Cassazione Civile, Ordinanza n. 07285/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un preavviso di fermo amministrativo notificato da una società concessionaria della riscossione e basato su una cartella esattoriale emessa dall'INPS per contributi non versati e somme aggiuntive. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo che il credito fosse prescritto dopo la notifica della cartella. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo sospesa la prescrizione in forza dell'art. 1, comma 623, L. n. 147/2013. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione ed errata applicazione dell'art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147/2013, assumendo che la definizione agevolata prevista da tale normativa non si applichi ai crediti INPS e che, di conseguenza, non potesse operare la sospensione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha rilevato che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, L. n. 147/2013 riguarda i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 e che, secondo il richiamo a precedente giurisprudenza, essa opera indipendentemente dall'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Tuttavia, ha evidenziato che occorreva verificare se la definizione agevolata fosse applicabile anche ai crediti previdenziali. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 618, L. n. 147/2013
La Corte richiama la norma per segnalare il perimetro soggettivo/oggettivo della definizione agevolata, affermando che occorre verificare se essa si applichi anche ai crediti previdenziali.
art. 1, comma 623, L. n. 147/2013
La sospensione della prescrizione prevista dalla norma è stata ritenuta operante per i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, ma la sua applicabilità al caso concreto dipende dalla riferibilità della definizione agevolata ai crediti INPS.
Cass. n. 1893/2020
È richiamata come precedente nel senso che la sospensione della prescrizione riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che rilevi la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione prevista da una normativa di definizione agevolata dei ruoli opera, in linea generale, per i ruoli affidati in riscossione entro il termine previsto dalla legge, indipendentemente dalla successiva iniziativa del debitore di aderire alla definizione.
- Quando si invoca la sospensione della prescrizione collegata a una procedura agevolata, il giudice deve verificare non solo la ricorrenza del presupposto temporale, ma anche l'effettiva estendibilità della disciplina al tipo di credito azionato, specie se si tratta di crediti previdenziali e non tributari.
- In cassazione, la denuncia di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito applichi la sospensione della prescrizione senza accertare se la norma agevolativa richiamata sia effettivamente applicabile al rapporto dedotto in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07279/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07288/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07291/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07293/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07297/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07300/2024 del 19/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →