Cassazione Civile, Ordinanza n. 13598/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato diversi atti di recupero del credito IVA notificati per i periodi d’imposta 2008-2012, emessi perché l’Ufficio aveva applicato la disciplina delle "società di comodo" ex art. 30 L. n. 724/1994, ritenendo non superato il test di operatività. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, la CTR aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e aveva poi accolto nel merito il ricorso, annullando integralmente gli atti di recupero. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 30 L. n. 724/1994, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 110 TUIR, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso che, per gli immobili di via Visconti, l’Ufficio potesse assumere a base il valore fiscale anziché quello civilistico; (2) violazione dell’art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994, perché la CTR avrebbe ritenuto irrilevante ai fini del giudizio di operatività l’immobile di Santa Sofia, pur se contabilizzato tra le rimanenze e inagibile sin dall’acquisto; (3) violazione degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112, 115 e 277 c.p.c., perché la CTR, pur avendo ritenuto che l’unità di Lido di Spina-Comacchio potesse considerarsi nella disponibilità dei soci, avrebbe deciso senza rinnovare d’ufficio il test di operatività o limitarsi a un annullamento parziale. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha riunito e rigettato tutti e tre i motivi del ricorso. Ha ritenuto che la disciplina interna sulle società non operative, nella parte in cui collega la perdita del diritto alla detrazione IVA al mancato superamento di una soglia di ricavi presunta, contrasti con gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE, secondo l’interpretazione della CGUE (sentenza C-341/22 del 7 marzo 2024) e della successiva giurisprudenza di legittimità. Pertanto l’art. 30 L. n. 724/1994 va disapplicato dal giudice nazionale nella parte incompatibile con il diritto dell’Unione. Nel caso concreto, il giudice d’appello non aveva escluso lo svolgimento di un’attività economica in senso IVA, ma aveva ragionato in termini di scelta strategica dell’imprenditore e di presunzione di non operatività; tale impostazione non poteva sorreggere il recupero dell’IVA. Ne è derivato il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la conferma sostanziale dell’annullamento degli atti impugnati. La regolazione delle spese è stata rinviata alla pronuncia finale, ma dal testo disponibile non emerge una statuizione definitiva sulle spese.
Norme richiamate
La disposizione, nella parte in cui fa dipendere la perdita della detrazione IVA dal mancato superamento di una soglia di ricavi e dalla presunzione di non operatività, è incompatibile con la direttiva IVA e va disapplicata dal giudice nazionale.
È richiamato dal ricorrente come norma sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte non accoglie la censura perché la questione viene risolta sul piano della compatibilità della disciplina interna con il diritto UE.
È richiamato in relazione alla determinazione del valore fiscale degli immobili, ma la Corte ritiene assorbente il contrasto della disciplina applicata con il diritto dell’Unione.
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994
È invocato per contestare la valutazione dell’immobile di Santa Sofia; la censura è respinta alla luce della disapplicazione della disciplina presuntiva di non operatività in materia IVA.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 35, comma 3
Richiamati per la doglianza sul potere del giudice tributario, ma la Corte ritiene infondata la censura poiché la soluzione dipende dall’incompatibilità della norma interna con il diritto UE.
Sono invocati per denunciare ultrapetizione e difetto di consequenzialità della decisione, ma il motivo è rigettato.
art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE
Definisce il soggetto passivo e l’attività economica in termini ampi; la qualità di soggetto passivo IVA non è esclusa dal solo mancato raggiungimento di una soglia di ricavi.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
La Corte afferma che la norma interna, nella parte in cui nega il diritto alla detrazione per il superamento negativo di soglie di ricavi, è in contrasto con tale disposizione.
Massime di principio
- In materia IVA, il diritto alla detrazione non può essere negato per effetto di una presunzione generale di non operatività fondata esclusivamente sul mancato raggiungimento di una soglia di ricavi stabilita dalla normativa nazionale.
- Le misure antielusive o antifrode adottate dagli Stati membri devono essere proporzionate e non possono compromettere il principio di neutralità dell’IVA né negare il diritto alla detrazione in assenza di una concreta constatazione di frode, evasione o abuso.
- Quando la disciplina interna sulla "società di comodo" contrasta con gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE, il giudice nazionale deve disapplicarla nella parte incompatibile.
- Ai fini IVA, la nozione di attività economica va valutata in senso sostanziale e non può essere esclusa soltanto perché l’esito economico dell’attività è modesto o inferiore a una soglia predeterminata.
- Le doglianze che attaccano singoli profili valutativi del test di operatività risultano infondate se l’atto impositivo si fonda su una disciplina interna che non può essere applicata perché in contrasto con il diritto dell’Unione.
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