la sentenza di merito impugnata per cassazione viene successivamente revocata e sostituita da una decisione resa nel giudizio rescissorio, il ricorso per cassazione contro la sentenza revocata diventa privo di oggetto e va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'interesse a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se l'assetto di interessi originariamente contestato viene meno nelle more, l'impugnazione non può essere coltivata.
- La cessazione della materia del contendere, quando deriva dalla caducazione della decisione impugnata, comporta la definizione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese e non applicare il raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili nei casi previsti dalla legge.
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