Cassazione Civile, Ordinanza n. 27763/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009 da una avvocata iscritta all'Albo forense ma non alla Cassa forense, in relazione al mancato raggiungimento del reddito ritenuto rilevante per far sorgere l'obbligo contributivo. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo e, soprattutto, avevano ritenuto prescritto il credito dell'ente previdenziale, facendo decorrere il termine quinquennale dalla scadenza del 16 giugno 2010. L'istituto ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che il termine di pagamento e quindi la decorrenza della prescrizione fossero stati differiti al 6 luglio 2010 per effetto della disciplina del differimento dei versamenti fiscali e contributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decorrenza della prescrizione individuata dal giudice di merito: per i contributi dovuti alla Gestione separata la prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati, e nel caso concreto il termine di pagamento risultava differito al 6 luglio 2010 in forza del D.P.C.M. 10 giugno 2010. È stato inoltre precisato che la proroga riguardava tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dal fatto che il singolo soggetto fosse o meno concretamente assoggettato agli studi per il proprio regime fiscale.
Norme richiamate
La Corte ne richiama il coordinamento con la disciplina speciale per affermare che la prescrizione decorre dal momento in cui il credito è esigibile, cioè dalla scadenza del termine di pagamento del contributo.
È citato nel motivo di ricorso, ma la decisione si fonda soprattutto sulla corretta individuazione del dies a quo della prescrizione, non su una causa di sospensione accolta dalla Corte.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Viene richiamato quale base normativa dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata.
È interpretato nel senso che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali seguono i medesimi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
È richiamato nel quadro normativo sui termini di versamento delle imposte e dei contributi, funzionali alla decorrenza della prescrizione.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
La Corte gli riconosce efficacia di differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti rientranti nell'ambito applicativo indicato, con conseguente slittamento del dies a quo della prescrizione.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
"dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
La Corte lo assume come criterio per affermare che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del pagamento, non dalla dichiarazione reddituale.
È menzionato per la comunicazione della proposta del relatore e il procedimento camerale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È richiamato solo per individuare il perimetro degli studi di settore che rilevano ai fini del differimento del termine di pagamento.
art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 10 giugno 2010
È interpretato nel senso che il differimento al 6 luglio 2010 si applica ai contribuenti indicati dalla disposizione, con irrilevanza del successivo termine con maggiorazione ai fini del dies a quo prescrizionale.
art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 10 giugno 2010
È ritenuto non rilevante per il calcolo della prescrizione, poiché la previsione della maggiorazione dello 0,40% presuppone una facoltà di pagamento tardivo e quindi non incide sulla scadenza originaria del debito.
L. n. 244/2007, art. 1, commi 96 ss.
È richiamata solo per escludere che il differimento fosse limitato ai soggetti in concreto assoggettati agli studi di settore o esclusi per diverso regime fiscale.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal giorno in cui il contributo deve essere effettivamente versato, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un atto di mera scienza e non il presupposto del credito contributivo.
- Quando un provvedimento normativo differisce il termine di versamento delle imposte cui sono agganciati anche i contributi previdenziali, anche la decorrenza della prescrizione contributiva slitta al nuovo termine di pagamento.
- Ai fini del differimento previsto per i contribuenti interessati dagli studi di settore, rileva l'esercizio di attività economiche per le quali gli studi siano stati elaborati, non la concreta applicazione fiscale del singolo regime al soggetto.
- La previsione di un pagamento successivo con maggiorazione corrisponde a una facoltà di differimento agevolato e non fa decorrere la prescrizione da quel termine ulteriore, ma dalla scadenza ordinaria prorogata senza maggiorazione.
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