Cassazione Civile, Ordinanza n. 07288/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una lavoratrice dipendente di un istituto scolastico statale aveva agito per ottenere il risarcimento del danno differenziale conseguente a un infortunio occorsole durante il servizio, oltre al rimborso di spese mediche e di spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche. La pubblica amministrazione, chiamata in garanzia la propria assicuratrice privata, era stata condannata in primo grado; in appello aveva sostenuto che la dipendente statale non fosse soggetta all'assicurazione INAIL in senso proprio, ma alla speciale gestione per conto dello Stato, e aveva contestato sia la tardività di alcune difese svolte in appello sia l'inammissibilità del deposito del testo integrale della polizza. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 345 e 437, comma 2, c.p.c. per l'asserita erronea declaratoria di tardività delle contestazioni sulla non operatività della copertura assicurativa; 2) violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. per l'asserita inammissibilità della produzione in appello del contratto integrale di assicurazione; 3) violazione degli artt. 10, 11 e 127, comma 2, d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell'art. 1, comma 3, d.m. 10 ottobre 1985, sostenendo che i dipendenti statali sarebbero coperti da un regime speciale e che, quindi, la lavoratrice non avrebbe potuto essere considerata terzo ai fini della polizza privata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la questione proposta in appello sulla non soggezione della dipendente all'assicurazione INAIL non era domanda nuova, perché il primo giudice aveva già affrontato l'operatività della polizza privata, escludendola proprio sul presupposto dell'assoggettamento della lavoratrice all'assicurazione obbligatoria. Ha ritenuto irrilevante la doglianza sulla produzione del testo integrale della polizza, poiché il giudice di appello l'aveva comunque esaminata. Ha infine respinto nel merito la censura decisiva, affermando che la speciale gestione per conto dello Stato disciplinata dal d.P.R. n. 1124 del 1965 e dal d.m. 10 ottobre 1985 costituisce essa stessa un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nella quale l'assicuratore è lo Stato e non l'INAIL; ne consegue che la clausola della polizza privata, riferita al personale non soggetto all'assicurazione obbligatoria, non si applica ai dipendenti statali coperti da tale gestione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
richiamato per escludere la tardività della difesa svolta in appello, poiché la questione era già emersa come conseguenza dell'accertamento compiuto in primo grado
art. 437, comma 2, c.p.c.
richiamato sia per la dedotta preclusione istruttoria sia per la valutazione della tempestività delle difese in appello; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure
art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965
invocato dalla ricorrente nel tentativo di escludere l'operatività della polizza privata; non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965
invocato dalla ricorrente nel tentativo di escludere l'operatività della polizza privata; non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 127, comma 2, d.P.R. n. 1124 del 1965
richiamato per affermare che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione
art. 127, u.c., d.P.R. n. 1124 del 1965
letto come base normativa della gestione per conto dello Stato, qualificata dalla Corte come assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
art. 1, comma 3, d.m. 10 ottobre 1985
richiamato per affermare che i dipendenti delle amministrazioni statali sono assicurati contro infortuni e malattie professionali secondo la speciale gestione per conto dello Stato
art. 91 c.p.c.
richiamato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere, nel caso di amministrazione statale, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La speciale gestione per conto dello Stato prevista per i dipendenti pubblici costituisce una forma di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; in tale schema l'assicuratore è lo Stato, mentre l'INAIL svolge la funzione di gestione tecnica dell'indennizzo.
- Quando un giudice di primo grado abbia già esaminato un presupposto decisivo della domanda o della difesa, la parte soccombente può censurare in appello tale affermazione senza incorrere in novità del motivo, se la doglianza si inserisce nel medesimo thema decidendum.
- La clausola di una polizza di responsabilità civile che estenda la copertura al personale "non soggetto" ad assicurazione obbligatoria non può essere applicata ai dipendenti statali che, pur non avendo un rapporto assicurativo bilaterale con l'INAIL, sono comunque coperti da un'assicurazione obbligatoria attraverso la gestione per conto dello Stato.
- Ai fini dell'applicazione di una garanzia assicurativa privata, occorre verificare non solo il testo della clausola, ma anche la collocazione giuridica del danneggiato nel sistema legale di tutela contro l'infortunio; se la copertura privata presuppone l'assenza di assicurazione obbligatoria, la presenza di una diversa assicurazione obbligatoria esclude l'operatività della garanzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07279/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07285/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07291/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07293/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07297/2024 del 19/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07300/2024 del 19/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →