Cassazione Civile, Ordinanza n. 07293/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento, in favore di un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, del beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13 della legge n. 257 del 1992, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, per un determinato periodo di contribuzione. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda e aveva anche deciso in senso sfavorevole all'ente previdenziale sulla questione di giurisdizione. In appello, l'INPS, pur risultando vittorioso nel merito in primo grado, non proponeva appello incidentale sulla giurisdizione ma si limitava a riproporre l'eccezione con la memoria di costituzione. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'eccezione per genericità. Con il ricorso per cassazione l'INPS censurava questa statuizione, sostenendo che l'eccezione fosse specifica e che la controversia, riguardando in senso lato il trattamento pensionistico di un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, appartenesse alla giurisdizione della Corte dei conti e non del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che sulla giurisdizione si fosse già formato giudicato interno, perché il Tribunale aveva espressamente deciso la questione in senso sfavorevole all'INPS e, in appello, l'Istituto, pur dovendo farlo per evitare la preclusione, non aveva proposto appello incidentale sulla giurisdizione, ma si era limitato a riproporre l'eccezione. La mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. è stata considerata insufficiente rispetto a una questione autonomamente decisa e respinta, per la quale operava l'art. 329, comma 2, c.p.c. Non sono state liquidate spese per difetto di difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 della legge n. 257 del 1992
come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003
norma invocata per il riconoscimento della rivalutazione contributiva richiesta dal pensionato
art. 47 del d.l. n. 269 del 2003
norma modificativa dell'art. 13 della legge n. 257 del 1992, richiamata per delimitare il beneficio contributivo
la mera riproposizione in appello di una questione già decisa non impedisce il formarsi del giudicato interno quando la questione sia stata espressamente respinta
in assenza di puntuale impugnazione di una decisione autonoma e sfavorevole, opera la presunzione di acquiescenza e si forma il giudicato interno
art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.
norma sul procedimento camerale per la decisione del ricorso in cassazione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando una questione di giurisdizione è stata espressamente decisa in primo grado in senso sfavorevole alla parte vittoriosa nel merito, quella parte deve proporre appello incidentale per evitare la formazione del giudicato interno; la semplice riproposizione dell'eccezione nella memoria di costituzione in appello non è sufficiente.
- L'art. 346 c.p.c. consente la riproposizione di domande o eccezioni non decise o non autonomamente respinte, ma non sostituisce l'impugnazione specifica richiesta contro una statuizione espressa e autonoma già contenuta nella sentenza di primo grado.
- In presenza di giudicato interno sulla giurisdizione, la censura proposta per cassazione è inammissibile, poiché il capo della decisione non impugnato tempestivamente si consolida per effetto dell'art. 329, comma 2, c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato può essere dichiarato dalla Corte quando il ricorso venga dichiarato inammissibile e ricorrano i presupposti processuali previsti dalla normativa vigente.
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