Cassazione Civile, Ordinanza n. 13610/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 nei confronti di un contribuente, recuperando maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, oltre che di ulteriori circostanze ritenute corroboranti e della ripresa a tassazione dell'IVA indebitamente detratta. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma in primo grado il ricorso era stato respinto. In appello la decisione veniva riformata, perché il giudice tributario riteneva erronea l'individuazione dello studio di settore applicabile, reputando che l'attività prevalente fosse soccorso stradale e non officina meccanica. L'Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sugli accertamenti analitico-induttivi e sugli studi di settore, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva annullato l'avviso sulla sola questione del corretto standard statistico, senza considerare che l'accertamento era sorretto da un complesso di elementi ulteriori e che il contribuente non aveva fornito prova idonea a dimostrare la specifica realtà dell'attività svolta e l'inapplicabilità dello standard prescelto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto il rilievo secondo cui, in tema di accertamento standardizzato mediante studi di settore, lo scostamento tra reddito dichiarato e standard non basta da solo, ma il giudizio va condotto nel quadro del contraddittorio e della distribuzione degli oneri probatori; nel caso concreto, però, la CTR aveva erroneamente fondato l'annullamento dell'avviso sulla sola ritenuta incongruità dello studio di settore utilizzato, senza esaminare l'insieme degli elementi posti a base dell'accertamento analitico-induttivo e senza confrontarsi con la mancata prova da parte del contribuente di circostanze idonee a giustificare un reddito inferiore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), DPR 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa sulla base di gravi incongruenze e di elementi presuntivi ulteriori rispetto ai dati dichiarati.
art. 54, DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Legittima l'accertamento IVA fondato su presunzioni e su maggiori operazioni imponibili desunte da elementi indiziari.
art. 62-bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Disciplina gli studi di settore come strumenti di ricostruzione statistica della normale redditività dell'attività economica.
art. 62-sexies, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Gli accertamenti possono essere fondati anche su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività o dagli studi di settore.
Il contribuente deve allegare e provare le circostanze che giustificano l'allontanamento della propria attività dal modello normale; l'ente impositore deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard prescelto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del sindacato di legittimità invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 10, comma 3-bis, L. 8 maggio 1998, n. 146
Prevede l'invito al contraddittorio prima dell'emissione dell'accertamento basato su studi di settore.
art. 5, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato in relazione alla procedura di accertamento con adesione successiva all'invito al contraddittorio.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario fondato su studi di settore o parametri, lo scostamento rispetto allo standard non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa: la gravità, precisione e concordanza della presunzione si consolidano solo all'esito del contraddittorio e della valutazione complessiva degli elementi del caso concreto.
- In tema di studi di settore, il riparto dell'onere probatorio impone al contribuente di allegare e provare, con ampia libertà di mezzi, le circostanze che rendono non attendibile lo standard o che giustificano un reddito inferiore; all'ente impositore spetta dimostrare la concreta applicabilità dello standard prescelto.
- L'avviso di accertamento non può limitarsi a richiamare il mero scostamento dai ricavi dichiarati, ma deve dare conto delle ragioni dell'applicabilità in concreto dello standard e delle contestazioni del contribuente, soprattutto quando l'accertamento sia sorretto anche da ulteriori elementi presuntivi.
- Se il giudice di merito annulla l'accertamento prescindendo dagli elementi ulteriori posti a suo fondamento e senza verificare la prova contraria offerta dal contribuente, la decisione è viziata per erronea applicazione delle regole sull'accertamento analitico-induttivo e sulla distribuzione dell'onere della prova.
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