Cassazione Civile, Ordinanza n. 13573/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione quattro sentenze della CTR Emilia-Romagna che avevano respinto gli appelli contro i dinieghi di rimborso IVA per gli anni 2005, 2007, 2008 e 2009. Le domande di rimborso riguardavano l'IVA assolta sugli acquisti e non detratta perché le operazioni attive del professionista erano esenti. Con il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'indetraibilità dell'IVA sulle operazioni passive comporterebbe un costo economico ingiusto per l'operatore sanitario. Con il secondo motivo contestava la liquidazione delle spese, assumendo che, poiché la difesa era unica e le posizioni processuali erano identiche, doveva essere riconosciuto un unico compenso. Con il terzo motivo denunciava vizio motivazionale per il mancato rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia UE, invocando una disparità di trattamento tra sanitari italiani e operatori di altri Stati membri. Con il quarto motivo censurava l'applicazione del contributo unificato "doppio" nel giudizio tributario d'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati il primo e il terzo motivo: sul primo ha ribadito l'orientamento consolidato per cui, nelle prestazioni sanitarie esenti, l'IVA sugli acquisti finalizzati a tali operazioni non è detraibile e non dà diritto a rimborso; ha inoltre osservato che le asserite conseguenze economiche sfavorevoli non incidono sulla corretta interpretazione della disciplina, essendo profili rimessi alla discrezionalità legislativa e, peraltro, l'IVA indetraibile può essere dedotta come costo secondo i principi richiamati. Sul terzo motivo ha rilevato la doppia conforme e, comunque, il difetto di un fatto storico deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.; ha altresì richiamato la giurisprudenza unionale che non ravvisa violazioni del diritto UE in presenza di regimi IVA diversificati tra Stati membri. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il principio sul compenso unico per la difesa di più parti vale nei giudizi con più parti nello stesso processo, non nei giudizi separati non riuniti. Il quarto motivo è stato invece accolto sul punto della correzione della motivazione: la Corte ha riconosciuto che nel processo tributario d'appello non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, norma riferita al processo civile e non al giudizio tributario di appello; tuttavia il ricorso è stato comunque rigettato nel suo complesso. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 19, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
la detrazione dell'IVA sugli acquisti afferenti ad operazioni esenti spetta, per i soggetti misti, solo nei limiti del pro rata; nei limiti dell'indetraibilità non sorge diritto al rimborso
art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972
concorre alla disciplina del pro rata di detrazione per i soggetti che effettuano operazioni esenti e non esenti
art. 10, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
individua le prestazioni sanitarie esenti richiamate dalla giurisprudenza sul regime di indetraibilità dell'IVA a monte
non si applica ai giudizi introdotti separatamente e non riuniti, anche se aventi identiche questioni e difesi dal medesimo avvocato
richiamato dal ricorrente per sostenere l'aumento del compenso unico, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto
la riunione dei giudizi tributari è rimessa a valutazione del giudice e non costituisce esito obbligato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme e quando la censura non investe un fatto storico decisivo
in caso di doppia conforme limita la deducibilità del vizio motivazionale in cassazione
art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012
individua l'ambito temporale di applicazione della disciplina sulla doppia conforme
art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012
ha riformulato il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
"Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma della comma 1-bis"
non si applica al processo tributario d'appello; opera nel processo civile e, nel giudizio di cassazione avverso sentenze tributarie, può rilevare secondo la disciplina propria del giudizio di legittimità
Massime di principio
- In materia di IVA, le prestazioni sanitarie esenti comportano l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti direttamente afferenti a tali operazioni e, nei limiti di tale indetraibilità, non è configurabile un autonomo diritto al rimborso.
- Per i soggetti che effettuano sia operazioni esenti sia operazioni imponibili, la detrazione dell'IVA a monte va calcolata secondo il criterio del pro rata; la disciplina interna non contrasta, di per sé, con il diritto unionale.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione di questioni di merito o di singoli elementi istruttori, e in presenza di doppia conforme è ulteriormente limitato.
- Il principio del compenso unico per la difesa di più parti opera nel medesimo processo; non si estende automaticamente a giudizi separati e non riuniti, anche se analoghi.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è norma eccezionale e non si applica al processo tributario d'appello; la sua operatività va circoscritta ai casi espressamente previsti dalla legge.
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