Cassazione Civile, Ordinanza n. 22760/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La lite trae origine da un atto di compravendita del 13 novembre 2013 avente ad oggetto la quota di 1/2 di due locali siti in Orbetello e di un terreno in Monte Argentario. L’Ufficio notificava avvisi di rettifica e liquidazione, assumendo valori superiori a quelli dichiarati e applicando maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. I contribuenti impugnavano gli avvisi; in primo grado i ricorsi venivano rigettati, mentre in appello la decisione veniva solo parzialmente riformata, con riduzione del valore dei due locali per il loro stato di conservazione e conferma del valore del terreno. Nel ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria nella parte in cui aveva confermato la rettifica sul terreno, poiché la motivazione oscillava tra destinazione urbanistica IRT e riferimento anche all’ambito Ea.2, con conseguente incertezza se il terreno fosse edificabile o agricolo; 2) violazione delle norme sull’accertamento di valore e sulla base imponibile, per avere ritenuto edificabile il terreno nonostante la sua asserita destinazione agricola; 3) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, per avere considerato tardiva la censura sull’aliquota applicata al terreno, censura che i contribuenti ritenevano invece già compresa nell’impugnazione dell’erronea qualificazione urbanistica. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando: 1) motivazione apparente sulla riduzione del valore dei due immobili; 2) violazione delle regole probatorie e dei criteri di stima, per l’uso di una consulenza tecnica d’ufficio risalente al 2006 e per l’asserita inidoneità della motivazione e della prova della stima.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto nulla per motivazione apparente/contraddittoria la parte della decisione di merito relativa alla qualificazione urbanistica del terreno, perché non era chiaro se esso ricadesse in zona agricola o edificabile, con riflessi decisivi sulla tassazione. Ha inoltre escluso la preclusione processuale sulla doglianza relativa alle aliquote, trattandosi di mera difesa inscindibilmente connessa alla contestazione della natura del terreno. Sono stati invece respinti i motivi incidentali dell’Agenzia, poiché la motivazione sulla riduzione del valore dei locali è stata ritenuta sufficiente e la CTU del 2006 è stata valorizzata solo come documentazione dello stato di conservazione, non come base della stima.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La mancanza o apparenza della motivazione, quando non consente di individuare la ratio decidendi o presenta argomentazioni logicamente inconciliabili, determina nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il vizio di motivazione nella sentenza tributaria è apprezzabile anche quando la motivazione sia solo graficamente esistente ma obiettivamente incomprensibile o contraddittoria.
art. 111, sesto comma, Cost.
tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
La motivazione deve superare il minimo costituzionale e rendere controllabile il ragionamento decisorio.
artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986
base imponibile e rettifica del valore dei beni immobili; indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta
L’Ufficio può rettificare il valore dichiarato facendo riferimento ai criteri legali di stima e deve motivare l’avviso indicando presupposti di fatto, ragioni giuridiche, valore attribuito, criteri utilizzati e aliquote applicate.
art. 36, comma 2, d.l. 223/2006 conv. in L. 248/2006
disposizione richiamata dai ricorrenti in tema di destinazione urbanistica ed edificabilità
Richiamato per contestare la qualificazione del terreno ai fini impositivi in relazione alla sua natura edificabile o agricola.
art. 57 d.lgs. 546/1992
divieto di nuove domande ed eccezioni in appello
La censura sull’aliquota applicabile al terreno, quando è connessa alla contestazione della sua natura urbanistica, costituisce mera difesa e non una nuova domanda o eccezione.
art. 30, comma 2, d.P.R. 380/2001
il certificato di destinazione urbanistica deve indicare le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata
Il certificato attesta le prescrizioni urbanistiche astrattamente applicabili all’area e non risolve, da solo, l’ambiguità sulla concreta collocazione del terreno in una o altra zona.
art. 2697 c.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la mera valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
prove non introdotte dalle parti
La violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non per il mero dissenso sulla valutazione compiuta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte ricorda che l’ulteriore contributo non si applica alle Amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere in modo univoco la ratio decidendi o contiene argomentazioni tra loro insanabilmente contraddittorie.
- In tema di imposta di registro sugli immobili, l’Ufficio può rettificare il valore dichiarato sulla base di criteri legali pariordinati; la stima deve però essere motivata in modo da consentire al contribuente una difesa effettiva e al giudice un controllo sulla logicità della pretesa.
- Ai fini della rettifica del valore immobiliare, il criterio comparativo può fondarsi anche su un solo atto di raffronto, purché pertinente per tempo e caratteristiche; non è necessario che gli atti comparativi siano plurimi.
- La contestazione della natura edificabile o agricola del bene incide automaticamente anche sul trattamento fiscale e sulle aliquote applicabili; la specifica doglianza sulle aliquote, se collegata a tale contestazione, è una mera difesa e non una nuova domanda o eccezione in appello.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova, non quando si censuri la sola valutazione del materiale probatorio.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere un riesame del merito probatorio, salvo i casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
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