Cassazione Civile, Ordinanza n. 07279/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, proposta da un lavoratore già collocato in pensione per l'attività svolta alle dipendenze di un datore di lavoro privato. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'INPS e rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa: secondo il giudice di merito, il termine decennale decorreva automaticamente dalla data del pensionamento (ottobre 2003), sicché la domanda amministrativa del 29 gennaio 2017 era tardiva. Il ricorrente ha censurato tale decisione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2934 c.c., sostenendo che il diritto alla rivalutazione contributiva, specie per chi era già pensionato o in mobilità all'entrata in vigore del d.l. n. 269/2003, sarebbe imprescrittibile e strettamente connesso al diritto a pensione; (2) violazione degli artt. 2935 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito posto a carico del lavoratore l'onere di provare i fatti fondanti l'eccezione di prescrizione; (3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere individuato nel pensionamento il dies a quo senza alcun elemento indiziario idoneo a dimostrare la consapevolezza dell'esposizione all'amianto; (4) violazione dell'art. 2935 c.c., per avere collegato la decorrenza della prescrizione al pensionamento invece che al momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, momento che presupporrebbe la conoscenza o conoscibilità dell'esposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ribadendo che il diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 è soggetto a prescrizione decennale e non è imprescrittibile. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo: ha cassato la sentenza d'appello perché il dies a quo della prescrizione non può essere individuato in modo automatico nella data del pensionamento, ma deve essere ancorato al momento in cui l'interessato abbia avuto o potuto avere conoscenza dell'esposizione qualificata all'amianto, circostanza che va accertata in concreto. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è un diritto autonomo, ancorato al fatto dell'esposizione, dotato di propria individualità e soggetto a prescrizione decennale.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'imprescrittibilità del diritto, ma la Corte ribadisce l'orientamento opposto sulla prescrittibilità del beneficio.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del beneficio amianto ciò richiede la conoscenza o conoscibilità dell'esposizione oltre soglia, non il mero pensionamento.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sull'eccezione di prescrizione, in relazione all'accertamento della conoscenza dell'esposizione.
La decorrenza della prescrizione non può essere desunta in via automatica da un fatto-base come il pensionamento, occorrendo un concreto accertamento indiziario della consapevolezza dell'esposizione.
artt. 375, secondo comma, n. 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 ha natura autonoma rispetto al diritto a pensione e, per tale ragione, è soggetto a prescrizione decennale.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio contributivo per esposizione all'amianto, non è sufficiente il solo dato del pensionamento: occorre accertare in concreto il momento in cui il lavoratore abbia avuto, o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza, conoscenza dell'esposizione oltre soglia.
- La data di cessazione del rapporto o di pensionamento non costituisce di per sé un fatto idoneo a far decorrere automaticamente la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva.
- Il giudice di merito non può fondare il dies a quo della prescrizione su un'inferenza automatica; deve invece compiere una verifica puntuale della consapevolezza o conoscibilità dell'esposizione all'amianto.
- La prescrittibilità del beneficio contributivo esclude che il diritto possa essere fatto valere in qualsiasi tempo, ma l'eccezione di prescrizione deve essere valutata con riferimento al momento in cui il diritto è divenuto concretamente azionabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07285/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07288/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07291/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07293/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07297/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07300/2024 del 19/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →