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Legge

L.R. Sicilia 19/2008

Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 19/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza l’amministrazione regionale siciliana, ridefinendo dipartimenti, assessorati, attribuzioni e uffici di diretta collaborazione. Le nuove disposizioni strutturali si applicano, per la parte principale del Titolo II, dal 1° gennaio 2010; sono previsti termini per i decreti attuativi e per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Riorganizzazione dei dipartimenti regionali e dell’ordinamento del Governo regionale siciliano

Riorganizzazione dei dipartimenti e dell’ordinamento regionale siciliano

La legge ridisegna l’assetto amministrativo della Regione Siciliana, sia sul versante dei dipartimenti regionali sia su quello dell’ordinamento del Governo regionale e delle competenze degli Assessorati. Molte disposizioni hanno efficacia differita al 1° gennaio 2010 e sono previste misure attuative con decreto del Presidente della Regione.

Riorganizzazione dei dipartimenti regionali

La disciplina sostituisce la Tabella A della legge regionale n. 10 del 2000, aggiornando l’elenco dei dipartimenti regionali e degli uffici equiparati. Viene ridefinita l’articolazione della Presidenza della Regione e dei singoli Assessorati, con assegnazione dei relativi dipartimenti alle diverse aree di amministrazione.

Sono inoltre disciplinati:

  • il riassetto degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione;
  • il trasferimento al dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali delle competenze già riferite agli uffici di Bruxelles, Roma e relazioni diplomatiche e internazionali, soppressi;
  • la concentrazione in capo al Presidente della Regione delle attribuzioni in materia di costituzione di società regionali e di diritti del socio, con svolgimento operativo da parte del dipartimento bilancio e tesoro in raccordo con gli Assessori competenti;
  • il limite massimo di tre rappresentanti regionali negli organi di società partecipate ed enti vigilati.

Uffici di diretta dipendenza del Presidente e incarichi dirigenziali

Viene precisato che, ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione soltanto:

  • l’Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale;
  • l’Ufficio stampa e documentazione;
  • l’Ufficio della segreteria di Giunta.

Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione risultanti dalla riorganizzazione devono essere conferiti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge; fino ad allora restano in funzione le direzioni già conferite o mantenute.

Modifiche a norme su dirigenza, controllo e società partecipate

La legge interviene su varie disposizioni regionali pregresse, tra cui:

  • aumento al 30% della percentuale prevista per un istituto relativo alla dirigenza;
  • disciplina dell’individuazione del dirigente preposto agli uffici con funzioni di Autorità di Audit e di Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dall’Unione europea;
  • adeguamento di incarichi e cumulo degli stessi, con divieto di cumularne più di tre;
  • abrogazione delle norme incompatibili con la nuova disciplina delle società partecipate e degli organi di controllo.

Ordinamento del Governo regionale e attribuzioni degli Assessorati

Dal 1° gennaio 2010 l’Amministrazione regionale è articolata nella Presidenza della Regione e in dodici Assessorati regionali, tra cui economia, infrastrutture e mobilità, salute, territorio e ambiente, turismo, sport e spettacolo, risorse agricole e alimentari, famiglia e lavoro. La legge ridefinisce anche in modo puntuale le materie di competenza di ciascun Assessorato, nonché i compiti della Presidenza della Regione, che includono rapporti istituzionali, coordinamento dell’azione amministrativa, programmazione regionale, protezione civile e assistenza legale.

Disciplina dell’Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque

È soppressa l’Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque. Le funzioni e il personale sono trasferiti all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con mantenimento della posizione giuridica del personale, salvo gli incarichi dirigenziali. L’Assessorato cura anche la liquidazione dell’Agenzia soppressa.

Decorrenza, attuazione e bilancio

Le disposizioni del Titolo II si applicano dal 1° gennaio 2010. Entro il 30 ottobre 2009 il Presidente della Regione deve adottare un decreto attuativo, previa delibera della Giunta, per specificare funzioni, compiti e articolazione delle strutture intermedie dei dipartimenti e regolare i trasferimenti di competenze secondo principi di completezza, efficienza, unicità amministrativa, omogeneità e adeguatezza. Il Governo regionale deve predisporre il bilancio 2010 coerentemente con il nuovo assetto organizzativo e assicurare la continuità amministrativa e finanziaria.

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