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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9368/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato le sentenze di merito che avevano escluso l'addebito delle sanzioni amministrative tributarie ai soci di una società estinta, limitando la responsabilità dei soci ai soli tributi (IRES) e non alle sanzioni. In primo luogo l'Agenzia deduceva violazione/errata applicazione dell'art. 2495 c.c. e degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la responsabilità dei soci per i debiti sociali dovesse estendersi anche alle sanzioni. Inoltre deduceva nullità/insufficienza della motivazione della CTR in relazione all'eccezione di giudicato esterno invocata rispetto alla posizione di Guido Crippa (art. 36 d.lgs. 546/1992). I controricorrenti proposero ricorso incidentale condizionato relativo alla contestata annullabilità delle sanzioni per ragioni di intrasmissibilità e altri profili normativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile/assorbito il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il sistema del d.lgs. n. 472/1997 (art. 8 e art. 5) esclude la trasmissibilità delle sanzioni amministrative tributarie dalla società estinta ai soci o ad altri soggetti terzi e che le sanzioni hanno carattere di responsabilità personale del trasgressore. Quanto al secondo motivo (giudicato esterno), è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile per carenza di autosufficienza probatoria: chi deduce il giudicato esterno deve produrre la sentenza integrale e la certificazione del suo passaggio in giudicato. Conseguentemente è stato confermato l'esito della CTR che aveva escluso le sanzioni a carico dei soci; il ricorso è rigettato e l'Agenzia condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2495 cod. civ.

    Riferito al regime di responsabilità dei soci: la Corte ha valutato che l'art. 2495 non comporta di per sé trasmissione delle sanzioni amministrative tributarie ai soci della società estinta senza prova di responsabilità personale dei soci

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    Applicato per affermare il principio della responsabilità personale in materia di sanzioni amministrative tributarie: le sanzioni sono riferibili alla persona giuridica trasgressore e non si trasferiscono automaticamente ai soci

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8

    Richiamato per il principio di intrasmissibilità delle sanzioni amministrative tributarie agli eredi o ai soci a seguito dell'estinzione della società

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Richiamato nel quadro della censura sulla motivazione della CTR circa il giudicato esterno; la Corte ha richiamato l'onere di allegazione e prova del giudicato esterno

  • art. 360 c.p.c. (richiamato in relazione ai motivi di cassazione)

    Norma processuale invocata come riferimento per i vizi di motivazione e di diritto dedotti nel ricorso per cassazione

  • art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 472/1997

    Riferimento al principio della responsabilità personale sancito nel d.lgs. n. 472/1997, utilizzato per escludere la trasmissibilità delle sanzioni

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 settembre 2003 n. 269 conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326

    Citate giurisprudenzialmente come principi di riferimento per la riferibilità esclusiva delle sanzioni amministrative alle persone giuridiche

  • art. 124 disp. att. c.p.c. (certificazione del passaggio in giudicato)

    Richiamato riguardo all'onere di produrre la certificazione che attesti il passaggio in giudicato della sentenza che si invoca come giudicato esterno

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative tributarie sono responsabilità personale del soggetto trasgressore e, in linea generale, non si trasmettono automaticamente ai soci quando la società è estinta (principio di intrasmissibilità sancito dal d.lgs. n. 472/1997, art. 8).
  • La responsabilità dei soci per debiti sociali può ricomprendere tributi (es. IRES) ma non le sanzioni amministrative tributarie salvo prova specifica e diretta della responsabilità personale dei singoli soci per la violazione.
  • Chi invoca l'esistenza di un giudicato esterno ha l'onere di produrre la sentenza integrale e la certificazione del suo passaggio in giudicato; la mancata produzione rende inammissibile o infondato il motivo in cassazione.
  • Nelle controversie tributarie, il giudice verifica separatamente la riferibilità dell'obbligazione tributaria (tributo) e della sanzione amministrativa: l'accertamento della responsabilità penale o amministrativa personale richiede prova distinta rispetto all'accertamento del tributo.
  • In sede di impugnazione, è essenziale l'atto di causa autosufficiente: i motivi vanno specificati e corredati dalla documentazione necessaria; riferimenti generici o estratti non sostituiscono la produzione degli atti probatori richiesti.

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