Cassazione Civile, Ordinanza n. 07297/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione era stata rigettata l'impugnazione proposta dall'INPS avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna e l'Istituto era stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte. Nell'ordinanza n. 7838/2023, tuttavia, la Corte aveva omesso di pronunciare sull'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte vittoriosa, che aveva chiesto che le spese fossero distratte in suo favore quale procuratore antistatario. Il ricorrente ha quindi chiesto la correzione di errore materiale dell'ordinanza ex artt. 287 e 288 c.p.c. per integrare il dispositivo con la formula di distrazione. L'INPS si è rimesso alla valutazione della Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la richiesta: ha rilevato che negli atti del precedente giudizio era effettivamente contenuta la domanda di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. e ha applicato il principio secondo cui l'omessa pronuncia su tale istanza è emendabile tramite il procedimento di correzione degli errori materiali, non mediante ordinari mezzi di impugnazione. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui il ricorso per correzione, in questa ipotesi, non deve essere notificato anche alla parte personalmente. Conseguentemente, la Corte ha accolto il ricorso e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 7838/2023 con l'aggiunta della clausola di distrazione in favore del procuratore antistatario. Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento.
Norme richiamate
ex art. 93 cod. proc. civ.
la richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario può essere formulata nel giudizio di merito; l'omessa pronuncia su tale istanza rileva ai fini della correzione del provvedimento che ha liquidato le spese
artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile quando la Corte ometta di pronunciare sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore
la procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato per rinviare al precedente orientamento senza ulteriori specificazioni nel testo
il difensore agisce in forza della procura rilasciata nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, ai fini della richiesta di correzione dell'omessa distrazione
la procedura di correzione è coerente con la disciplina della distrazione, anche nell'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale/emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede l'utilizzo dei mezzi ordinari di impugnazione.
- La domanda di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma si collega alla statuizione sulle spese di lite; perciò la sua omissione può essere corretta integrando il dispositivo del provvedimento originario.
- Il rimedio della correzione è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Nel ricorso per correzione dell'omessa distrazione delle spese non è necessario notificare l'istanza anche alla parte personalmente, quando essa sia proposta dal difensore in forza della procura del giudizio definito dalla pronuncia da correggere.
- Quando risulti dagli atti che il difensore aveva effettivamente chiesto la distrazione delle spese, la Corte può integrare il dispositivo con l'espressa formula di distrazione in suo favore.
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