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Sentenza

Sentenza del 21/11/2022 n. 706 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

In tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subìto - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha chiesto il rimborso delle ritenute operate in Italia sul reddito di lavoro dipendente percepito in Brasile e sull'incentivo all'esodo erogato da T. S.p.A., sostenendo di essere divenuto residente fiscale in Brasile dall'anno 2016 e che, in base alla Convenzione Italia-Brasile, tali redditi erano imponibili esclusivamente nello Stato di residenza. Ha prodotto certificato di residenza fiscale brasiliana e dichiarazione dei redditi estera.

La decisione

La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto: la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dimostra che i redditi erogati da T. corrispondono a quanto dichiarato e tassato in Brasile, sussistendo doppia imposizione. Applicando l'art. 15 della Convenzione Italia-Brasile, è stato confermato il diritto al rimborso delle ritenute; l'appellante è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Brasile (3/10/1978), art. 15

    I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato

    L'art. 15 attribuisce in linea di principio il potere impositivo allo Stato di residenza del lavoratore; ai fini del rimborso è sufficiente l'esistenza del potere impositivo esclusivo dello Stato di residenza (potenzialità di tassazione illimitata), senza richiedere la prova dell'effettivo prelievo fiscale nel Paese estero

  • DPR n. 917/198 (TUIR), art. 2, co. 2

    Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile

    Definizione nazionale di residenza fiscale utilizzata per stabilire il cambio di residenza dell'interessato a decorrere dal 2016

  • DPR n. 917/198 (TUIR), art. 51, co. 8-bis

    riferimento alle retribuzioni convenzionali

    Normativa interna richiamata dall'azienda per applicare ritenute in Italia su retribuzioni convenzionali; la Corte ha ritenuto che l'applicazione interna non esclude il diritto al rimborso se opera la convenzione internazionale

  • Legge di ratifica della Convenzione Italia-Brasile, legge n. 844/1980

    Attesta l'efficacia della Convenzione nel sistema giuridico italiano

  • Giurisprudenza: Cass. n. 10706/2019

    richiamata nella pronuncia

    Principio secondo cui la nozione di residente ai fini di convenzione va intesa in termini di potenziale assoggettamento a tassazione illimitata nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale

  • Giurisprudenza: Corte di Giustizia UE, sentenza 19 novembre 2009, n. 540

    richiamata nella pronuncia

    Supporto interpretativo europeo sul ruolo delle convenzioni bilaterali e sulla finalità di eliminare sovrapposizioni fiscali tra Stati

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni, la qualifica di residente di uno Stato contraente va valutata in termini di potenziale assoggettamento a tassazione illimitata nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale sopportato all'estero.
  • La produzione della dichiarazione dei redditi estera e del certificato di residenza fiscale, se indicano importi corrispondenti ai redditi oggetto di ritenuta in Italia, costituisce prova idonea a dimostrare la doppia imposizione e il diritto al rimborso.
  • La presenza di beni immobili o altri legami economici nello Stato di partenza non esclude automaticamente l'avvenuto trasferimento del centro degli interessi e la perdita della residenza fiscale in Italia, se sono dimostrati spostamento della dimora abituale e del domicilio e la centralità degli interessi familiari ed economici all'estero.
  • L'applicazione da parte del datore di lavoro italiano di ritenute in Italia non pregiudica il diritto al rimborso quando la convenzione attribuisce il diritto impositivo esclusivo allo Stato di residenza del contribuente.
  • In contenziosi analoghi, il contribuente deve comunque provare la residenza fiscale estera e che i redditi per i quali chiede il rimborso sono stati effettivamente dichiarati e tassati nello Stato estero; documentazione ufficiale estera (certificato di residenza, dichiarazione dei redditi, attestato fiscale) è centrale per il successo della domanda.

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