Cassazione Civile, Ordinanza n. 22762/2024 del 13/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica e liquidazione di maggiore INVIM al 31 dicembre 1992, emesso in relazione alla compravendita di un complesso industriale sito in Pomezia, con incremento del valore finale rispetto a quello dichiarato. Dopo un precedente giudizio di legittimità con rinvio, la commissione tributaria regionale aveva nuovamente rigettato l'appello della contribuente ritenendo l'atto impositivo adeguatamente motivato, senza però rinnovare l'esame delle risultanze istruttorie e del merito della corretta determinazione del valore del bene. La società ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione degli artt. 63 d.lgs. 546/1992 e 384, comma 2, c.p.c., per avere il giudice del rinvio omesso di decidere sul merito della pretesa e di esaminare le prove, in violazione del principio di diritto fissato in cassazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa all'illegittima determinazione del valore finale dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondati i rilievi sul mancato rispetto del vincolo derivante dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio e sulla motivazione solo apparente della decisione del giudice di rinvio. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha sottolineato che il giudice di rinvio avrebbe dovuto rinnovare l'esame degli elementi di prova acquisiti per addivenire alla corretta determinazione del valore immobiliare ai fini INVIM, invece di limitarsi a una conferma della legittimità dell'avviso sotto il solo profilo motivazionale.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice del rinvio deve attenersi al vincolo derivante dalla sentenza di cassazione, rinnovando il giudizio nei limiti segnati dalla pronuncia rescindente.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo sui principi di diritto, ma anche sui presupposti di fatto necessari alla decisione; il rinvio non può ignorare il contenuto precettivo della pronuncia rescindente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice del rinvio.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi; la mera affermazione conclusiva non è sufficiente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
"la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"
La motivazione è nulla quando manca del tutto o è solo apparente, tale da non consentire il controllo sul ragionamento decisorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o per omessa pronuncia è deducibile come vizio processuale.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente introdotte; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; una motivazione apparente non soddisfa tale requisito.
art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione degli atti tributari si estende alla materia fiscale e va valutato secondo le esigenze difensive del contribuente e di delimitazione del thema decidendum.
art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
I principi generali sulla motivazione degli atti amministrativi sono richiamati quale criterio applicabile anche agli atti tributari.
art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130
È la base per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- La sentenza di cassazione che dispone il rinvio vincola il giudice di merito non solo sulla regola di diritto enunciata, ma anche sui presupposti di fatto logicamente necessari alla decisione; il giudice di rinvio non può riesaminare o eludere tali premesse.
- Quando la cassazione con rinvio è stata disposta affinché siano rivalutati gli elementi di prova e il merito della pretesa, il giudice di rinvio non può limitarsi a ribadire la legittimità formale dell'atto impositivo, ma deve rinnovare l'esame delle risultanze istruttorie secondo il dictum della Corte.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, se contiene formule assertive o conclusioni apodittiche che non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di controllarne la correttezza.
- In materia tributaria, l'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica di maggior valore è soddisfatto dall'indicazione del criterio generale adottato e delle specificazioni necessarie a consentire la difesa del contribuente; nella fase contenziosa, però, l'Ufficio deve provare in concreto la sussistenza dei presupposti del criterio utilizzato.
- L'omessa pronuncia su una censura ritualmente riproposta integra vizio processuale, ma resta assorbita quando l'accoglimento di altri motivi comporta già la cassazione della sentenza impugnata.
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