Sentenza del 28/08/2024 n. 23273 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il credito IVA maturato dalla società negli anni 2003-2008, indicato nelle dichiarazioni come riportabile in detrazione o compensazione e pari, secondo gli atti, a circa 167.987-168.867 euro. Dopo il fallimento, dichiarato nel 2009 senza autorizzazione all’esercizio provvisorio, il credito fu chiesto a rimborso nella dichiarazione IVA 2013 e l’Agenzia negò la restituzione con provvedimento n. 508 dell’8 aprile 2014. Il primo giudizio concerneva tale diniego; il secondo, la cartella emessa per recuperare il medesimo credito IVA, dopo il suo disconoscimento in liquidazione automatizzata. L’Agenzia contestava, tra l’altro, il diritto al rimborso, la possibilità di fondarlo sulla cessazione effettiva dell’attività, la prova del credito, l’esame di un titolo di rimborso diverso da quello indicato nell’istanza e la legittimità della cartella alla luce delle dichiarazioni integrative tardive.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi per connessione. Nel giudizio sul diniego di rimborso ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia: ha ritenuto che il giudice tributario potesse esaminare il rapporto e qualificare la domanda in base ai fatti già introdotti, riconoscendo il rimborso anche per cessazione effettiva dell’attività; ha inoltre ritenuto provato il credito, mai contestato nella sua esistenza e supportato dalla documentazione IVA. La dichiarazione del credito da parte del curatore per detrazione o compensazione manifestava la volontà di non perderlo e, quando la cessazione rende impossibile compensarlo, può valere anche ai fini del rimborso, soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. I primi due motivi dell’Agenzia sono stati dichiarati inammissibili per carenza d’interesse, essendo sufficiente a sorreggere la decisione l’altra ratio; l’ulteriore censura sull’ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata. Nel giudizio sulla cartella, il ricorso principale dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, essendosi consolidato il diritto al rimborso; entrambi i ricorsi incidentali condizionati del Fallimento sono stati dichiarati assorbiti. È quindi rimasto fermo l’annullamento della cartella e l’indebito del recupero. L’Agenzia è stata condannata alle spese dei giudizi riuniti: 8.000 euro per compensi, 200 euro per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell' art. 30 , comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 , sorge al momento della cessazione effettiva della medesima e, in tal caso, l'anteriore esposizione da parte del curatore fallimentare nella dichiarazione ai fini della compensazione o detrazione, è idonea a costituire inequivocabile volontà di non perdere il credito e così anche di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale.
Il rimborso dell’eccedenza IVA per cessazione dell’attività sorge quando la cessazione è effettiva. In tale situazione, la precedente esposizione del credito da parte del curatore per detrazione o compensazione manifesta la volontà di conservarlo e può fondare la richiesta di rimborso, sottoposta a prescrizione decennale.
Art. 30, comma 4, D.P.R. n. 633/1972
La compilazione del quadro "VX" della dichiarazione annuale IVA, nel rigo rubricato "importo di cui si richiede il rimborso" configura inequivoca richiesta di rimborso del vantato credito d'imposta e formale esercizio del correlativo diritto, pur subordinato al controllo, da parte dell'Agenzia, dei dati indicati in dichiarazione.
La dichiarazione annuale che indica l’importo richiesto a rimborso costituisce formale ed inequivoca esercizio del diritto, fermo il controllo dell’Amministrazione sui dati dichiarati. La Corte ha inoltre considerato il calcolo della minor eccedenza detraibile del triennio, ma la relativa censura dell’Agenzia è risultata priva di interesse per la presenza di un’autonoma ratio sufficiente.
Art. 74-bis D.P.R. n. 633/1972
La dichiarazione prevista dall' art. 74 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dall' art. 11 del D.P.R. n. 542 del 1999 ), del curatore o del commissario liquidatore, relativamente alle operazioni anteriori all'apertura o all'inizio delle procedure concorsuali, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività.
La dichiarazione del curatore relativa alle operazioni anteriori alla procedura concorsuale è equiparata alla dichiarazione di cessazione dell’attività: chiude il rapporto tributario precedente e da quel momento decorre il termine decennale di prescrizione del rimborso. Se la dichiarazione non è presentata, il termine decorre dalla scadenza del termine per presentarla, individuata dalla Corte nel quarto mese successivo alla nomina del curatore.
Art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia insieme all’art. 30, ma le censure fondate su di essa non hanno ricevuto un autonomo accoglimento: il ricorso è stato respinto o dichiarato inammissibile per le ragioni indicate nella decisione.
