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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13606/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di un consorzio datore di lavoro, nel corso della quale l'Ufficio ha riscontrato che al lavoratore dipendente erano state corrisposte somme qualificate dal sostituto d'imposta come indennità di trasferta e quindi non imponibili ai sensi dell'art. 51, comma 5, del TUIR. L'Amministrazione ha però ritenuto che mancassero elementi idonei a provare l'effettività delle trasferte e ha quindi recuperato a tassazione l'importo di euro 7.872,62 mediante avviso di accertamento. Il contribuente ha impugnato l'atto e ha ottenuto esito favorevole sia in primo che in secondo grado. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per motivazione per relationem a precedenti non definitivi e resi tra soggetti diversi; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 51, comma 5, TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva confermato il trattamento fiscale agevolato senza considerare gli elementi di fatto e diritto addotti dall'Ufficio e senza prova, da parte del contribuente, dell'effettività delle trasferte. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha dichiarato inammissibile perché la questione risultava proposta per la prima volta in appello e l'Amministrazione non ha dimostrato che essa rientrasse già nel thema decidendum originario delimitato dall'avviso di accertamento; di conseguenza ha dichiarato assorbito il primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di dimostrazione della previa deduzione della questione nell'atto impositivo, valorizzando il principio secondo cui chi sostiene che una censura o una questione sia stata introdotta tardivamente deve provare che essa fosse già compresa nel thema decidendum originario. L'inammissibilità del secondo motivo ha comportato l'assorbimento del primo, relativo alla motivazione per relationem. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato come norma che disciplina il trattamento fiscale delle indennità di trasferta e la loro eventuale non imponibilità, ma la Corte non entra nel merito dell'applicazione perché dichiara inammissibile il motivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova, ma la censura è dichiarata inammissibile per mancata dimostrazione della deduzione della questione nell'originario thema decidendum

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta nullità per motivazione per relationem

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 2 e 36

    richiamati nel primo motivo come norme sul processo tributario e sulla motivazione della sentenza

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di requisiti di motivazione della sentenza

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio di nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio di violazione di legge

  • Cass. sez. trib. ord. 11 febbraio 2025, n. 3473

    citata per affermare che, quando si deduce la novità della questione, grava sulla parte che la propone l'onere di provare che essa fosse già compresa nell'originario thema decidendum

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, chi introduce una questione ritenuta nuova deve dimostrare che essa era già compresa nel thema decidendum originario, così come delimitato dall'atto impositivo o dall'atto introduttivo del giudizio.
  • La censura fondata sulla violazione del riparto dell'onere della prova è inammissibile se la parte ricorrente non fornisce la dimostrazione necessaria a collegare la questione all'oggetto originario della controversia.
  • Quando un motivo di ricorso è dichiarato inammissibile e il primo motivo è logicamente subordinato alla stessa questione, quest'ultimo resta assorbito.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem può essere oggetto di censura per nullità solo se la critica supera il vaglio di ammissibilità e si confronta con il contenuto della decisione impugnata; in difetto, la Corte non esamina il merito del vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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