Cassazione Civile, Ordinanza n. 13604/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due privati avevano convenuto in giudizio un comune e una società gestore della rete fognaria chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal proprio immobile per omessa manutenzione delle condotte fognarie e la rimozione delle infiltrazioni. Il tribunale aveva condannato in solido comune e società, disponendo inoltre che la compagnia assicuratrice tenesse indenne il comune di quanto dovuto agli attori. In appello, proposto principalmente dalla società e incidentemente dal comune, la corte territoriale aveva ritenuto di limitare la manleva dell'assicuratore al 50% dell'esborso del comune, richiamando la quota interna tra comune e società, e aveva anche regolato le spese in modo non favorevole al comune. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione del giudicato interno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., perché la statuizione di primo grado sulla manleva totale non era stata impugnata e non poteva essere ridotta; 2) nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione, che affermava la manleva integrale, e dispositivo, che la limitava al 50%; 3) violazione dell'art. 1917, comma 3, c.c. per la mancata condanna dell'assicuratore alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e assorbito il terzo, osservando che il capo della sentenza di primo grado relativo alla manleva totale era coperto da giudicato interno e che la limitazione al 50% riguardava solo i rapporti interni tra comune e società, non il rapporto assicurativo; inoltre ha rilevato la non coerenza tra motivazione e dispositivo della decisione impugnata. Ha quindi cassato la sentenza in relazione e, decidendo nel merito, ha condannato l'assicuratrice a manlevare il comune di tutto quanto questi è tenuto a pagare o abbia già pagato agli attori; ha compensato le spese del grado di appello tra comune e assicuratrice e integralmente quelle del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza d'appello limitatamente ai capi impugnati e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando l'assicuratrice a tenere indenne il comune per l'intero importo dovuto o già corrisposto agli originari attori. Ha inoltre compensato le spese del grado di appello nei rapporti tra comune e assicuratrice e, per la fase di legittimità, ha disposto la compensazione integrale tra il ricorrente e tutti gli intimati.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
richiamato quale titolo di responsabilità per i danni da omessa manutenzione della rete fognaria e da cose in custodia
art. 2043 c.c.
richiamato in via subordinata quale fondamento della domanda risarcitoria
art. 2909 c.c.
la statuizione non impugnata sul punto della manleva era coperta da giudicato interno
art. 324 c.p.c.
il capo della sentenza di primo grado non impugnato da chi aveva interesse non poteva essere rimesso in discussione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro di ricorso per denunciare violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro di ricorso per denunciare nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo
art. 1917, comma 3, c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di spese di resistenza sostenute dall'assicurato; la Corte ha però ritenuto assorbita la censura e ha osservato che il relativo recupero era comunque inglobato nel capo sulla manleva
art. 336, comma 2, c.p.c.
l'accoglimento dei primi motivi ha determinato l'effetto espansivo interno e la caducazione del capo sulle spese di appello nei rapporti tra comune e assicuratrice
art. 384, comma 2, c.p.c.
ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Se il capo della sentenza di primo grado relativo alla manleva o alla rivalsa non è impugnato dal soggetto che vi ha interesse, esso passa in giudicato interno e non può essere rimodulato dal giudice di appello sulla base di questioni attinenti ad altri rapporti processuali o sostanziali.
- Quando motivazione e dispositivo di una sentenza contengono statuizioni incompatibili e non è possibile individuare con certezza la decisione effettivamente resa, ricorre un vizio di nullità della sentenza per insanabile contrasto tra le sue parti.
- La quota di responsabilità o di riparto economico tra corresponsabili interni non può essere automaticamente trasposta sul diverso rapporto di garanzia assicurativa, se il giudicato o la struttura del rapporto copre l'assicuratore per l'intero dovuto dall'assicurato.
- L'accoglimento di un motivo che incide sul capo della manleva travolge per effetto espansivo interno anche il capo autonomo sulle spese che da esso dipende.
- In presenza di violazione di legge già integralmente accertata e senza necessità di ulteriori indagini di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, adottando la statuizione corretta sul rapporto di garanzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13573/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13583/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13596/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13598/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13606/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13608/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →