Sentenza del 21/11/2022 n. 34228 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento regionale per l'anno 2013 (maggio-dicembre) relativo all'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA): contestazione della legittimità dell'imposta in ragione della richiesta di applicazione retroattiva delle minori aliquote introdotte dal D.L. n.145/2013 (conv. L. n.9/2014), presunto contrasto con la Direttiva 2002/30/CE e con la normativa di recepimento (D.Lgs. n.13/2005), violazione delle norme statali e costituzionali per mancata destinazione del gettito a finalità ambientali (art.90 L.342/2000), nonché violazione dei principi di uguaglianza, capacità contributiva e ragionevolezza per l'addebito del tributo ai soli vettori aerei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso dalla Regione Lazio: l'IRESA, dopo il trasferimento previsto dal D.Lgs. n.68/2011, è tributo proprio regionale e la Regione ha discrezionalità sugli elementi essenziali del tributo (presupposto, soggetti passivi, aliquote, destinazione del gettito), nel rispetto del limite massimo statale. La previsione statale di limite massimo (D.L. n.145/2013, conv. L. n.9/2014) non ha efficacia retroattiva e le riduzioni tariffarie deliberate dalla Regione con LR n.11/2015 sono operate con decorrenza dal 22/02/2014; pertanto non si applicano alle obbligazioni sorte nel 2013. La Direttiva 2002/30/CE non è stata reputata self-executing nel senso di impedire l'istituzione dell'imposta regionale e non è stato ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Le censure costituzionali sono state rigettate: la destinazione parziale del gettito a misure indennitarie non incide sull'obbligazione tributaria e l'addebito ai vettori è compatibile con il principio di capacità contributiva. Spese compensate.
Norme richiamate
L. n. 342 del 2000, artt. 90-92
Istituiva originariamente l'imposta statale sulle emissioni sonore con finalità prioritarie ambientali e criteri di determinazione; nella lettura della Corte costituisce il riferimento storico ma non invalida la trasformazione in tributo proprio regionale.
Trasferisce alle Regioni, a decorrere dal 1/1/2013, l'imposta rendendola tributo proprio regionale, attribuendo ampia discrezionalità regionale sugli elementi essenziali del tributo e la possibilità di soppressione.
L.R. Lazio n. 2 del 2013, art. 5
Legge regionale che ha istituito l'IRESA nella Regione Lazio come tributo proprio a decorrere dal 1/5/2013, definendone presupposto, soggetti passivi, tariffe e destinazione parziale del gettito.
D.L. n. 145 del 2013, art. 13, comma 15 bis (conv. L. n. 9 del 2014)
fissa che il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non puo essere superiore a Euro 0,50
Il legislatore statale ha stabilito un limite massimo nazionale alle aliquote (per ragioni concorrenziali), ma tale prescrizione va intesa come limite ex tunc dalla data di entrata in vigore e non come norma retroattiva sui periodi già trascorsi.
L.R. Lazio n. 11 del 2015, art. 2
adeguamento delle tariffe IRESA con efficacia a decorrere dal 22 febbraio 2014
La Regione ha adeguato le tariffe al limite statale con efficacia dalla data indicata; la Corte ha ritenuto che questa decorrenza esclude l'applicazione retroattiva per il 2013.
Atto di recepimento della Direttiva 2002/30/CE; il giudice territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che la disciplina europea lasci discrezionalità agli ordinamenti nazionali e non abbia carattere self-executing tale da vietare l'istituzione di imposte sul rumore.
C.Cost. sent. n. 13 del 2015
Ha valutato la legittimità costituzionale del limite statale di aliquota e riconosciuto la configurazione dell'IRESA come tributo proprio regionale, chiarendo limiti e ambiti di intervento statale e regionale nella materia.
Principio di irretroattività delle norme tributarie; applicato dalla Corte per escludere l'effetto retroattivo delle riduzioni tariffarie introdotte dal legislatore nazionale e recepite in seguito dalla Regione.
Costituzione (art. 3, art. 53, art. 117, art. 119)
Richiamati i principi di uguaglianza, capacità contributiva, titolarità legislativa concorrente/esclusiva e autonomia finanziaria regionale; la Corte ha ritenuto compatibile l'imposizione ai vettori con i principi costituzionali e la disciplina del federalismo fiscale.
Massime di principio
- Se un tributo è stato trasformato in tributo proprio regionale (D.Lgs. n.68/2011), la Regione ha ampia discrezionalità sugli elementi essenziali del tributo (presupposto, soggetti passivi, aliquote, destinazione del gettito), nei limiti dei principi costituzionali e di eventuali limiti statali.
- Un limite massimo posto dallo Stato (es. D.L. n.145/2013) è vincolante per le Regioni ma, in assenza di una disposizione espressa di retroattività, non retroagisce ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore; per valutare la retroattività va considerata la data del fatto imponibile (evento decollo/atterraggio), non la data di accertamento.
- La qualificazione della finalità ambientale come 'extrafiscale' o 'di scopo' non incide automaticamente sulla legittimità dell'obbligazione tributaria: la destinazione del gettito non cancella l'obbligo di pagamento, se la fattispecie impositiva è regolare.
- Le Direttive UE che lasciano margine di scelta agli Stati membri (non self-executing o insufficientemente dettagliate) non impediscono in linea di principio l'adozione di misure fiscali nazionali o regionali atte a perseguire obiettivi ambientali; il giudice nazionale di ultima istanza non è sempre obbligato a rimandare questioni interpretative alla Corte di Giustizia se l'interpretazione è acte clair.
- L'attribuzione dell'onere fiscale a specifici operatori (es. vettori aerei) può essere compatibile con il principio di capacità contributiva se esistono indici obiettivi e non arbitrari (numero di decolli/atterraggi, peso dell'aeromobile, classificazione sonora).
- Per contestare con successo la legittimità di un'imposizione regionale occorre verificare: a) natura giuridica del tributo (proprio vs derivato), b) rispetto del limite massimo statale se previsto, c) decorrenze normative effettive e principio di irretroattività, d) eventuale violazione di princìpi costituzionali con prova concreta dell'arbitrarietà o irragionevolezza.
- In fase di impugnazione è fondamentale documentare le date rilevanti (data dei fatti impositori, data dell'avviso di accertamento, date di entrata in vigore delle norme statali e regionali) perché la questione della retroattività è spesso decisiva.
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