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Sentenza

Sentenza del 29/08/2024 n. 297 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Cartella pagamento - Ires - Agevolazione fiscale - Disconoscimento - Legittimità - Requisito soggettivo - Onere prova -Non assolto -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento per IRES relativa a dichiarazione integrativa (credito d'imposta per l'agevolazione "Tremonti Ambiente" art. 6, commi 13-19 l. 388/2000). Questioni principali: l'agevolazione era stata abrogata dal d.l. 83/2012 entrato in vigore il 26/06/2012 con disciplina transitoria che ammetteva il beneficio solo per i procedimenti avviati anteriormente a tale data; la società ha invece esposto il credito nel 2019, quindi tardivamente. Inoltre la contribuente non ha fornito la prova del requisito soggettivo (classificazione come PMI: fatturato, dipendenti e trattamento delle società associate/partecipate) e la perizia tecnica prodotta non risultava giurata; l'Amministrazione ha proceduto con un controllo cartolare (art.36-bis DPR 600/1973) disconoscendo il componente negativo di reddito.

La decisione

La Corte ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Motivazioni: l'agevolazione richiamata era abrogata dal 26/06/2012 e la contribuente non aveva avviato alcun procedimento prima di tale data (la prima integrativa è del 2019), quindi non poteva invocare la norma abrogata; inoltre incombeva sul contribuente l'onere di provare il requisito soggettivo di PMI (numero dipendenti, fatturato e condizioni delle società associate) e tale prova non è stata fornita. È stata altresì contestata la validità della perizia non giurata ai fini del quantum. Spese di giudizio dovute dall'appellante: € 3.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 7 e comma 11, d.l. 83/2012

    Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge [26 giugno 2012] sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo" ... "11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1

    La Corte ha ritenuto che l'art. 23 abbia abrogato le disposizioni che prevedevano l'agevolazione e che il comma 11 limita l'applicazione della vecchia disciplina ai procedimenti effettivamente avviati prima del 26/06/2012; poiché il contribuente ha presentato l'istanza (integrativa) solo nel 2019, non poteva beneficiare della norma abrogata.

  • art. 6, commi 13-19, legge 23/12/2000 n. 388 (Tremonti Ambiente)

    Norma che prevedeva la detassazione per gli investimenti ambientali; considerata abrogata dal d.l. 83/2012 e quindi inapplicabile ai procedimenti non iniziati prima dell'entrata in vigore del decreto.

  • art. 36-bis, DPR 600/1973

    Usata dalla Amministrazione per fondare un controllo di natura cartolare: la verifica è stata eseguita sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dagli archivi fiscali, giustificando il disconoscimento del componente negativo senza formale avviso di accertamento.

  • art. 54-bis, DPR 633/1972

    Richiamato dalla contribuente in riferimento alla mancata emissione di avviso di accertamento per profili IVA; la Corte non ha ritenuto che la natura cartolare del controllo richiedesse necessariamente la procedura diversa invocata dalla parte.

  • circolare 31/E/2013

    La contribuente ha richiamato la circolare sostenendo che, dopo correzioni in sede di dichiarazione non più emendabile, l'Amministrazione dovrebbe emettere avviso di irregolarità e consentire la regolarizzazione; la Corte non ha ritenuto questo argomento idoneo a modificare l'esito, soprattutto per la posizione della contribuente rispetto ai termini e alla prova dei requisiti.

  • d.m. 05/07/2012

    Il decreto ministeriale fornì chiarimenti sulla cumulabilità degli incentivi; nella vicenda è richiamato per dire che i dubbi interpretativi furono chiariti già nel 2012, prima della presentazione tardiva dell'integrativa da parte della ricorrente.

  • d.m. 18/04/2005 (artt. 3 e 4)

    Disciplina utilizzata per definire la qualificazione di PMI; l'appellante sosteneva che il decreto richiede solo il requisito dimensionale e non l'indipendenza, ma la Corte ha evidenziato che l'onere di provare i requisiti (inclusi gli effetti delle partecipazioni) grava sul soggetto che richiede l'agevolazione.

  • art. 2, DPR 322/1998

    Richiamato nelle argomentazioni sulla emendabilità delle dichiarazioni; non ha mutato il pregio delle contestazioni quando la dichiarazione integrativa è stata presentata tardivamente rispetto all'abrogazione normativa.

  • art. 2 D.Lgs. 462/1997 e art. 6 legge 27 luglio 2000 n. 212/2000

    Norme sul contraddittorio e garanzie difensive invocate dal contribuente; la Corte ha ritenuto che, dati i limiti e la natura del controllo (cartolare), le doglianze sul mancato contraddittorio endoprocedimentale non fossero decisive per annullare il disconoscimento operato dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Verificare sempre la vigenza della norma agevolativa e le eventuali disposizioni transitorie: se una norma è stata abrogata, il beneficio è utilizzabile solo se il procedimento è stato effettivamente avviato prima della data di entrata in vigore dell'abrogazione.
  • L'onere della prova dei requisiti soggettivi per ottenere un'agevolazione fiscale grava sul contribuente: è necessario documentare chiaramente condizioni dimensionali (dipendenti, fatturato) e lo status rispetto a società associate/partecipate.
  • Distinguere il tipo di controllo fiscale: un controllo cartolare (art.36-bis DPR 600/73) si fonda sui dati dichiarati e dell'anagrafe tributaria e può legittimare rettifiche senza formale avviso di accertamento; quando possibile, valutare tempestivamente la richiesta di contraddittorio o producibilità documentale entro i termini.
  • Quando si producono perizie o documenti tecnici per quantificare benefici fiscali, accertarsi che siano redatti secondo i requisiti formali richiesti (es. giuramento ove necessario) e corredati da documentazione di supporto.
  • In caso di trasferimento di rami d'azienda o operazioni societarie, conservare documentazione che provi l'avvio del procedimento o le ragioni che legittimano il mantenimento del diritto all'agevolazione nella nuova compagine societaria.
  • Agire tempestivamente: correzioni tardive e integrative possono essere inefficaci se intervengono dopo abrogazioni o oltre termini stabiliti; valutare la tutela amministrativa (avvisi, istanze) prima di presentare integrative molto tardive.

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