Cassazione Civile, Ordinanza n. 34125/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda il diniego tacito di rimborso IRPEF relativo all'anno 2001, chiesto da un ex dirigente ENEL sulle somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di prestazione del fondo di previdenza integrativa aziendale (PIA/FONDENEL). Il contribuente sosteneva che una parte della somma dovesse essere tassata con l'aliquota del 12,50% perché costituente rendimento di natura assicurativa o comunque rendimento netto del capitale accantonato investito sul mercato, e chiedeva in via principale il rimborso integrale e, in subordine, quello parziale. In Cassazione ha dedotto: violazione delle norme fiscali sulla tassazione del rendimento e della tassazione separata; violazione del principio di non contestazione e delle regole sull'onere della prova; violazione dei limiti del giudizio di rinvio; ultrapetizione/perimetro del thema decidendum; omesso esame di fatti decisivi relativi alla tipologia e quantificazione del rendimento. Contestava in sostanza la decisione della CTR che aveva ritenuto non provata la natura di rendimento finanziario agevolabile delle somme richieste a rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che il giudice di rinvio si era correttamente uniformato al principio di diritto già enunciato dalla Corte in precedenza e dalle Sezioni Unite: la ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme qualificabili come rendimento netto derivante da effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non alle semplici differenze calcolate con criteri attuariali o risultanti da riserve matematiche. La CTR ha fatto corretta applicazione di tale principio, valutando le certificazioni ENEL e la consulenza di parte come inidonee a provare che gli accantonamenti fossero stati effettivamente investiti sul mercato e che il rendimento fosse riferibile alla posizione individuale del contribuente. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482
la ritenuta del 12,50% si applica alle somme qualificabili come rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, non alle mere risultanze attuariali o di riserva matematica
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
disciplinano la tassazione separata delle prestazioni previdenziali per gli importi maturati nei periodi indicati
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel motivo come norma del testo applicabile ratione temporis sulla tassazione delle prestazioni
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1986, n. 669
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo invocato per sostenere il regime agevolato
art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della tassazione agevolata delle prestazioni previdenziali
richiamato in tema di onere della prova della natura e quantificazione del rendimento
richiamati dal ricorrente per sostenere la violazione del principio di non contestazione
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di prova nel processo tributario
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato con riferimento ai limiti del giudizio di rinvio
richiamato dal ricorrente per contestare l'individuazione del thema decidendum e dei mezzi di prova
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma processuale su cui il ricorrente ha fondato i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel regime fiscale delle prestazioni erogate da fondi previdenziali integrativi aziendali, l'aliquota del 12,50% si applica soltanto alla parte di somma che rappresenti un effettivo rendimento netto del capitale accantonato, derivante da investimento sul mercato; non è sufficiente una mera differenza contabile o attuariale tra capitale versato e prestazione erogata.
- Le certificazioni del datore di lavoro o del fondo che si limitino a indicare un "rendimento" in modo generico, senza specificare criteri di calcolo e collegamento a effettivi investimenti sul mercato, non sono di per sé idonee a provare il diritto al trattamento fiscale agevolato.
- Chi chiede il rimborso dell'imposta trattenuta sulle prestazioni previdenziali ha l'onere di dimostrare che la somma per la quale invoca l'aliquota agevolata corrisponde al rendimento netto della gestione del capitale accantonato e non a importi soggetti a tassazione separata.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione il perimetro giuridico stabilito; resta invece consentita la valutazione del materiale probatorio alla luce di quel principio.
- È inammissibile in cassazione una censura che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già esaminate dal giudice di appello.
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