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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9360/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva in parte accolto l'appello dell'Agenzia e rideterminato la pretesa impositiva derivante da cartella di pagamento concernente sanzioni. Medusa sosteneva che le sentenze di primo grado, che avevano accolto i suoi ricorsi sugli atti impositivi presupposti e avevano motivato la compensazione delle spese ritenendo sussistente una "possibile incertezza normativa", avessero formato un giudicato che imponeva la disapplicazione delle sanzioni (ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997). Denunciava inoltre vizio per mancata valutazione del giudicato (richiamando anche art. 2909 c.c.). In sostanza la questione era se la valutazione dell'"incertezza" effettuata ai fini della compensazione delle spese in primo grado comportasse automaticamente l'accertamento, con efficacia di giudicato, delle "obiettive condizioni di incertezza" utili alla disapplicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato il principio che la pronuncia che, ai sensi dell'art. 15 co.2 d.lgs. n. 546/1992, compensa le spese per "gravi ed eccezionali ragioni" individuate nella "incertezza normativa" non comporta necessariamente l'accertamento contemporaneo delle obiettive condizioni di incertezza previste dall'art. 6 co.2 d.lgs. n. 472/1997 ai fini della disapplicazione delle sanzioni, poiché si tratta di fattispecie diverse con presupposti, oggetto, momento temporale e rilevanza differenti. La Corte ha inoltre ricordato l'onere dell'appellato, che abbia ottenuto l'accoglimento della domanda principale, di riproporre espressamente in appello la domanda subordinata per evitare la presunzione di rinuncia (art. 346 c.p.c.). Poiché la ricorrente non aveva proposto appello incidentale né riproposto la questione, non è stato formato giudicato nel senso da essa invocato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata a rimborsare ad entrambe le controparti le spese di processo (liquidate in euro 3.800,00 per ciascuna oltre spese prenotate) e è stato dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 2

    l'agente in "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni"

    La norma richiede la sussistenza di condizioni oggettive e eziologiche di incertezza circa la norma al momento della violazione per giustificare la disapplicazione delle sanzioni; i criteri sono rigorosi e vanno valutati nel contesto fattuale della condotta che ha generato la violazione

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 2

    Consente la compensazione delle spese di giudizio per "gravi ed eccezionali ragioni" (tra cui, in concreto, una "possibile incertezza" rilevante per la decisione sulle spese); la valutazione è più elastica e mira a regolare la ripartizione delle spese processuali

  • cod. proc. civ., art. 92

    Disciplina la potestà di attribuire o compensare le spese processuali; la valutazione delle "gravi ed eccezionali ragioni" per la compensazione può essere meno rigorosa rispetto ai requisiti sostanziali richiesti per l'esimente dalle sanzioni

  • cod. proc. civ., art. 346

    Previene la presunzione di rinuncia: chi ha ottenuto l'accoglimento della domanda principale in primo grado deve riproporre espressamente in appello la domanda subordinata non esaminata, altrimenti si presume rinuncia e la questione non sopravvive all'impugnazione

  • cod. proc. civ., art. 360 (criterio di cassazione invocato)

    Norma procedurale che individua i motivi di ricorso per cassazione; qui i motivi sono stati esaminati e ritenuti infondati

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di tale importo da parte del ricorrente

  • cod. civ., art. 2909

    Norma citata dalla ricorrente in relazione al giudicato; la Corte ha ritenuto che non sussistesse un giudicato che obbligasse alla disapplicazione delle sanzioni perché la pronuncia di primo grado aveva valutato l'incertezza solo ai fini delle spese

Massime di principio

  • La valutazione dell'"incertezza normativa" ai fini della compensazione delle spese (art.15 d.lgs. n.546/1992 e art.92 c.p.c.) è distinta e più elastica rispetto all'accertamento delle "obiettive condizioni di incertezza" richieste dall'art.6 co.2 d.lgs. n.472/1997 per la disapplicazione delle sanzioni; un'apprezzamento in un senso ai fini delle spese non equivale automaticamente a decidere la disapplicazione delle sanzioni
  • Perché una statuizione di merito sia efficace come giudicato su una questione subordinata (es. disapplicazione sanzioni) occorre che quella questione sia stata effettivamente decisa nel processo ed eventualmente riproposta in appello se il tema è stato assorbito dalla decisione sulla domanda principale; altrimenti opera la presunzione di rinuncia (art.346 c.p.c.)
  • L'eccezione di "incertezza normativa" ai fini di disapplicare sanzioni ex art.6 co.2 d.lgs. n.472/1997 richiede il rispetto di criteri rigorosi (indici oggettivi come mancanza di prassi, contrasti giurisprudenziali, contraddittorietà delle informazioni amministrative, ecc.) e va valutata rispetto alla condotta contestata e al momento della violazione
  • Se in primo grado il giudice compensa le spese richiamando una "possibile incertezza", le parti che intendono ottenere in appello la conferma della disapplicazione delle sanzioni devono espressamente proporre o riproporre la relativa domanda subordinata o, se necessario, presentare appello incidentale per preservare la questione
  • L'Amministrazione fiscale può legittimamente non impugnare osservazioni limitate al capo spese quando tali osservazioni le risultano favorevoli; ciò non implica però che tali osservazioni producano automaticamente effetti sostanziali diversi (come la cancellazione di sanzioni) in procedimenti successivi

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