La Corte ha escluso che il giudice abbia oltrepassato l’oggetto della controversia: il titolo giuridico del rimborso poteva essere qualificato sulla base dei fatti già prospettati, senza modificare né la richiesta restitutoria né la causa petendi.
Alla luce di siffatte considerazioni, è indubbio il potere del giudice di qualificare la domanda, in relazione al secondo e al quarto comma dell'art.30, nell'ambito dei poteri di impugnazione-merito del giudice tributario sopra richiamati sulla base dei fatti prospettati dalle parti sin dalla fase amministrativa e senza nocumento alcuno del diritto di difesa.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice attribuisce ai fatti già allegati una diversa qualificazione giuridica, purché restino invariati il petitum e la causa petendi e non sia pregiudicato il diritto di difesa.
Art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell'imposta demandandone la sua successiva quantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcuni criteri, atteso che l' art. 35 , comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE, esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendo necessario l'esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte.
Il processo tributario è di impugnazione-merito: il giudice deve decidere nel merito la pretesa entro i limiti delle domande, senza rinviare a una parte la quantificazione e senza pronunciare una condanna indeterminata.
La Corte ha riunito i due giudizi perché riguardavano le stesse parti e il medesimo credito IVA, oggetto prima del diniego di rimborso e poi della cartella di recupero.
Art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia per chiedere la sospensione del giudizio sulla cartella in attesa della decisione sulla controversia connessa; la Corte ha riunito i procedimenti e ha dichiarato inammissibili i motivi del relativo ricorso per carenza d’interesse.
L’Agenzia ne ha invocato l’applicazione in relazione alla pendenza del giudizio connesso. La riunione dei procedimenti e il consolidamento del diritto al rimborso hanno privato d’interesse la censura sulla sospensione.
Art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972
La cartella era stata emessa a seguito di liquidazione automatizzata, ma il recupero del credito è risultato indebito dopo il consolidamento del diritto al rimborso riconosciuto nel giudizio sul diniego.
Art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998
L’Agenzia ha richiamato i limiti temporali per le dichiarazioni integrative tardive relative agli anni 2010-2012; tuttavia, i motivi nel giudizio sulla cartella sono stati dichiarati inammissibili per carenza d’interesse, dato il riconoscimento definitivo del credito.
Il credito di rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; in caso di cessazione dell’attività, l’esposizione del credito per detrazione o compensazione può valere come manifestazione della volontà di conservarlo e chiederne la restituzione.
L’onere di provare il credito incombe su chi chiede il rimborso. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto l’onere assolto sulla base delle dichiarazioni e della documentazione IVA prodotta, oltre che della mancata contestazione dell’esistenza del credito da parte dell’Amministrazione.
La norma è stata richiamata dall’Agenzia in tema di prova, ma la censura è stata respinta: il credito risultava provato documentalmente e non contestato nella sua esistenza.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto che, in presenza della soccombenza dell’Agenzia ammessa alla prenotazione a debito, non sussistevano i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di cessazione effettiva dell’attività, l’impossibilità di utilizzare in compensazione l’eccedenza IVA può fondare il diritto al rimborso. La cessazione va accertata in concreto e non dipende soltanto dalla permanenza formale della partita IVA.
- La dichiarazione del credito per detrazione o compensazione non equivale sempre a una domanda di rimborso; può tuttavia manifestare la volontà di conservarlo quando, per cessazione dell’attività, la compensazione non è più possibile. In tal caso opera il termine ordinario decennale.
- La dichiarazione del curatore prevista dall’art. 74-bis può essere equiparata alla dichiarazione di cessazione ai fini della chiusura del rapporto IVA e della decorrenza della prescrizione; se manca, il termine decorre dalla scadenza del termine per presentarla.
- Nel giudizio tributario sul diniego di rimborso il giudice valuta il rapporto sostanziale e può applicare il corretto fondamento giuridico ai fatti già allegati, purché non cambi la domanda e non leda il diritto di difesa.
- Chi chiede il rimborso deve provare l’esistenza del credito, ma la prova può risultare dalla documentazione contabile e dalle dichiarazioni IVA; la mancata contestazione dell’Amministrazione è rilevante nella valutazione probatoria.
- Quando una decisione si fonda su più rationes autonome, il ricorso deve contestarle tutte: se una ragione sufficiente resta non utilmente impugnata, le censure rivolte alle altre possono diventare inammissibili per carenza d’interesse.
- Se il diritto al rimborso del credito è definitivamente riconosciuto, il recupero del medesimo importo tramite cartella è indebito.
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