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Sentenza

Sentenza del 28/08/2024 n. 277 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per mancata applicazione e liquidazione del dazio antidumping su fogli di alluminio importati (importazione 29.6.2016). K eccepiva: 1) impossibilità di applicare la procedura art. 254 CDU trattandosi di merci già immesse in consumo; 2) inapplicabilità di interessi e sanzioni; 3) insussistenza della responsabilità solidale del rappresentante indiretto poiché il tributo (dazio antidumping) è stato istituito dopo la presentazione della dichiarazione di importazione e la sua attività si era conclusa.

La decisione

L'appello della K è stato accolto. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado che aveva condannato K al pagamento dei dazi e delle sanzioni in solido con l'importatore. È stato stabilito che non può nascere una responsabilità solidale automatica a carico del rappresentante indiretto per un tributo istituito dopo la presentazione della dichiarazione: il rappresentante risponde solo nei limiti di eventuali violazioni del dovere di diligenza professionale (art. 1176 c.c., comma 2), onere probatorio gravante sull'Amministrazione che deve dimostrare la mancata diligenza. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'esenzione dall'applicazione del dazio antidumping per uso diverso dall'uso domestico è disciplinata dal regime di uso finale (art. 254 CDU) e richiede procedura di autorizzazione preventiva, con possibilità limitata di autorizzazione retroattiva secondo le condizioni normative; nel caso di specie nulla poteva essere fatto da K alla data dell'importazione (giugno 2016) rispetto all'esenzione introdotta solo successivamente (febbraio 2017). In ragione della novità e complessità delle questioni, le spese di lite sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 2384/2015

    Regolamento citato come atto che ha istituito il dazio antidumping su alcune importazioni di fogli di alluminio (contesto storico/normativo dell'accertamento).

  • Regolamento (UE) n. 865/2016 (procedura di registrazione)

    Istituisce la procedura di registrazione delle importazioni oggetto di indagine per sospetti tentativi di elusione, con effetto di consentire la riscossione retroattiva dei dazi a partire dalla data di registrazione.

  • Regolamento (UE) n. 271/2017

    A seguito dell'indagine, ha istituito il dazio antidumping definitivo sui fogli di alluminio e previsto l'esenzione per i prodotti importati per usi diversi dall'uso domestico, subordinando l'esenzione alle condizioni del regime di uso finale (art. 254 CDU).

  • Codice doganale dell'Unione (art. 254)

    Disciplina il regime di 'uso finale' che consente esenzioni o riduzioni di dazio per merci destinate a usi specifici; il regime si basa su autorizzazione preventiva e rinvia a condizioni e procedure per il controllo a posteriori, con possibilità limitata di autorizzazione retroattiva secondo le regole previste.

  • Codice doganale dell'Unione (art. 77, par. 3)

    Prevede in linea generale che debitore sia il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione; principio richiamato ma applicato con i limiti della responsabilità per obbligazioni sorte dopo la dichiarazione.

  • Codice civile (art. 1176, secondo comma)

    Fissa il parametro della diligenza professionale: il rappresentante risponde solo nei limiti delle violazioni del dovere di diligenza professionale e non in termini di responsabilità oggettiva.

  • D.lgs. 472/1997 (art. 17)

    Norma usata per l'irrogazione immediata contestata dall'Amministrazione in relazione alla variazione dei diritti dovuti.

  • D.lgs. 471/1997 (art. 13, comma 1)

    Base normativa richiamata per la determinazione della sanzione percentuale applicata dall'Amministrazione sull'importo non versato.

Massime di principio

  • Se un tributo (es. dazio antidumping) viene istituito dopo la presentazione della dichiarazione di importazione, il rappresentante doganale indiretto non è automaticamente solidalmente responsabile per tale tributo: la sua responsabilità è limitata a eventuali violazioni del dovere di diligenza professionale.
  • L'onere di provare la mancata diligenza del rappresentante grava sull'Amministrazione; senza tale prova, la responsabilità non può essere presunta in termini oggettivi.
  • Il regime di 'uso finale' (art. 254 CDU) richiede, di norma, autorizzazione preventiva per l'esenzione dal dazio; l'esenzione retroattiva è possibile solo nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, per cui bisogna verificare attentamente la tempistica delle autorizzazioni rispetto alla data di importazione.
  • In presenza di procedure comunitarie di registrazione o indagine (Reg. 865/2016 ecc.) possono sussistere effetti retroattivi per la riscossione dei dazi, ma occorre valutare la data di registrazione, la data di istituzione del dazio definitivo e se l'operatore poteva ragionevolmente conoscere e prevenire l'esborso al momento dell'importazione.
  • Per proteggersi, rappresentanti e importatori devono documentare e conservare istruzioni, controlli e comportamenti conformi alla diligenza professionale (contratti, comunicazioni, certificazioni di uso finale, richieste di autorizzazione) per poter contestare eventuali pretese dell'Amministrazione.
  • Nel contestare avvisi di accertamento in casi analoghi, è strategico argomentare sulla sequenza temporale delle norme/autorità (quando è stato istituito il dazio, quando è stata resa nota la procedura di esenzione, quando è stata effettuata l'importazione) e sulla prova della diligenza del rappresentante.

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