Cassazione Civile, Ordinanza n. 07291/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre lavoratrici avevano chiesto che, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, fosse riconosciuto il servizio pre-ruolo da loro prestato presso il Comune di Erice e che venissero considerati i relativi contributi. Il Tribunale prima e la Corte d'appello poi avevano rigettato la domanda. In cassazione le ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno censurato la ritenuta carenza di legittimazione passiva della Presidenza della Regione siciliana, sostenendo che la normativa regionale sull'occupazione giovanile attribuisse alla Regione la gestione del personale non di ruolo e l'onere finanziario del relativo impiego; con il secondo hanno dedotto l'omesso esame di documenti relativi alla loro carriera lavorativa dal primo impiego precario fino all'immissione nei ruoli dell'azienda sanitaria; con il terzo hanno denunciato la violazione della disciplina previdenziale applicabile al servizio non di ruolo, richiamando anche un precedente giudicato e sostenendo la computabilità del periodo pre-ruolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione della controricorrente sulla notifica del ricorso all'Avvocatura distrettuale anziché a quella generale, ritenendo sanato il vizio dal deposito del controricorso. Nel merito ha escluso che la Presidenza della Regione siciliana fosse legittimata passivamente, perché dalla normativa regionale e statale richiamata risultava che i rapporti di lavoro erano stati instaurati con il Comune di Erice, non con la Regione; il fatto che la Regione sostenesse gli oneri economici o disponesse successivi utilizzi del personale presso le ex UUSSLL non mutava la titolarità del rapporto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché la Corte d'appello aveva accertato la mancanza di prova dello svolgimento del servizio non di ruolo con modalità identiche a quelle del servizio di ruolo, sia perché era passata in giudicato la statuizione sulla non riferibilità al periodo presso il Comune della successiva utilizzazione presso le UUSSLL; inoltre il precedente giudicato invocato non era spendibile nel giudizio, non essendo stato adeguatamente trascritto né riferito alle stesse parti. La Corte ha condannato le ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 9 della L.R. Sicilia n. 32 del 1983
non comporta la costituzione di un rapporto di impiego con la Regione per il personale utilizzato presso le ex unità sanitarie locali; nel caso concreto, peraltro, la disposizione era stata applicata in una fase successiva e diversa rispetto al periodo presso il Comune.
artt. 7 e 14 della L.R. Sicilia n. 125 del 1980
disciplinano l'inquadramento e l'utilizzazione dei giovani assunti nell'ambito dell'occupazione giovanile, ma non attribuiscono alla Regione la titolarità del rapporto di lavoro instaurato dai Comuni.
art. 1 della L.R. Sicilia n. 19 del 2008
richiamato dalle ricorrenti a sostegno della tesi sulla legittimazione passiva regionale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 26 della L. n. 285 del 1977
consente l'utilizzo di giovani in programmi e progetti specifici predisposti anche da comuni e altri enti; esclude che i rapporti instaurati in attuazione di tali programmi possano intercorrere solo con la Regione.
artt. 18, 19 e 20 della L.R. Sicilia n. 37 del 1978
autorizzano i comuni ad assumere giovani iscritti nelle liste speciali per l'attuazione degli interventi previsti; depongono per la titolarità del rapporto in capo al Comune utilizzatore.
art. 2 della L.R. Sicilia n. 125 del 1980
prevede l'ammissione a esame di idoneità dei giovani già avviati al lavoro presso amministrazioni ed enti locali, ai fini dell'immissione nei ruoli dell'amministrazione con cui hanno intrattenuto il rapporto a termine.
art. 3 della L.R. Sicilia n. 125 del 1980
collega l'idoneità alla progressione presso l'amministrazione o l'ente in cui l'aspirante è stato assunto con rapporto a tempo determinato.
art. 7 della L.R. Sicilia n. 125 del 1980
conferma che i lavoratori inseriti nella prima graduatoria continuano a svolgere attività presso l'amministrazione o l'ente in cui sono stati assunti, fino alla definitiva immissione nei ruoli.
art. 10 della L.R. Sicilia n. 125 del 1980
riserva posti nei ruoli organici delle amministrazioni o enti di cui all'art. 2 ai giovani iscritti nelle graduatorie previste dalla legge.
le spese seguono la soccombenza.
le spese sono poste a carico delle ricorrenti in solido.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 9, comma 4, d.l.C.P.S. n. 207 del 1947
richiamato dalle ricorrenti a sostegno della computabilità del servizio non di ruolo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancanza dei presupposti fattuali e per le preclusioni processuali.
richiamato solo implicitamente nel passaggio in cui si afferma la mancata prova delle modalità operative identiche tra servizio non di ruolo e servizio di ruolo.
evocato nel richiamo giurisprudenziale sulla natura retributiva del trattamento di fine servizio/prestazione, utile al calcolo del periodo computabile.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro instaurati in attuazione della disciplina sull'occupazione giovanile, la legittimazione passiva nelle controversie relative al periodo pre-ruolo va individuata nell'ente che ha concretamente instaurato e gestito il rapporto, non nell'ente regionale che abbia eventualmente sostenuto gli oneri finanziari o disposto utilizzazioni successive del personale.
- Il mero fatto che una Regione finanzi il personale o ne disciplini successivi impieghi presso altri enti non basta a trasformarla nel datore di lavoro né a far gravare su di essa gli obblighi contributivi relativi a periodi prestati presso un Comune.
- La computabilità del servizio non di ruolo ai fini previdenziali o del trattamento di fine rapporto richiede la prova che esso sia stato reso con modalità operative sostanzialmente identiche a quelle del servizio di ruolo e per lo svolgimento di servizi di carattere permanente.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione che contesti l'omesso esame di documenti o fatti decisivi è inammissibile se non supera le preclusioni derivanti dalla convergenza delle decisioni di merito.
- Una statuizione di merito coperta da giudicato interno o esterno non può essere rimessa in discussione in cassazione se non è specificamente impugnata e se il precedente invocato non risulta adeguatamente allegato e riferibile alle stesse parti e al medesimo rapporto giuridico.
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