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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07288/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una lavoratrice dipendente di un istituto scolastico statale aveva agito per ottenere il risarcimento del danno differenziale conseguente a un infortunio occorsole durante il servizio, oltre al rimborso di spese mediche e di spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche. La pubblica amministrazione, chiamata in garanzia la propria assicuratrice privata, era stata condannata in primo grado; in appello aveva sostenuto che la dipendente statale non fosse soggetta all'assicurazione INAIL in senso proprio, ma alla speciale gestione per conto dello Stato, e aveva contestato sia la tardività di alcune difese svolte in appello sia l'inammissibilità del deposito del testo integrale della polizza. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 345 e 437, comma 2, c.p.c. per l'asserita erronea declaratoria di tardività delle contestazioni sulla non operatività della copertura assicurativa; 2) violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. per l'asserita inammissibilità della produzione in appello del contratto integrale di assicurazione; 3) violazione degli artt. 10, 11 e 127, comma 2, d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell'art. 1, comma 3, d.m. 10 ottobre 1985, sostenendo che i dipendenti statali sarebbero coperti da un regime speciale e che, quindi, la lavoratrice non avrebbe potuto essere considerata terzo ai fini della polizza privata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la questione proposta in appello sulla non soggezione della dipendente all'assicurazione INAIL non era domanda nuova, perché il primo giudice aveva già affrontato l'operatività della polizza privata, escludendola proprio sul presupposto dell'assoggettamento della lavoratrice all'assicurazione obbligatoria. Ha ritenuto irrilevante la doglianza sulla produzione del testo integrale della polizza, poiché il giudice di appello l'aveva comunque esaminata. Ha infine respinto nel merito la censura decisiva, affermando che la speciale gestione per conto dello Stato disciplinata dal d.P.R. n. 1124 del 1965 e dal d.m. 10 ottobre 1985 costituisce essa stessa un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nella quale l'assicuratore è lo Stato e non l'INAIL; ne consegue che la clausola della polizza privata, riferita al personale non soggetto all'assicurazione obbligatoria, non si applica ai dipendenti statali coperti da tale gestione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per escludere la tardività della difesa svolta in appello, poiché la questione era già emersa come conseguenza dell'accertamento compiuto in primo grado

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato sia per la dedotta preclusione istruttoria sia per la valutazione della tempestività delle difese in appello; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure

  • art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965

    invocato dalla ricorrente nel tentativo di escludere l'operatività della polizza privata; non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965

    invocato dalla ricorrente nel tentativo di escludere l'operatività della polizza privata; non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 127, comma 2, d.P.R. n. 1124 del 1965

    richiamato per affermare che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione

  • art. 127, u.c., d.P.R. n. 1124 del 1965

    letto come base normativa della gestione per conto dello Stato, qualificata dalla Corte come assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

  • art. 1, comma 3, d.m. 10 ottobre 1985

    richiamato per affermare che i dipendenti delle amministrazioni statali sono assicurati contro infortuni e malattie professionali secondo la speciale gestione per conto dello Stato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere, nel caso di amministrazione statale, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La speciale gestione per conto dello Stato prevista per i dipendenti pubblici costituisce una forma di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; in tale schema l'assicuratore è lo Stato, mentre l'INAIL svolge la funzione di gestione tecnica dell'indennizzo.
  • Quando un giudice di primo grado abbia già esaminato un presupposto decisivo della domanda o della difesa, la parte soccombente può censurare in appello tale affermazione senza incorrere in novità del motivo, se la doglianza si inserisce nel medesimo thema decidendum.
  • La clausola di una polizza di responsabilità civile che estenda la copertura al personale "non soggetto" ad assicurazione obbligatoria non può essere applicata ai dipendenti statali che, pur non avendo un rapporto assicurativo bilaterale con l'INAIL, sono comunque coperti da un'assicurazione obbligatoria attraverso la gestione per conto dello Stato.
  • Ai fini dell'applicazione di una garanzia assicurativa privata, occorre verificare non solo il testo della clausola, ma anche la collocazione giuridica del danneggiato nel sistema legale di tutela contro l'infortunio; se la copertura privata presuppone l'assenza di assicurazione obbligatoria, la presenza di una diversa assicurazione obbligatoria esclude l'operatività della garanzia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC autoInfortuni e malattie professionali
RamiProcesso civileAssicurazioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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