Cassazione Civile, Ordinanza n. 07300/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere la rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione ultradecennale e qualificata all'amianto, sostenendo di essere stato esposto per un periodo superiore a quello rilevante ai fini di legge presso un sito petrolchimico. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provati gli elementi costitutivi della fattispecie; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame, reputando che l'appellante non avesse mosso specifiche contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, poi recepite dal primo giudice, in particolare quanto alla fissazione del termine finale dell'esposizione al 31 dicembre 1992. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi, lamentando, tra l'altro, violazione del diritto di difesa e del giusto processo, omessa pronuncia sulle domande ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, violazione delle regole sull'appello in materia di rito del lavoro, omesso esame di fatti decisivi e erronea regolazione delle spese. Il nucleo della censura era però rivolto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che nell'atto di gravame vi erano contestazioni puntuali e rituali alla metodologia e alle conclusioni del CTU, nonché al presupposto che l'adeguamento normativo del 1991-1992 avesse già eliminato o ridotto in concreto l'esposizione al rischio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per asserita mancanza di specifiche contestazioni. Secondo la Cassazione, l'atto di gravame conteneva doglianze sufficientemente specifiche e pertinenti contro il fulcro della decisione di primo grado, cioè l'assunto che l'esposizione all'amianto non dovesse più essere valutata dopo il 31 dicembre 1992. È stato quindi ribadito che, ai fini dell'art. 434 c.p.c., non occorre un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni di critica. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito della domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità processuali e vizi di motivazione apparente o omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
evocato per lamentare omesso esame di un fatto decisivo
art. 434 c.p.c.
nel testo riformato impone, a pena di inammissibilità, una critica specifica alla sentenza impugnata, con individuazione dei punti contestati e delle ragioni di dissenso; non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione
art. 342 c.p.c.
richiamato in via analogica dalla giurisprudenza sulla specificità dei motivi di appello
art. 112 c.p.c.
evocato per lamentare omessa pronuncia
art. 115 c.p.c.
evocato insieme alle altre norme sulle valutazioni probatorie
art. 116 c.p.c.
evocato per contestare l'apprezzamento delle prove e la motivazione della sentenza
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare motivazione apparente o perplessa
art. 421 c.p.c.
evocato per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro
art. 445 c.p.c.
richiamato nel quadro delle censure sui poteri istruttori e sul rito previdenziale
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa e di azione
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione
art. 6 CEDU
richiamato in relazione al giusto processo
art. 13 CEDU
richiamato in relazione al diritto a un ricorso effettivo
art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257
norma sostanziale posta a base della pretesa di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto
artt. 24 e 31 d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277
richiamati come disciplina tecnica in materia di protezione dai rischi da amianto e sicurezza del lavoro
art. 91 c.p.c.
evocato per censurare la regolazione delle spese
art. 92 c.p.c.
evocato per censurare la mancata compensazione delle spese
art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel giudizio di appello soggetto al testo riformato dell'art. 434 c.p.c., l'inammissibilità può essere dichiarata solo quando l'atto di gravame non consenta di individuare con chiarezza le questioni e i punti della decisione che si intendono censurare; non è invece necessario che l'appellante formuli un autonomo elaborato decisorio alternativo.
- La specificità dei motivi di appello va valutata in modo sostanziale e non formalistico: sono sufficienti contestazioni logicamente mirate al nucleo della motivazione di primo grado, anche se sviluppate mediante critica della consulenza tecnica recepita dal giudice.
- Quando la sentenza di primo grado si fonda integralmente su una consulenza tecnica d'ufficio, l'appellante può validamente censurare sia la metodologia seguita sia il presupposto fattuale e logico delle conclusioni peritali; la mancata accettazione del risultato peritale non equivale di per sé a difetto di specificità.
- L'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello per asserita genericità dei motivi comporta cassazione della sentenza d'appello e rinvio al giudice di merito, con assorbimento delle ulteriori censure che attengono al merito della pretesa.
- In sede di rinvio, una volta rimossa la preclusione processuale dell'inammissibilità, il giudice deve riesaminare nel merito la domanda e le relative prove, senza essere vincolato dalla precedente declaratoria di inammissibilità.
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