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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22771/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego regionale di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico per la realizzazione di una centrale idroelettrica in Comune di Fano, località Pian di Zucca, in area ricadente in ambito tutelato (ZPS/SIC Natura 2000). DOMA s.r.l., dopo la declinatoria di giurisdizione del TAR Marche, ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che ha annullato il decreto regionale per difetto di motivazione, ritenendo congetturali le criticità idrauliche e non adeguatamente dimostrati i pregiudizi alla vegetazione protetta, oltre a valorizzare la finalità di energia rinnovabile dell’impianto e la sua ridotta dimensione. Contro tale decisione hanno proposto ricorso la Regione Marche e ASET s.p.a. La Regione ha dedotto, in sintesi, che il TSAP aveva ignorato i rilievi tecnici e i pareri contrari espressi da ASET nelle conferenze di servizi, erroneamente applicato la regola della non contestazione, travisato la disciplina sulle ZPS e sostituito il proprio giudizio a quello tecnico-amministrativo. ASET ha contestato, tra l'altro, la ritenuta non contestazione della relazione di parte, la mancata considerazione dei propri pareri tecnici contrari, l'omessa CTU e la lettura illegittima della disciplina derogatoria in materia ambientale. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il primo motivo del ricorso regionale e il primo, secondo e quarto motivo del ricorso ASET, rilevando che il TSAP aveva erroneamente sottratto al thema probandum questioni di fatto controverse, basandosi in modo decisivo sull'erronea applicazione della non contestazione sia riguardo alla disponibilità idrica per l'acquedotto sia riguardo al possibile danneggiamento della vegetazione protetta. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto il primo motivo del ricorso della Regione Marche e il primo, secondo e quarto motivo del ricorso di ASET s.p.a., dichiarando assorbiti gli altri motivi. Poiché nel dispositivo riportato il testo si interrompe dopo la formula "Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla Regione Marche ed il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso proposto da...", l'esito finale completo non è integralmente leggibile nel frammento fornito; tuttavia dalla motivazione emerge con chiarezza che la decisione è di accoglimento dei motivi indicati per errore nell'applicazione dell'art. 115 c.p.c. e nella conseguente sottrazione di fatti controversi all'istruzione probatoria.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la regola della non contestazione non può essere applicata per considerare incontroverse questioni di fatto che risultano invece specificamente controverse e oggetto di contrapposti rilievi tecnici nel procedimento amministrativo e nel giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato da ASET in combinazione con l'art. 115 c.p.c. per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte valorizza il profilo della necessità di accertare i fatti controversi invece di ritenerli pacifici.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge prospettate dai ricorrenti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare vizi processuali e di motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato da ASET in relazione alla mancata nomina di un consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato da ASET a sostegno della doglianza sulla consulenza tecnica e sull'esigenza di istruzione tecnica.

  • art. 201 r.d. n. 1775 del 1933

    richiamato da ASET nel motivo sull'eccesso di potere del TSAP.

  • deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008

    invocata come disciplina regionale sulle deroghe e sul divieto di interventi in aree ZPS con vegetazione protetta.

  • direttiva 92/43/CEE

    richiamata come normativa europea di tutela dei siti Natura 2000 e delle ZPS/SIC.

  • d.P.R. n. 357 del 1997

    richiamato quale regolamento attuativo della direttiva Habitat.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    richiamato dal TSAP nella motivazione per affermare il rilievo delle fonti rinnovabili e il bilanciamento tra sviluppo energetico e tutela ambientale.

  • d.l. 31 maggio 2021 n. 77

    richiamato nella motivazione del TSAP per qualificare la produzione di energia da fonti rinnovabili come attività di primario interesse nazionale.

  • art. 6 della direttiva 92/43/CEE

    richiamato nel ricorso ASET per la disciplina della valutazione e tutela dei siti Natura 2000.

  • art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997

    richiamato nel ricorso ASET in relazione alle regole applicabili ai siti tutelati.

  • artt. 70, 95 e 97 Cost.

    richiamati nel quinto motivo ASET come limiti ai poteri del giudice rispetto alle valutazioni amministrative.

  • legge n. 2248 del 1865 all. E

    richiamata nel quinto motivo ASET per denunciare l'esorbitanza del giudice dai limiti del sindacato giurisdizionale.

Massime di principio

  • La regola della non contestazione non può essere invocata per rendere pacifico un fatto che, alla luce degli atti di causa e dei rilievi tecnici delle altre parti o delle amministrazioni coinvolte, risulti specificamente e sostanzialmente contestato.
  • Quando la decisione amministrativa si fonda su presupposti tecnici controversi, il giudice non può annullarli per difetto di motivazione assumendo come incontestati fatti che richiedono invece istruzione probatoria; in presenza di contestazioni tecniche la questione resta nel thema probandum.
  • Nel sindacare un diniego amministrativo in materia ambientale e di opere su corpi idrici o aree protette, il giudice deve evitare di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, soprattutto se la controversia riguarda accertamenti tecnici non univoci.
  • La motivazione del provvedimento non è insufficiente quando richiama valutazioni tecniche contrapposte e un contesto istruttorio complesso; l'errore del giudice di merito può consistere nell'avere reputato non contestati fatti che invece erano oggetto di contrasto documentale e tecnico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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