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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9375/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Molise che aveva accolto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento per Irpef relativa agli anni 1993-1994, chiedendo che non fosse applicato il regime agevolativo previsto per le vittime del sisma (d.l. 162/2008 e d.l. 185/2008). L'Ufficio contestava: (i) l'erronea individuazione del periodo di sospensione applicabile (sosteneva che l'agevolazione si applica solo ai carichi iscritti a ruolo o notificati entro il periodo 31/10/2002-30/06/2008), (ii) l'inapplicabilità delle agevolazioni ai carichi derivanti da accertamenti o liti pendenti relativi ad anni anteriori al sisma e ai contribuenti che non abbiano fruito della sospensione, e (iii) la mancata rimessione alla Corte Costituzionale laddove si sarebbe prospettata una questione di costituzionalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati, nel merito, i rilievi dell'Agenzia circa l'inapplicabilità dell'agevolazione al caso di specie: ha confermato che le sospensioni/agevolazioni possono comprendere versamenti connessi ad accertamenti e sentenze depositate durante il periodo di sospensione e che il giudice può applicare un'interpretazione conforme alla Costituzione. Tuttavia la Cassazione ha accolto in parte il ricorso perché la CTR, invece di rideterminare l'importo esigibile applicando la riduzione prevista (riduzione al 40% e rateazione), aveva annullato integralmente la cartella. Pertanto la sentenza è stata cassata solo nella parte relativa all'annullamento integrale e il fascicolo è rinviato al giudice di merito per quantificare il dovuto applicando l'agevolazione e per verificare l'eventuale compatibilità con le norme UE sugli aiuti di Stato (applicazione dei regolamenti de minimis o verifica di aiuto a compensazione di danni da calamità). Il giudice del rinvio dovrà, altresì, richiedere al contribuente la prova necessaria (es. rispetto dei limiti de minimis, eventuale sede operativa nell'area colpita, assenza di sovracompensazione).

Norme richiamate

  • D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, art. 3, commi 2 e 3

    i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento

    La Corte ha considerato che la formulazione e i richiami normativi vanno intesi in senso ampio: le sospensioni e le agevolazioni possono comprendere anche i versamenti connessi ad accertamenti e a sentenze depositate nel periodo di sospensione (quindi anche debiti definiti con sentenza depositata nel periodo rilevante rientrano nell'agevolazione).

  • D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, commi 4-bis e 4-ter

    Ha esteso al sisma del Molise le procedure agevolative già previste per altre regioni; la Corte ha ritenuto applicabile tale estensione al caso concreto.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109

    Norma richiamata per individuare le sospensioni cui il d.l. 162/2008 si riferisce; contribuisce a legittimare l'ambito di applicazione che ricomprende versamenti connessi ad accertamenti.

  • Ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, art. 14, commi 1-3

    termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali

    Tale richiamo è stato usato per interpretare il campo delle sospensioni: la dizione è idonea a comprendere anche gli adempimenti collegati agli accertamenti (quindi anche somme risultanti da accertamenti).

  • Art. 35, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Principio processuale secondo cui il giudizio tributario è di impugnazione-merito: il giudice deve decidere nel merito e, se annulla l'atto per motivi sostanziali, deve anche quantificare la pretesa tributaria entro i limiti delle domande, evitando pronunce di condanna indeterminate.

  • Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14/08/2015

    Le misure di aiuto di Stato in oggetto ... sono incompatibili con il mercato interno

    La Commissione ha ritenuto illegittimi regimi di agevolazioni fiscali per calamità se configurano aiuti di Stato incompatibili; la Corte richiama la decisione come ius superveniens vincolante e invita il giudice del rinvio a verificare la compatibilità dell'agevolazione (es. de minimis o compensazione danni) nella singola fattispecie.

  • Regolamenti UE (CE) n. 1407/2013 e (CE) n. 717/2014 (de minimis)

    Se un beneficio individuale rientra nei limiti del regolamento de minimis, può essere compatibile con il mercato interno; il giudice deve verificare l'eventuale ricorrenza di tale condizione e l'onere probatorio sul contribuente.

  • T.F.U.E., artt. 107 e 108

    Principi sul divieto di aiuti di Stato incompatibili; la disciplina UE prevale e va applicata d'ufficio dal giudice nazionale (ius superveniens).

  • Art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale

    Richiamato dall'Ufficio per contestare analogie/estensioni di norme eccezionali; la Corte ha ritenuto infondato il vizio prospettato con riferimento al divieto di analogia in materie agevolative quando la fattispecie rientra direttamente nella norma.

  • Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23

    Richiamata dall'Ufficio in tema di possibili dubbi di costituzionalità: la Corte ha ricordato che il giudice nazionale può adottare un'interpretazione costituzionalmente conforme anziché rimettere necessariamente la questione alla Consulta, salvo i casi previsti.

Massime di principio

  • Le agevolazioni per calamità (sospensioni e riduzioni) possono comprendere anche i versamenti connessi ad accertamenti e a sentenze depositate durante il periodo di sospensione: non sono limitate ai soli importi già materialmente riscossi o iscritti a ruolo prima del processo.
  • Il giudice tributario, in un procedimento di impugnazione-merito, non può annullare un atto e lasciare indeterminata la quantificazione della pretesa: se riconosce l'agevolazione deve anche rideterminare l'importo esigibile (es. applicando la riduzione al 40% e la rateazione).
  • Occorre sempre verificare la compatibilità delle agevolazioni con le regole UE sugli aiuti di Stato: benefici concessi a soggetti che svolgono attività d'impresa possono essere incompatibili salvo che rientrino nel regime de minimis o siano comprovati come compensazione diretta di danni da calamità, senza sovracompensazione.
  • L'onere della prova circa la compatibilità con i limiti de minimis o l'assenza di sovracompensazione grava sul beneficiario/contribuente; il giudice di merito deve esaminare tali elementi e può richiedere documentazione anche non precedentemente disponibile.
  • In presenza di più possibili interpretazioni normative, il giudice nazionale può preferire l'interpretazione conforme alla Costituzione e alle norme UE (interpretazione conforme), e la Corte di legittimità può rilevare d'ufficio questioni di incompatibilità col diritto comunitario (ius superveniens).

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