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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9337/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di rettifica IVA e di contestazione sanzionatoria emessi in relazione alla vendita di porzioni di immobile destinate a poliambulatorio e consultorio familiare. L'Ufficio aveva disconosciuto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% ritenendo determinante l'accatastamento nella categoria A/10 (uffici) e quindi l'assenza del requisito della "residenzialità stabile" richiesto dall'agevolazione; l'Amministrazione aveva inoltre contestato un'illecita infedele dichiarazione e irrogato sanzioni. I motivi di ricorso comprendevano: (i) vizi procedurali e di diritto di difesa/ultra petita per la decisione della CTR che avrebbe basato la propria decisione su argomentazioni non oggetto di contraddittorio; (ii) errata interpretazione della normativa agevolativa (art. 127-quinquies Tabella A, d.P.R. n. 633/1972, art. 1 L. n. 659/1961 e rinvio all'art. 2 r.d.l. n. 1094/1938) riguardo alla necessità o meno della destinazione abitativa; (iii) censura sulla definitività dell'atto di contestazione delle sanzioni e sulla possibilità di impugnazione delle sanzioni stesse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo con riferimento alla posizione personale di Letterio Caronella per la sua rinuncia derivante dalla definizione agevolata (dichiarazione di definizione e pagamento), con compensazione delle spese per quella parte. Quanto alla società Messina Sud, la Corte ha rigettato il primo motivo (nesso di ultra petita procedurale) ma ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto errata la CTR che aveva subordinato l'agevolazione al requisito della "residenzialità stabile". La Corte ha affermato che, secondo la normativa richiamata, l'aliquota IVA ridotta al 10% si applica alle vendite di edifici destinati a finalità di interesse collettivo e assistenziale (fra cui ospedali, case di cura, poliambulatori ecc.) indipendentemente dalla destinazione abitativa e dall'accatastamento formale. Per effetto dell'accoglimento del motivo principale, la questione sanzionatoria è divenuta priva di fondamento e le contestazioni sanzionatorie sono venute meno. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa decisa nel merito in favore della società (accoglimento dell'originario ricorso della contribuente). Spese compensate per la parziale soccombenza e per la novità della questione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16 e Tabella A - Parte III, art. 127-quinquies

    "l'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno ad oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A"

    L'agevolazione IVA del 10% prevista dalla Tabella A (art. 127-quinquies) deve essere interpretata in modo letterale e restrittivo: include edifici elencati (ospedali, case di cura, ecc.) equiparati alle case di abitazione ai soli fini del beneficio, senza richiedere la destinazione abitativa stabile.

  • Legge 19 luglio 1961, n. 659, art. 1

    "Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione... si applicano anche a..."

    Il richiamo contenuto nell'art. 1 non impone il requisito della destinazione abitativa; rimanda all'elenco dell'art. 2 r.d.l. n. 1094/1938 per le tipologie di edifici ricomprese nell'agevolazione.

  • R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1094, art. 2, secondo comma

    "agli effetti del beneficio previsto dal comma precedente sono equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili"

    L'elenco delle tipologie di edifici cui si estende il beneficio deve essere preso alla lettera: la finalità di interesse collettivo/assistenziale della destinazione è il criterio essenziale, non la funzione abitativa.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16-17

    Norme relative al procedimento sanzionatorio tributario; la Corte ha ritenuto comunque che, annullato l'atto impositivo principale, venga meno la base giuridica delle sanzioni correlabili e quindi la loro legittimità.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 113, 384, 391

    Art. 112: principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (divieto di decidere ultra petita); art. 113: iura novit curia (il giudice può trovare la norma applicabile se i fatti coincidono); art. 384(2): possibilità per la Cassazione di decidere nel merito; art. 391: effetto della rinuncia in relazione all'estinzione del processo e all'eventuale compensazione delle spese.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Principi invocati riguardanti il diritto di difesa e il giusto processo; impiegati nella censura iniziale di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • Direttiva IVA (art. 98) e giurisprudenza CJEU

    La ratio dell'agevolazione è conforme all'art. 98 della direttiva IVA: gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte a operazioni in favore di categorie elencate, comprese operazioni di organismi impegnati in attività di assistenza sociale; quindi rileva la finalità sociale/assistenziale, non la residenzialità.

Massime di principio

  • La riduzione IVA al 10% prevista dalla Tabella A (art. 127-quinquies) si applica agli edifici destinati a funzioni di interesse collettivo/assistenziale (es. ospedali, case di cura, poliambulatori) indipendentemente dalla loro destinazione abitativa e dall'accatastamento formale.
  • L'accatastamento (categoria catastale) non è in sé determinante per negare l'agevolazione: va valutata la destinazione e le caratteristiche intrinseche dell'immobile al momento dell'operazione.
  • Il requisito decisivo per l'agevolazione è la finalità pubblica/assistenziale svolta nell'immobile, non la presenza di una "stabile residenzialità".
  • Se un atto impositivo principale viene annullato in sede giurisdizionale, gli atti sanzionatori basati sulla stessa violazione possono perdere efficacia e risultare illegittimi.
  • Il giudice può riclassificare giuridicamente i fatti dedotti in causa (iura novit curia) purché i fatti necessari per la nuova fattispecie coincidano con quelli allegati dalle parti; ciò non costituisce di per sé violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La rinuncia alla impugnazione nell'ambito di una definizione agevolata estingue il processo per la parte che rinuncia e, secondo la giurisprudenza richiamata, determina la compensazione delle spese per non disincentivare l'adesione alla definizione.

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