Cassazione Civile, Ordinanza n. 13583/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito d’impresa di una società per l’anno 2009 applicando la disciplina delle società di comodo e il c.d. test di operatività ex art. 30 L. n. 724/1994, valorizzando le immobilizzazioni materiali emergenti dai bilanci 2007-2009 e dalla documentazione contabile. La società aveva impugnato l’atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva confermato la decisione favorevole alla contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 30 L. n. 724/1994, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 110 TUIR, sostenendo che per il calcolo del test di operatività dovesse essere preso a riferimento il valore civilistico degli immobili, anche in assenza di rivalutazione fiscale; 2) violazione dell’art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994 con riguardo a un immobile di Santa Sofia, contestando la qualificazione come rimanenza e la rilevanza della sua inagibilità; 3) violazione di norme processuali e del d.lgs. n. 546/1992 con riguardo a un immobile di Lido di Spina-Comacchio, per avere la CTR affermato che il bene era nella disponibilità dei soci senza poi trarne le conseguenze ai fini del test di operatività.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il primo motivo limitatamente alle censure non accolte, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, affinché rivaluti i beni oggetto dei motivi accolti ai fini dell’applicazione del test di operatività ex art. 30 L. n. 724/1994. In particolare, ha ritenuto corretto il principio secondo cui, per un immobile rivalutato solo civilisticamente in sede di trasformazione societaria, non può attribuirsi rilievo fiscale al valore peritale/civilistico ai fini del test; ha invece ritenuto fondati i motivi relativi all’immobile di Santa Sofia e a quello di Lido di Spina, imponendo un nuovo accertamento in fatto e in diritto su tali cespiti. Il ricorso, quindi, non è stato integralmente respinto, ma accolto nei punti decisivi e rinviato per nuovo esame limitatamente ad essi.
Norme richiamate
comma 2; comma 3; comma 4-bis
Ai fini del test di operatività i ricavi/proventi e i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti sulla base delle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti; il valore dei beni va determinato secondo l’art. 110, comma 1, TUIR. La disciplina antielusiva richiede un accertamento coerente della rilevanza fiscale dei cespiti e della loro effettiva idoneità produttiva.
Il costo dei beni rivalutati, se la rivalutazione non è fiscalmente riconosciuta, non comprende le plusvalenze iscritte; i maggiori valori puramente civilistici non assumono rilievo fiscale.
Nella trasformazione progressiva il capitale della società risultante è determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima.
La trasformazione societaria è mutamento della veste giuridica della società e modifica dell’atto costitutivo, non creazione di un nuovo soggetto.
La trasformazione societaria non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze: l’operazione è fiscalmente neutra e impone la continuità dei valori contabili.
La rivalutazione poteva essere riconosciuta solo civilisticamente oppure anche fiscalmente previo versamento di imposta sostitutiva; la rilevanza fiscale, se scelta, era differita al quinto periodo d’imposta successivo.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 35, comma 3
Richiamati nel terzo motivo come norme processuali asseritamente violate dalla CTR nell’affermare la disponibilità del bene ai soci senza conseguente valutazione ai fini del test.
Richiamati nel terzo motivo in relazione al lamentato omesso esame/erronea decisione sulla rilevanza dell’immobile di Lido di Spina ai fini del giudizio.
Richiamato nel primo motivo come norma sul riparto dell’onere probatorio, ma la Corte ha valorizzato soprattutto la non fiscalmente rilevanza del valore civilistico rivalutato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nella disciplina delle società di comodo, ai fini del test di operatività devono essere considerati solo i valori fiscalmente rilevanti dei beni e delle immobilizzazioni; i maggiori valori iscritti in bilancio ma non riconosciuti fiscalmente non possono essere automaticamente utilizzati per determinare il reddito minimo presunto.
- La trasformazione societaria è fiscalmente neutra: la relazione di stima e i valori peritali rilevano sul piano civilistico, ma non determinano di per sé un nuovo costo fiscalmente riconosciuto, salvo espressa previsione normativa.
- Quando un bene è mantenuto in bilancio come rimanenza o è lasciato in condizione di inagibilità per scelta consapevole della società, il giudice deve verificare se tale situazione consenta comunque la produzione di reddito o se, invece, sia indice di inerzia rilevante ai fini della disciplina antielusiva.
- Se il giudice di merito accerta la disponibilità di un immobile in capo ai soci o una diversa concreta destinazione del bene, deve poi trarne le conseguenze giuridiche ai fini del test di operatività, senza arrestarsi all’enunciazione del dato fattuale.
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