Sentenza del 28/08/2024 n. 294 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento imposte - IMU - Ricorso per revocazione - Qualifica coltivatore diretto - Iscrizione Inps - Non sussiste - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando la sentenza n. 314/2023 della CTP regionale. Decidendo nel merito, ha respinto l'appello della contribuente, ritenendo legittimo il recupero a tassazione dell'IMU sui terreni. Sono state compensate le spese del giudizio considerando l'errore di fatto del giudice a quo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. deducendo che la sentenza di appello aveva erroneamente presupposto che la madre della contribuente fosse qualificabile come coltivatore diretto; in realtà dagli atti e dalla stessa ricorrente risultava che la madre non era iscritta alla gestione agricola INPS (essendo titolare di pensione) e quindi non possedeva la qualifica richiesta per beneficiare dell'esenzione IMU. La sentenza impugnata si fondava su un fatto la cui verità era incontrovertibilmente esclusa dagli atti, configurando l'errore di fatto richiamato dalla norma di revocazione.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione: (...) 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Fondamento per ottenere la revocazione quando la decisione si basa su un fatto la cui inesistenza o falsità è dimostrata dagli atti e non era punto controverso.
Cass. sent. n. 13303/2023
richiama la necessità dell'iscrizione alla gestione agricola INPS per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto
Giurisprudenza di legittimità che conferma come requisito necessario per la qualifica di coltivatore diretto, rilevante ai fini fiscali, l'iscrizione alla gestione agricola INPS e il versamento dei contributi.
art. 59 d.lgs. 446/1997
Attribuisce al comune la potestà regolamentare per determinare, anche tramite delibere, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili; tali valori costituiscono presunzioni semplici che il contribuente può contestare con prove idonee.
Ordinanza Corte costituzionale n. 87/2005
Richiamata in motivazione per la ratio della normativa agevolativa: incentivare la coltivazione della terra e alleggerire il carico tributario per chi trae dalla terra la propria esclusiva fonte di reddito.
Massime di principio
- La qualifica di coltivatore diretto, ai fini dell'esenzione IMU, richiede l'iscrizione alla gestione agricola INPS e il pagamento dei contributi; la mera conduzione effettiva del fondo non è sufficiente senza l'iscrizione.
- Se il contribuente ammette nei propri atti l'assenza del requisito (es. mancata iscrizione INPS), quella circostanza non costituisce punto controverso e il giudice non può fondare la decisione sul contrario; l'errore in tal senso può giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
- I valori adottati dal comune per le aree edificabili hanno valore di presunzione semplice; il contribuente che li contesta ha l'onere di fornire prove solide (perizia, elementi di mercato) per dimostrarne l'incongruità.
- Le censure di illegittimità costituzionale devono essere specifiche e riferite a norme individuate; lamentele generiche sull'onere fiscale ripetuto nel tempo non sono sufficienti a fondare l'incostituzionalità.
- In comproprietà l'eventuale esenzione può estendersi ai co-proprietari solo se almeno uno di essi possiede i requisiti previsti dalla legge (e questi requisiti devono essere effettivamente dichiarati e documentati).
- Per ottenere la revocazione per errore di fatto è necessario che l'errore sia desumibile dagli atti e incontrovertibile; non basta una diversa valutazione dei fatti, ma l'appartenenza della decisione a una supposizione contrastante con i documenti del fascicolo.
- Il giudice può compensare le spese processuali quando ricorra un errore di fatto significativo del giudice di merito che ha influenzato l'esito della decisione.
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