Cassazione Civile, Ordinanza n. 11900/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società è stata sottoposta a verifica fiscale per più annualità; all'esito del PVC, l'Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento per il solo anno 2019, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA indetraibile in relazione a fatture emesse da una cooperativa per il noleggio di un carrello elevatore e di una lavasciuga pavimenti. L'operazione era contestata come oggettivamente inesistente, poiché i beni non sarebbero mai stati nella disponibilità della società. La contribuente ha impugnato l'atto e ha ottenuto accoglimento in primo grado; l'Ufficio ha proposto appello, rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) ultrapetizione e violazione del thema decidendum nel processo tributario; 3) violazione delle norme sui poteri di accesso e verifica; 4) violazione dello Statuto del contribuente; 5) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1176 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e quindi inferiore al minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile la decisione; la motivazione apparente determina nullità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il veicolo per far valere in cassazione i vizi processuali della sentenza, tra cui la nullità per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando il controllo sul solo minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve essere almeno sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi; la sua totale mancanza o apparenza viola il parametro costituzionale.
Richiamato nel giudizio di merito e nei motivi di ricorso in relazione alla regolarità dei poteri istruttori e di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Richiamato in relazione ai poteri di accesso, ispezione e verifica dell'IVA e alla loro asserita violazione.
Richiamato per la denuncia di ultrapetizione rispetto ai motivi ritualmente dedotti nel processo tributario.
art. 18, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel contesto dell'individuazione del thema decidendum nel processo tributario.
Richiamato in relazione agli atti impugnabili e alla delimitazione del giudizio tributario.
art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione ai limiti delle difese e delle eccezioni nel processo tributario.
Richiamato come parametro dello statuto del contribuente in tema di verifiche fiscali.
art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
Richiamato quale base normativa dell'accertamento e della rettifica del reddito d'impresa.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine all'effettività delle operazioni contestate.
Richiamato in relazione al dovere di diligenza nell'esecuzione del rapporto e nella gestione della prova delle operazioni commerciali.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
Richiamato in tema di poteri istruttori e valutazione della prova nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente, è irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il semplice vizio di insufficienza o contraddittorietà logica.
- Una sentenza è affetta da motivazione apparente quando si limita a formule generiche o apodittiche e non rende percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice per decidere sulle censure delle parti.
- Nel processo tributario il giudice deve confrontarsi con i motivi di impugnazione ritualmente proposti; il mancato esame effettivo delle doglianze, mascherato da affermazioni generiche, comporta nullità della decisione.
- La cassazione con rinvio è conseguenza della nullità della sentenza per motivazione apparente, con nuovo esame affidato a giudice diverso e regolazione anche delle spese di lite.
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