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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9336/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della C.T.R. che, accogliendo i ricorsi di PAM relativi agli avvisi di accertamento per gli anni 2003-2004, aveva ritenuto insussistente la consapevole partecipazione di PAM a una frode carosello. L'Ufficio contestava la deducibilità dei costi e la detrazione IVA sugli acquisti da due fornitori (I Dogi s.r.l. e Alinghi Trade) ritenuti soggettivamente inesistenti o intermediari della frode, richiamando indizi quali anomalie contrattuali e documentali, pagamenti anticipati dalle acquirenti comunitarie, concentrazione dei volumi commerciali, svincolo del ricarico, e trasferimento di eccedenze IVA nella liquidazione di gruppo. L'Amministrazione denunciava inoltre vizi di motivazione e violazioni delle norme probatorie e di tempestività/legittimità degli avvisi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la C.T.R. avesse valutato complessivamente il compendio probatorio e fosse legittimo il suo convincimento secondo cui i fornitori risultavano soggetti passivi reali e non vi era prova sufficiente della conoscenza, da parte di PAM, della frode carosello. La Corte ha spiegato i principi applicabili alla detrazione IVA e all'onere della prova (compresa la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi di presunzioni specifiche) e ha rilevato che le doglianze dell'Ufficio si risolvevano in una richiesta di riesame del merito non consentita in sede di legittimità. Perciò il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile o rigettato e il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato assorbito. Sono state poste le spese a carico della ricorrente (Agenzia).

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE

    La Corte richiama il principio che la detrazione IVA presuppone che il beneficiario sia soggetto passivo e disponga di fattura conforme; la detraibilità è esclusa quando la fattura rappresenta prestazioni rese da un soggetto diverso da colui che ha effettivamente effettuato l'operazione

  • Codice di procedura civile

    art. 115, art. 360 primo comma nn. 3 e 5

    Art. 115: principio della non contestazione non può essere invocato per chiedere revisione del convincimento del giudice di merito. Art. 360 nn. 3 e 5: limiti del ricorso per cassazione (vizi di diritto e omesso esame di fatto decisivo); la Corte ricorda che non è sindacabile la valutazione probatoria del merito salvo i casi tassativi

  • Codice civile

    Art. 2697: riparto dell'onere della prova; art. 2729: uso e limiti delle presunzioni (grave, preciso e concordante) e la necessità che il giudice valuti complessivamente gli indizi e motivi della scelta delle fonti del convincimento

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamate le norme sull'IVA e sulle condizioni per esercitare detrazione e su aspetti procedurali legati agli accertamenti; la Corte valuta la corretta applicazione dei principi IVA nel contesto della detrazione e della fittizietà soggettiva

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norme sul procedimento tributario e richieste di motivazione/indicazione dei presupposti di fatto negli atti di accertamento; la questione degli atti richiamati ma non allegati è stata valutata nel merito come non decisiva per invertire il convincimento del giudice di merito

  • Legge 24 dicembre 1993, n. 537

    Richiamata fra le norme rilevanti in materia di contenzioso tributario e rilevanza delle prove e presunzioni

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    La Corte prende atto delle norme che impongono di allegare agli avvisi gli atti richiamati; tuttavia nella specie la valutazione del giudice di merito circa la completezza degli atti e la conoscibilità dei fatti è stata ritenuta congrua

  • Legislazione procedurale nazionale

    art. 13 d.P.R. 115/2002, art. 37 d.l. n. 223/2006

    Richiami formali relativi a contributo unificato e a termini raddoppiati; la Corte nota l'esenzione dallo specifico contributo per le Amministrazioni dello Stato

Massime di principio

  • Per la detrazione IVA, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni e indizi per dimostrare la fittizietà soggettiva di un fornitore, ma deve fornire elementi oggettivi e specifici; non occorre la prova 'certa' di ogni dettaglio.
  • Una volta forniti indizi gravi, precisi e concordanti, l'onere passa al contribuente di dimostrare di aver usato la diligenza ordinaria/straordinaria richiesta per non essere coinvolto in una frode.
  • La valutazione della prova e la selezione degli indizi rilevanti spettano al giudice di merito; la Cassazione non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto se non nei ristretti casi previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • Lamentare omissioni istruttorie in motivi di cassazione equivale, se non correttamente articolato, a richiedere una nuova valutazione del merito e rende il motivo inammissibile.
  • Le questioni di tempestività degli avvisi (decadenze) e la validità formale degli atti richiamati negli avvisi (obbligo di allegazione ai sensi dello Statuto del contribuente) sono rilevanti, ma la loro incidenza sull'esito dipende dalla specifica prova che dimostri che l'atto avrebbe ingenerato incapacità di difesa nel contribuente o presupposti di nullità.

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