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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22753/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato in aumento il valore dichiarato, ai fini dell'imposta di registro, di un terreno edificabile oggetto di compravendita in Civitavecchia. I contribuenti avevano impugnato l'atto deducendo, in sintesi, che il terreno era poi risultato demaniale e gravato da uso civico, con conseguente nullità della compravendita e incommerciabilità del bene; avevano inoltre richiamato un precedente giudicato favorevole relativo a un diverso atto concernente terreni del medesimo comprensorio e denunciato l'omessa pronuncia su ulteriori motivi di appello. Nel giudizio di legittimità, però, hanno poi rappresentato che la sentenza d'appello impugnata era stata revocata in sede di revocazione e che, in fase rescissoria, l'avviso di rettifica e liquidazione era stato annullato, dichiarando così di non avere più interesse alla decisione e chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rilevato che la sentenza d'appello oggetto del ricorso era stata revocata da successiva pronuncia resa nel giudizio di revocazione, con sostituzione delle statuizioni di merito e annullamento dell'avviso impugnato. Ha quindi applicato il principio secondo cui la revocazione della sentenza impugnata in cassazione determina la caducazione della decisione censurata e rende il ricorso privo di oggetto per sopravvenuto difetto di interesse, dichiarandolo inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; non è stato disposto il pagamento del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità conseguente a sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 823 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla demanialità e inalienabilità dei beni demaniali; la Corte non entra nel merito della censura per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 825 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma sulla disciplina dei diritti reali e dei beni demaniali; non vi è decisione nel merito.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità della compravendita avente ad oggetto beni inalienabili.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità.

  • art. 1423 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di effetti della nullità; non esaminato nel merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge nei primi tre motivi di ricorso.

  • art. 51 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dai ricorrenti quale parametro della rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 52 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dai ricorrenti in tema di accertamento e rettifica del valore dichiarato.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia del giudicato esterno relativo a un altro avviso concernente terreni del medesimo comprensorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per carenza di motivazione/omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia sui motivi di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato poiché l'esito dipende da sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza impugnata in cassazione, quando comporti la caducazione delle statuizioni di merito e la loro sostituzione con quelle rese in sede rescissoria, priva di oggetto il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocata.
  • L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se sopravviene la caducazione del provvedimento impugnato, il ricorso diventa inammissibile per difetto attuale di interesse.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una sopravvenuta carenza di interesse legata alla cessazione della materia del contendere, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l'esito sfavorevole del ricorso.
  • La Corte, in presenza di sopravvenienza che elimina l'oggetto del giudizio di legittimità, non esamina i motivi di ricorso originariamente proposti, anche se attinenti a questioni di merito, giudicato o omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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