Cassazione Civile, Sentenza n. 9371/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate perché la stessa Agenzia ha depositato telematicamente, il 3 marzo 2023, un atto di rinuncia al ricorso. Per effetto di tale rinuncia è venuto meno l'interesse dell'Amministrazione alla decisione in sede di legittimità e il merito della controversia non è stato esaminato. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso presentata dalla Banca Antonveneta (poi incorporata) relativa alla parte di IRAP versata per le annualità 2005-2008. La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRAP, delle quote di svalutazione su crediti riconosciute in esercizi anteriori al 2005 (i cosiddetti "noni pregressi") dopo l'abrogazione dell'art. 6, comma 1, lett. n) del d.lgs. n. 446/1997 ad opera dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 168/2004: la contribuente sosteneva che l'abrogazione non fosse retroattiva e che quindi fosse dovuto il rimborso dell'eccedenza d'imposta pagata nei periodi 2005-2008
Norme richiamate
legge 22 luglio 2000, n. 212 (art. 3)
Norma richiamata nella doglianza ma la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito; citata in relazione a profili procedurali del contenzioso tributario
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 6, comma 1, lett. n) e art. 11-bis)
La questione sostanziale del giudizio riguardava l'abrogazione di tale norma e la deducibilità delle "quote di svalutazione su crediti"; la Corte di cassazione, tuttavia, non ha deciso il merito della interpretazione della norma essendo il ricorso divenuto inammissibile per rinuncia
d.l. 12 luglio 2004, n. 168 (art. 2, comma 2)
Norma che ha abrogato l'art. 6 citato; la controversia verteva proprio sulla possibile retroattività dell'abrogazione, ma la Cassazione non ha risolto la questione sostanziale
d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 106, comma 3)
Richiamata nel ricorso; nessuna interpretazione sostanziale fornita dalla Corte di legittimità nel provvedimento oggetto del riepilogo
codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n. 3)
Norma processuale richiamata come possibile violazione dedotta dall'Amministrazione, ma non esaminata nel merito a causa della sopravvenuta rinuncia
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria rinuncia al ricorso in Cassazione (anche mediante deposito telematico), ciò determina la sopravvenuta mancanza di interesse e la declaratoria di inammissibilità, con conseguente mancato esame del merito da parte della Corte
- La rinuncia depositata telematicamente nel fascicolo è idonea a manifestare la perdita di interesse anche se non è stata formalmente notificata alla controparte, salvo che quest'ultima eccepisca il contrario; la produzione nel fascicolo telematico è significativa per la declaratoria di inammissibilità
- Quando la rinuncia impedisce l'esame del merito di una questione complessa, è frequente la compensazione delle spese di giudizio in Cassazione
- In contenziosi relativi ad abrogazioni legislative e a deducibilità di poste di bilancio riferite a esercizi anteriori (es. "noni pregressi"), è essenziale in sede di prime cure processuali comprovare dettagliatamente il quantum del rimborso richiesto e la tempistica delle svalutazioni; l'eventuale successo in grado di merito resta efficace se le impugnazioni dell'Amministrazione vengono abbandonate
- Se si affronta una situazione analoga, valutare preliminarmente il rischio che l'Amministrazione possa rinunciare all'impugnazione: in tal caso il giudicato favorevole al contribuente ai gradi inferiori si consolida senza ulteriore pronuncia di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9336/2023 del 05/04/2023
- Sentenza civile · 5 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9337/2023 del 05/04/2023
- Sentenza civile · 5 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9360/2023 del 05/04/2023
- Sentenza civile · 5 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9368/2023 del 05/04/2023
- Sentenza civile · 5 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9374/2023 del 05/04/2023
- Sentenza civile · 5 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9375/2023 del 05/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →