Sentenza del 28/08/2024 n. 293 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Cartella di pagamento - Accise non armonizzate - Imposta consumo lubrificanti - Evasione - Applicazione sanzioni - Sussiste - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento relativa a tributi e sanzioni per evasione dell'imposta di consumo sui lubrificanti connessa ad acquisti effettuati in Slovenia (importi contestati: € 69.453,33 per xxxxx e € 24.991,85 per xxxxx). Il contribuente aveva impugnato la cartella eccependo, tra l'altro, nullità della notifica via PEC, difetto di motivazione della cartella, carenza di legittimazione passiva (sostenendo che il soggetto passivo fosse altra società del gruppo) e, più in generale, l'infondatezza della pretesa impositiva. In primo grado la Commissione tributaria aveva escluso l'applicazione delle sanzioni per mancata imputabilità (assenza dell'elemento soggettivo), pur riconoscendo in linea di principio la definitività degli atti presupposti; l'Agenzia ha quindi appellato sostenendo l'inammissibilità di riesaminare il merito di atti ormai definitivi e la contraddittorietà della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Dogane di Gorizia e ha ritenuto illegittima la disapplicazione delle sanzioni operata dalla Commissione di primo grado. Ha confermato che la cartella di pagamento si fondava su atti (avviso di pagamento e atto di irrogazione sanzioni) divenuti definitivi per mancata impugnazione e che, di conseguenza, la cartella poteva essere contestata solo per vizi propri e non rimettere in discussione il merito degli atti presupposti. Inoltre ha escluso che vi fosse nel fascicolo un riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della società xxxxx anche con riguardo al p.v.c. notificato a xxxxx. Ha respinto l'appello incidentale del contribuente (merito inammissibile per definitività degli atti) e ha rigettato i motivi di nullità e difetto di motivazione della cartella, richiamando il principio secondo cui la cartella è adeguatamente motivata tramite il rinvio agli atti presupposti precedentemente notificati. La società xxxxx è stata condannata al pagamento delle spese processuali complessive di € 15.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
principio generale sulla definitività degli atti impositivi e sulla cartella di pagamento
La cartella di pagamento fondata su atti presupposti divenuti definitivi può essere impugnata solo per vizi propri e non per deduzioni sul merito degli atti già definitivi; la notifica degli atti presupposti costituisce base sufficiente di motivazione della cartella tramite mero rinvio.
regole relative all'irrogazione delle sanzioni tributarie
Le sanzioni possono essere disapplicate solo se emerge l'assenza dell'elemento soggettivo (imputabilità); tuttavia, tale valutazione non è ammissibile in sede di impugnazione della cartella quando l'atto sanzionatorio presupposto sia divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione.
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento si fonda su avvisi o atti impositivi non impugnati nei termini, il contribuente in sede di opposizione alla cartella può limitarsi a dedurre vizi propri della cartella stessa (es. difetto di motivazione formale o vizi di notifica), mentre i rilievi di merito sugli atti presupposti sono inammissibili.
- Un giudice di merito non può disapplicare un atto impositivo ormai definitivo: il riesame del merito dell'accertamento o dell'atto sanzionatorio è precluso se non era stato proposto nei termini nel relativo procedimento.
- La semplice comunicazione o annotazione secondo cui l'Amministrazione avrebbe attribuito la responsabilità ad altro soggetto dev'essere documentata e riferibile al medesimo atto; riconoscimenti formulati solo in relazione a un diverso p.v.c. non valgono a esonerare la responsabilità rispetto a contestazioni indirizzate ad altro soggetto.
- Problemi procedurali quali la presunta nullità della notifica via PEC devono essere provati e possono costituire motivo di impugnazione della cartella solo se integrano un vizio proprio della cartella; l'assenza di impugnazione degli atti presupposti nei termini rende comunque inefficaci le doglianze sul merito.
- Per preservare eventuali difese di merito è fondamentale impugnare tempestivamente gli atti impositivi (p.v.c., avvisi di pagamento, atti di irrogazione sanzioni) nel relativo termine procedurale; contestarli tardivamente nella fase di riscossione raramente è efficace.
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